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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 21182/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n.13028/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec renato. papaleo@ lecco. pecavvocati. it. - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.6030/2014, pronunciata in data 12 novembre 2014, depositata in data 19 novembre 2014 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.6030/2014, pronunciata in ,data 12 novembre 2014, depositata in data 19 novembre 2014 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello principale del contribuente e quello incidentale dell'ufficio, nei procedimenti riuntiti relativi alla controversia avente ad oggetto l'impugnativa di tre avvisi di accertamento in materia di Irpef ed addizionali per gli anni 2007, 2009 e 2010;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r., riuniti i procedimenti relativi ai distinti avvisi di accertamento, basati su indagini bancarie, riteneva che l'appello del contribuente fosse infondato; in particolare, la C.t.r. affermava l'inammissibilità della scrittura privata (preliminare di vendita immobiliare) prodotta solo in grado di appello per giustificare i versamenti in contanti sul conto corrente del contribuente; inoltre, la C.t.r. rilevava l'inattendibilità della scrittura, in quanto datata 20 marzo 2014, cioè successiva alle sentenze di primo grado, e contrastante con quanto affermato dallo stesso contribuente come prima risposta al questionario, in cui aveva dichiarato che le somme provenivano da un prestito contratto in Svizzera; inoltre, la C.t.r. riteneva che la prova fornita dal contribuente fosse del tutto inverosimile anche alla luce del fatto che lo stesso non aveva dichiarato redditi dal 2003; '

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; r.g. n.13028/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con successiva memoria parte ricorrente ha rinunziato al ricorso, deducendo di aver aderito alla cd. rottamazione delle cartelle di cui all'art.6 d.l. n. 193/2016; [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.58 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione alli art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe considerato inammissibile e non avrebbe esaminato il documento prodotto per la prima volta in appello, in violazione dell'art.58 citato;

1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione alli art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero del contratto preliminare stilato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio in data 20 marzo 2014 e registrato all'Agenzia delle entrate il 25 marzo 2014 al n.1261 serie IT;

1.3. con il terzo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all' art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame del secondo motivo formulato all'interno dell'atto di appello n.2754/14 (relativo all'accertamento dell'anno 2010) e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero la quantificazione dei versamenti connessi alla causale "compravendita immobiliare"; il ricorrente deduce di aver contestato con l'atto di appello l'errore in cui erano incorsi i primi giudici nella quantificazione degli importi, non giustificati, che il contribuente aveva ricollegato alla compravendita immobiliare, che sarebbero stati pari ad euro 17.500,00 e non euro 31.000,00;

1.4. con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all' art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero l'efficacia probatoria della scrittura privata del 5 maggio 2007, dalla quale risultava la volontà del r.g. n.13028/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente di alienare l'immobile di sua proprietà sito in Livigno a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di 280.000,00 euro;

1.5. con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2729 cod. civ., in relazione alli art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; il ricorrente deduce di aver giustificato l'assenza di redditi negli anni 2007 e 2008, in cui era a carico della madre con cui conviveva; l'indagine redditometrica aveva, dunque, evidenziato la congruità del reddito del nucleo familiare del ricorrente rispetto alla sua capacità contributiva;

2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla cd. rottamazione ter delle cartelle di cui all'art.6 d.l. n. 193/2016, come da documentazione allegata; l'Agenzia delle entrate nulla ha opposto; poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (art. 6, comma 2, d.1, 193 cit.), il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 22118/2017; Cass, 23173/2017); deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite; trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, cl.P.R, 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.23175/2015; Cass. n.29394/2017); r.g. n.13028/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dunque, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.13028/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec renato. papaleo@ lecco. pecavvocati. it. - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.6030/2014, pronunciata in data 12 novembre 2014, depositata in data 19 novembre 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.6030/2014, pronunciata in ,data 12 novembre 2014, depositata in data 19 novembre 2014 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello principale del contribuente e quello incidentale dell'ufficio, nei procedimenti riuntiti relativi alla controversia avente ad oggetto l'impugnativa di tre avvisi di accertamento in materia di Irpef ed addizionali per gli anni 2007, 2009 e 2010; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r., riuniti i procedimenti relativi ai distinti avvisi di accertamento, basati su indagini bancarie, riteneva che l'appello del contribuente fosse infondato; in particolare, la C.t.r. affermava l'inammissibilità della scrittura privata (preliminare di vendita immobiliare) prodotta solo in grado di appello per giustificare i versamenti in contanti sul conto corrente del contribuente; inoltre, la C.t.r. rilevava l'inattendibilità della scrittura, in quanto datata 20 marzo 2014, cioè successiva alle sentenze di primo grado, e contrastante con quanto affermato dallo stesso contribuente come prima risposta al questionario, in cui aveva dichiarato che le somme provenivano da un prestito contratto in Svizzera; inoltre, la C.t.r. riteneva che la prova fornita dal contribuente fosse del tutto inverosimile anche alla luce del fatto che lo stesso non aveva dichiarato redditi dal 2003; ' 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; r.g. n.13028/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con successiva memoria parte ricorrente ha rinunziato al ricorso, deducendo di aver aderito alla cd. rottamazione delle cartelle di cui all'art.6 d.l. n. 193/2016; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.58 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione alli art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe considerato inammissibile e non avrebbe esaminato il documento prodotto per la prima volta in appello, in violazione dell'art.58 citato; 1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione alli art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero del contratto preliminare stilato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio in data 20 marzo 2014 e registrato all'Agenzia delle entrate il 25 marzo 2014 al n.1261 serie IT; 1.3. con il terzo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all' art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame del secondo motivo formulato all'interno dell'atto di appello n.2754/14 (relativo all'accertamento dell'anno 2010) e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero la quantificazione dei versamenti connessi alla causale "compravendita immobiliare"; il ricorrente deduce di aver contestato con l'atto di appello l'errore in cui erano incorsi i primi giudici nella quantificazione degli importi, non giustificati, che il contribuente aveva ricollegato alla compravendita immobiliare, che sarebbero stati pari ad euro 17.500,00 e non euro 31.000,00; 1.4. con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all' art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero l'efficacia probatoria della scrittura privata del 5 maggio 2007, dalla quale risultava la volontà del r.g. n.13028/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente di alienare l'immobile di sua proprietà sito in Livigno a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di 280.000,00 euro; 1.5. con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2729 cod. civ., in relazione alli art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; il ricorrente deduce di aver giustificato l'assenza di redditi negli anni 2007 e 2008, in cui era a carico della madre con cui conviveva; l'indagine redditometrica aveva, dunque, evidenziato la congruità del reddito del nucleo familiare del ricorrente rispetto alla sua capacità contributiva; 2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla cd. rottamazione ter delle cartelle di cui all'art.6 d.l. n. 193/2016, come da documentazione allegata; l'Agenzia delle entrate nulla ha opposto; poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (art. 6, comma 2, d.1, 193 cit.), il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 22118/2017; Cass, 23173/2017); deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite; trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, cl.P.R, 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.23175/2015; Cass. n.29394/2017); r.g. n.13028/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dunque, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudi
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