CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34874/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nei motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, dai motivi futili e dalla minorata difesa, nonché in relazione ai delitti di detenzione e porto illegali di una pistola utilizzata nell'occasione. Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza installati nei pressi del luogo del delitto, del rinvenimento di numerose particelle derivanti da colpi di arma da fuoco all'interno dell'abitacolo dell'autovettura del Barba, del possesso da parte di questi di una pistola, nonché dell'esistenza di concreti, intensi e attuali contrasti familiari tra l'indagato e la vittima, suo genero, che rappresentavano un plausibile e valido movente della condotta delittuosa. Condivideva, altresì, il Tribunale il giudizio in merito alla ricorrenza delle esigenze cautelari effettuato dal Giudice della cautela e alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al disposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen.. La difesa ha, in proposito, osservato che la circostanza - secondo cui dalle immagini del sistema di sorveglianza fosse emerso che dopo l'autovettura della vittima era transitata quella di proprietà dell'indagato, che era rimasta ferma per circa 40 secondi nei pressi del bar dove avvenne l'omicidio - sarebbe sostanzialmente neutra essendo l'[OSCURATO:PERSONA] e il circolo situato di fronte luoghi abitualmente frequentati dal Barba; che, inoltre, dall'analisi delle immagini non era stato possibile identificare il conducente dell'auto di proprietà dell'indagato, con la conseguenza che la conclusione, secondo cui non si potesse dubitare che alla guida dell'auto ci fosse l'indagato, sarebbe contraddittoria e illogica; che, quanto all'ulteriore indizio relativo al rinvenimento delle 25 particelle caratteristiche dello sparo, l'ordinanza avrebbe omesso di valutare le deduzioni difensive con le quali si era messo in rilievo sia che fosse avvenuta una contaminazione da parte degli operanti di polizia giudiziaria che avevano effettuato i prelievi a mezzo stub, sia che gli accertamenti svolti sulla maniglia dell'auto e sulla persona del Barba avevano dato esito negativo; che non sarebbe sostenibile affermare che l'indagato fosse in possesso di un'arma da sparo, che non era mai stata rinvenuta, sulla base dei dati generici e contraddittori riferiti dal figlio della vittima. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, nonché difetto di motivazione, sul punto. Ha, al riguardo, sostenuto che quanto affermato dal Tribunale - in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, integrata dal fatto che l'indagato aveva manifestato mesi prima i suoi propositi omicidiari, era uscito da casa armato di pistola, ponendo in essere un'azione fulminea, sicché doveva ritenersi che l'attentato fosse stato preventivamente pianificato e che il predetto, avendo notato l'autovettura del genero posteggiata, aveva arrestato il suo veicolo nei pressi dell'[OSCURATO:PERSONA] al preciso fine di ucciderlo - non sarebbe condivisibile perché la dinamica così descritta sembrerebbe essere frutto più della causalità che di un piano preordinato, tanto più che la stessa ordinanza ha introdotto, seppure con prospettazione alternativa, l'ipotesi della occasionalità (si legge, infatti, nell'ordinanza impugnata che "ritiene il Collegio che le circostanze evidenziate dalla difesa non incrinino il grave quadro indiziario a carico dell'indagato, che potrebbe avere avuto in vario modo contezza del passaggio del Lupo lungo la via IV Novembre per poi raggiungerlo prontamente o potrebbe anche essersi accidentalmente imbattuto nell'autovettura del genero, approfittando di una occasione favorevole per mettere in atto il suo proposito omicidiario"). Quanto all'aggravante dei futili motivi, secondo la difesa, la motivazione, al riguardo, svolta dall'ordinanza impugnata, sarebbe carente poiché la ricorrenza della circostanza in parola non potrebbe essere giustificata quando risulti incerta la spinta a delinquere, posto che l'ambiguità probatoria non può ritorcersi in danno dell'indagato. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenze delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe disatteso tutte le argomentazioni sollevate nella memoria depositata con le quali si contestava la ricorrenza delle esigenze cautelari; quanto al pericolo di fuga, non ricorrerebbero elementi indicativi circa la volontà del'indagato di sottrarsi alla giustizia, anzi semmai sarebbero emersi comportamenti di senso totalmente opposto, quali la condotta disponibile e collaborativa posta in essere dal ricorrente; peraltro, sarebbe del tutto congetturale la possibilità che l'indagato possa tentare di darsi alla fuga tanto più in considerazione del clamore mediatico della vicenda; i rilievi indicati a sostegno della ricorrenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati sarebbero puramente astratti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di ricorso, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Palermo non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In particolare, il suddetto Tribunale ha messo in evidenza che: - quanto alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza situati nei pressi del luogo del delitto, assumevano