CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
simo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna alla rifusione delle spese del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata ja Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina, mentre ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati descritti nei capi 1 (art. 4 legge n. 18 aprile 1975 n. 110), 3 (artt. 61 n. 2 e 495, comma 'primo, cod. pen.) 2, e 4 (artt. 61 n. 2 e 368, comma primo, cod. pen.), lo ha assolto dal reato oggetto del capo 2). 2. Nel ricorso per cassazione presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge relativamente 1alla sussistenza del reato di calunnia (capo 4), nonostante che non sia stata provata la volontà dell'imputato di accusare il cugino [OSCURATO:PERSONA] — dichiarandone come sue le generalità agli appartenenti alla Polizia giudiziaria — dell'ingiustificato porto fuori dalla abitazione del coltello a serramanico di cui era stato trovato in possesso. Si evidenzia che l'imputato, poiché sprovvisto di patente, si limitò a declinare le generalità del cugino (a lui somigliante) e non ebbe l'intento di accusarlo del porto del coltello, che fu successivamente trovato in suo possesso, ma soltanto lo scopo di evitare la sanzione ammnistrativa a proprio carico. Il ricorrente contesta che la Corte d'appello avrebbe eluso la questione inerente all'effettivo motivo che ha indotto l'imputato a fornire delle generalità non corrispondenti alle sue, ma a quelle del cugino. Si aggiunge che la sua menzogna era facilmente scopribile (infatti fu scoperta al momento della notifica del verbale di sequestro dell'autovettura) e non causò uno sviamento delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato non in stato di arresto che, fornendo false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione, si attribuisca l'identità di altra persona realmente esistente (Sez. 6, n. 34101 del 24/05/2011, Rv. 250546). Né per la configurabilità del reato di calunnia è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, ma occorre soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. Soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Rv. 286509; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Rv. 259268). La prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali sia possibile risalire alla cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014 Rv. 259336; Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012 Rv. 253270). 22. Relativamente al caso in esame, nella sentenza impugnata si osserva che la calunnia non si concretizzò nel momento in cui l'imputato dichiarò falsamente di essere il cugino — perché in quel momento non era ancora stata effettuata la perquisizione personale che fece trovare in suo possesso il coltello — ma dopo che la perquisizione fu effettuata, perché a quel punto egli avrebbe dovuto rivedere la sua precedente dichiarazione per evitare che il cugino fosse incolpato. Su questa base, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il pericolo dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si concretizzò nel momento in cui questi fu destinatario del decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso il 24 marzo 2022 dalla Procura della Repubblica nel procedimento n. 1285/22 RGNR. Come argomentato nella motivazione della sentenza impugnata, anche se, al momento dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fornito alla polizia giudiziaria le generalità del cugino, non erano ancora emersi a suo carico gli indizi di perpetrazione di una condotta penalmente rilevante, nel momento in cui — eseguiti la perquisizione e il contestuale sequestro — gli venne contestata la contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, lo stesso avrebbe dovuto rivelare la propria identità, evitando, così, il rischio concreto che nei confronti del cugino, come dimostra la notifica, nei riguardi di quest'ultimo (estraneo al reato) del decreto di convalida degli atti urgenti compiuti / / fosse instaurato un procedimento penale. L'avere fornito mendacemente come sue le generalità del cugino e la perquisizione, con il contestuale sequestro dell'arma — dal quale derivò la contestazione al cugino della contravvenzione ex art. 4, legge n. 110 del 1975 — hanno costituito gli antefatti materiali sui quali nella fattispecie si è innestata la condotta omissiva costituente calunnia. L'intenzione di incolpare il cugino della contravvenzione si espresse nel momento in cui — compiutasi la perquisizione al termine della quale fu trovato il coltello — l'imputato — ormai pienamente consapevole delle conseguenze della sua dichiarazione — non rettificò la precedente mendace declinazione delle proprie generalità. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.h P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M¦;.. • • - 4