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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1975

Cassazione n. 13378/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1975 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di ROMA--n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con differenti sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e determinava la pena complessiva; - ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1975 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di ROMA--n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con differenti sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e determinava la pena complessiva; - ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris