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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34727/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16986/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito, là dove la Corte territoriale ha dato atto dell'assenza di reali giustificazioni per l'allontanamento dell'imputato dalla sua abitazione, nonchè dell'insussistenza di elementi per dedurre che la condotta sarebbe cessata in breve tempo senza l'intervento degli agenti (v. in particolare p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16986/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito, là dove la Corte territoriale ha dato atto dell'assenza di reali giustificazioni per l'allontanamento dell'imputato dalla sua abitazione, nonchè dell'insussistenza di elementi per dedurre che la condotta sarebbe cessata in breve tempo senza l'intervento degli agenti (v. in particolare p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34727/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris