CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte di appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del 16 ottobre 2020 del Tribunale di Bolzano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per quattro reati di tentato furto in abitazione aggravati (capi a, b, e h), un reato di sostituzione di persona (capo d), e due reati consumati di furto in abitazione aggravati (capi f e g) e, applicata la recidiva specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha assolto il Torrisi dall'imputazione di cui al capo b) perché il fatto non sussiste, riducendo di conseguenza la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo g). Mentre in relazione al delitto di cui al capo e) il danno era stato accertato in euro 5.000,00, per il delitto di cui al capo g) il valore dei beni sottratti non era certo ed il giudice, trattandosi di oggetti composti da materiali preziosi, aveva ritenuto presumibile il valore di svariate migliaia di euro, pari grossomodo a tre mensilità di stipendio per un impiego medio. Essendo rimasto incerto il valore dei beni sottratti, come si ricavava anche dai termini utilizzati in motivazione, l'aggravante non poteva essere applicata, essendo necessaria una prova certa anche per l'applicazione delle aggravanti. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La pena era stata ridotta, in conseguenza dell'assoluzione per l'imputazione di cui al capo b), di soli quaranta giorni, mentre in caso di reato continuato il giudice deve motivare non solo sull'entità della pena base per il reato più grave, ma pure per gli aumenti per la continuazione con i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Se la sussistenza del fatto-reato e la consumazione di esso da parte dell'imputato possono essere accertate sulla base di presunzioni, a maggior ragione questo mezzo di prova logica può valere in materia di circostanze, sia aggravanti che attenuanti (Sez. 6, n. 14550 del 26/09/1989, Solano, Rv. 182377). Ne consegue che del tutto logicamente, in relazione al delitto di cui al capo g), è stato desunto il valore elevato dei beni sottratti sulla base dei materiali di cui essi erano composti. A tale proposito deve segnalarsi che, quanto al delitto di cui al capo g), all'imputato si contesta di essersi impossessato di una collana in oro, un anello in oro con rubino rosso ed un altro anello in oro con zaffiro blu, oltre ad euro 250,00 in contanti. Il giudizio espresso in ordine al rilevante valore dei beni sottratti non appare, quindi, illogico o contraddittorio. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con l'atto di appello l'imputato ha sollevato numerose censure in relazione al trattamento sanzionatorio, tutte rigettate dalla Corte di appello con adeguata motivazione, in ordine alla quale il ricorrente non muove una critica argomentata, limitandosi a sostenere che la misura della pena è eccessiva In particolare, la Corte territoriale, mantenendo ferma la pena edittale per il più grave reato di cui al capo E), già indicato in anni quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa dal giudice di primo grado, ha quantificato gli aumenti di pena per gli altri reati satellite, indicando in due mesi di reclusione l'aumento di pena per ciascuno dei furti tentati. Considerata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, l'aumento per ciascun furto tentato è pari a giorni quaranta di reclusione, cosicché la riduzione di pena conseguente all'assoluzione per il tentato furto di cui al capo b) appare corretta e il motivo di ricorso risulta, sotto tale aspetto, manifestamente infondato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il PreSide e [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE