Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28746/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al minimo aumento per la continuazione.

Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.

Considerato che la pena irrogata dalla Corte di merito corrisponde a quella oggetto di accordo tra le parti e che non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali è ammesso ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ax art.599 bis cod. proc. pen.

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]h Il P nte [OSCURATO:PERSONA] ona erranti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al minimo aumento per la continuazione. Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel. Considerato che la pena irrogata dalla Corte di merito corrisponde a quella oggetto di accordo tra le parti e che non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali è ammesso ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ax art.599 bis cod. proc. pen. Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]h Il P nte [OSCURATO:PERSONA] ona erranti
Sentenza Cassazione n. 28746/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris