CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 34540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1480 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] n.49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLucio Barbato, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; Ric. 2022n. 1480 sez. S2 -ud. 23-04-2024 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1925/2021del TRIBUNALE di NOLA, pubblicata il 5/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBAche ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1140/2020, il Giudice di Pace di Nola respinse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 3.148,04, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per la prestazione professionale di c.t.u. resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, preso atto che la ricorrente in accertamento, dopo aver chiesto la verifica tecnica, non aveva più instaurato il giudizio di meritoe aveva corrisposto soltanto un acconto , ritenne [OSCURATO:PERSONA] solidalmente responsabile per il pagamento del residuo compenso liquidato in favore del consulente. 2. Con sentenza n. 1925/2021, il Tribunale di Nola ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le spese dell'accertamento tecnico preventivo debbano essere poste, a conclusione della procedura, a carico della sola parte richiedente, per essere regolate nel successivo giudizio di merito secondo soccombenza, come spese giudiziali , in seguito al l' acquisizione dell’accertamento tecnico. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha Ric. 2022n. 1480 sez. S2 -ud. 23-04-2024 - 3 - resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata rimessa dalla VI sezione alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria. Il Procuratore generaleha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 1294 cod. civ. e 61 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale ritenuto la sussistenza, in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, del vincolo di solidarietà del resistente nell’obbligazione di pagamento del compenso al consulente nominato d’ufficio , nell’ipotesi in cui non sia stato instaurato il procedimento di merito e non vi sia stata, perciò, una statuizione sulle spese di lite anche per la fase preventiva. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato la distinzione che ricorre tra la regolamentazione delle spese di lite tra le parti e il diritto al compenso dell’ausiliario del Giudice come riconosciuto nell’art. 168 del d.P.R.n.115/2002. 1.1. Il motivo, ammissibile nonostante l’omessa indicazione specifica dell’ipotesi di vizio denunciato, attesa l’inequivocabile formulazione in riferimento alla violazione di legge e, dunque, al n. 3 della tassativa griglia normativa (cfr. Cass. Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021), è infondato. È vero che, come sostenuto in ricorso, la disciplina delle spese di lite ha fondamento giuridico e funzione differente dalla regolamentazione del compenso dell’ausiliario del Giudice, ma nella fattispecie questa differenza non è significativa per affermare la invocata solidarietà del controricorrente nell’obbligazione di pagamento. Ric. 2022n. 1480 sez. S2 -ud. 23-04-2024 - 4 - Deve considerarsi, infatti, innanzitutto la peculiare natura dell'accertamento tecnico preventivo: questo procedimento ha la funzione di preservare, per la parte che lo instaura , gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valerepoi, in un eventuale e successivo giudizio di merito: l'art. 696 cod. proc. civ., richiamando, al terzo comma, gli arti. 694 e 695 cod. proc. civ., prevede che il giudice intervenga per v erificare la sussistenza dei presupposti per procedere all'assunzione della richiesta verifica tecnica e, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all'occorrenza, sommarie informazioni,neghi o accolga l’istanza con ordinanza non impugnabile perché avente un contenuto meramente ordinatorio. In conseguenza, l'ordinanza che sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova, deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni; instaurato, quindi,il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e assegnato all'esperto l'incarico necessario, il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato , né sia adottata una statuizione di merito. Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l’accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l’onere a carico della sola parte richiedente, invero, si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell’art. 8 del d.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti Ric. 2022n. 1480 sez. S2 -ud. 23-04-2024 - 5 - necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato; quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. Sez. 2, n. 23133 del 12/11/2015; Sez. 6 -2, n. 9735 del 26/05/2020; Sez. 2, n. 29850 del 27/10/2023). Ad ulteriore riprova dell’inapplicabilità nel caso in esame delle norme che regolano il governo delle spese nel giudizio, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (v. Cass. Sez. 6 -3, n. 24726 del 04/11/2013e precedenti conformi). Per questa ragione, l’ obbligo di pagamento del compenso del consulente nominato in un accertamento tecnico preventivoè sottratto al principio di solidarietà proprio dell’obbligo di pagamento del compenso del consulente nel giudizio civile che si conclude con la decisione della controversia: in quest a second a tipologia di procedimento, infatti, la solidarietà consegue al fatto che l 'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, comune ad entrambe le parti, laddove la funzione dell’indagine tecnica nella prima tipologia di procedura è prettamente strumentale all’interesse di una sola parte. Soltantoquando sia instaurato il giudizio di merito queste spese sono rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta dispese che, seppure anteriori Ric. 2022n. 1480 sez. S2 -ud. 23-04-2024 - 6 - al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l’ indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia. Quest’ultima considerazione spiega perché, comunque, il resistente nella procedura di accertamento sia considerato quale litisconsorte necessario nell’opposizione ex art. 170 d. P. R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente: egli, invero, ha diritto di interloquire proprio perché il pagamento del compenso potrebbe essergli successivamente imposto in ipotesi di soccombenza nella lite. Così ricostruita la natura delle spese di accertamento tecnico preventivo, è evidente che nella fattispecie, non essendo stato instaurato alcun giudizio di merito, non sono venuti a determinarsi i presupposti della solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico nominato nella fase preventiva; in tal senso, non sono significative le pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente per sostenere la necessaria sussistenza di solidarietà delle parti nei confronti del consulente in quanto terzo;si tratta, infatti, di pronunce attinenti alla diversa ipotesi in cui alla conclusione del procedimento strumentale in funzione istruttoria è seguito il procedimento di merito in cui è stata individuata una parte soccombente. 2. Il ricorso è perciòrespinto. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di questa fase di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2022n. 1480 sez. S2 -ud. 23-04-2024 - 7 - previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c