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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 01717/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/10/2020 dalla CORTE di APPELLO di TRIESTE.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato di truffa, aggravato dalla recidiva specifica, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per carenza dei necessari raggiri ed artifizi), alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, è inammissibile.

La Corte di appello (f. 4 ss. della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, per argomentare la contestata statuizione, il fatto che, contrariamente al vero, l'imputato avesse fatto credere alla p.o. di agire per conto di una ditta della quale sarebbe stato rappresentante, indicandone un conto corrente a garanzia, e consegnando in pagamento della merce acquistata un assegno rimasto insoluto: condotta, questa, che integra certamente gli estremi della c.d. truffa contrattuale, configurabile in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259964).

Quanto alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha puntualmente valorizzato i plurimi precedenti specifici e la gravità del reato, in assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza.

E' sopravvenuta una rimessione di querela, peraltro ininfluente, atteso che, in conseguenza della contestazione della recidiva reiterata specifica, il reato era comunque procedibile di ufficio ex art. 640, commma terzo, cod. pen., nella formulazione vigente alla data di comissione del reato (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01, ed amplius in motivazione).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa ....uL (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli 2, va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso, 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente sergic Beltrani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/10/2020 dalla CORTE di APPELLO di TRIESTE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato di truffa, aggravato dalla recidiva specifica, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per carenza dei necessari raggiri ed artifizi), alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, è inammissibile. La Corte di appello (f. 4 ss. della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, per argomentare la contestata statuizione, il fatto che, contrariamente al vero, l'imputato avesse fatto credere alla p.o. di agire per conto di una ditta della quale sarebbe stato rappresentante, indicandone un conto corrente a garanzia, e consegnando in pagamento della merce acquistata un assegno rimasto insoluto: condotta, questa, che integra certamente gli estremi della c.d. truffa contrattuale, configurabile in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259964). Quanto alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha puntualmente valorizzato i plurimi precedenti specifici e la gravità del reato, in assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza. E' sopravvenuta una rimessione di querela, peraltro ininfluente, atteso che, in conseguenza della contestazione della recidiva reiterata specifica, il reato era comunque procedibile di ufficio ex art. 640, commma terzo, cod. pen., nella formulazione vigente alla data di comissione del reato (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01, ed amplius in motivazione). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa ....uL (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli 2, va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente sergic Beltrani
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