CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 727 cod. pen.. per aver abbandonato un cane di sua proprietà all'interno dell'abitazione in locazione che aveva definitivamente lasciato. Preliminarmente, l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità non essendosi raggiunta la prova della sussistenza del reato oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo lamenta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza del Tribunale, è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo prevenuto il giudice a quo alle proprie conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali (quali la testimonianza del teste qualificato Mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale - in occasione di sopralluoghi presso il casolare per altre circostanze - aveva appurato la presenza dell'imputato quale abitante del casolare e del cane; i messaggi che l'imputato aveva scambiato con il marito della proprietaria del casolare, rassicurandolo che sarebbe andato a riprendere il cane, avendo lasciato il casolare da due mesi), in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini contraddittorietà o di manifesta illogicità. Quanto al secondo motivo, si osserva che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto risultando manifestamente infondata la doglianza. 2In ordine all'ultima doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il grado del dolo e il comportamento processuale tenuto dell'imputato. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M