particolare valore i filmati registrati della telecamera di videosorveglianza dell'ottica Contino, dal cui esame si erano ricavate le seguenti circostanze: alle ore 17,41,01 del 15.8.2021, l'autovettura del Lupo era transita lungo la via IV Novembre a Favara, per poi essere posteggiata nei pressi del bar, dove il predetto Lupo sarebbe stato ucciso; dopo poco più di due minuti, alle ore 17,43,21, era transita l'autovettura di proprietà del Barba, che veniva posteggiata nei pressi del medesimo bar ed era rimasta in sosta dalle ore 17,43,35 alle ore 17,44,18 per poco più di quaranta secondi; pochi secondi prima della ripartenza dell'auto dell'indagato, tre soggetti che stavano stazionando nei pressi del bar, erano scappati via correndo, probabilmente spaventati dall'esplosione dei colpi di arma da fuoco; - seppur le immagini registrate non consentivano di identificare il soggetto alla guida dell'auto, non poteva dubitarsi che si trattava proprio dell'indagato in considerazione del fatto che: il veicolo era di sua proprietà e non risultava essere in uso a soggetti diversi; nella prosecuzione della marcia dell'auto lungo [OSCURATO:PERSONA] si osservava che alla guida del veicolo vi era un soggetto di sesso maschile; dopo essersi allontanata dal luogo del delitto, l'auto era stata condotta in direzione dell'abitazione dell'indagato, dove era stata rinvenuta quella stessa sera dalla polizia giudiziaria; - la breve sosta dell'auto dell'indagato nei pressi del bar dove era stato commesso il delitto era avvenuta in orario perfettamente compatibile con quello di esecuzione dell'azione delittuosa; inoltre l'auto era ripartita frettolosamente, tanto da costringere i conducenti delle due auto e di un motociclo, che stavano sopraggiungendo, a effettuare una brusca frenata; - all'interno dell'auto erano state rinvenute 25 particelle caratteristiche derivanti dall'esplosione di colpi di arma da fuoco; i militari che avevano effettuato i prelievi tramite stub non avevano utilizzato armi da fuoco nel periodo immediatamente precedente, come risultava dall'annotazione di polizia giudiziaria in atti e dalle copie dei libretti dei tiri prodotte dal pubblico ministero; il mancato rinvenimento di residui da sparo sulla maniglia esterna del veicolo utilizzato dal Barba trovava giustificazione nel fatto che la loro dispersione risultava più facile e immediata sulle superfici esterne dell'automobile, specie in caso di suo utilizzo successivamente all'esplosione dei colpi; non risultava determinante neppure l'esito negativo degli accertamenti sulla persona dell'indagato, in applicazione della regola di esperienza, secondo cui uno sparatore che abbia avuto l'accortezza di lavarsi accuratamente dopo lo sparo ben può risultare negativo all'accertamento di che trattasi, anche se il prelievo venga effettuato poco tempo dopo lo sparo; - il figlio della vittima, Calogero, nipote dell'indagato, aveva dichiarato che il nonno possedeva una pistola, avendolo visto in più occasioni portarla con sé, custodendola all'interno di un borsello di pelle marrone e dette dichiarazioni, nonostante l'avversione manifestata dal dichiarante, dovevano ritenersi attendibili avendo il predetto riferito numerosi dettagli;- l'attendibilità del giovane era stata confermata dal contenuto del messaggio vocale inviato alla vittima dalla figlia Sofia il 17.5.2021, da cui emergevano le gravi minacce rivolte dall'indagato al genero, nelle quali faceva riferimento all'uso di una pistola; - l'esistenza di contrasti familiari risultava compendiata nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle stesse dichiarazioni della vittima nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. ai danni della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e nel contenuto dell'indicato messaggio vocale. 3. Ebbene tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e adeguata, mentre le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della riportata motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. 4. Giova aggiungere che "ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 4 n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 - 01). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura" (Cass. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; conformi, tra le tante, Cass. n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Rv. 280123 e Cass. Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Rv. 272897, che sebbene riguardino casi di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, hanno affermato identico principio di diritto).In applicazione del superiore principio di diritto, impregiudicata ogni valutazione sulla ricorrenza della premeditazione e dei futili motivi da parte del giudice del merito, occorre, in questa sede rilevare che l'eventuale accoglimento del ricorso con l'eliminazione di dette circostanze aggravanti non produrrebbe alcun concreto effetto sull'an e sul quomodo della disposta misura. 6. Non è, infine, fondato, il terzo motivo di ricorso con cui si censura la decisione del Tribunale di Palermo con riferimento alle ritenute esigenze cautelari. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato la norma di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Con riguardo al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento, l'ordinanza impugnata, oltre a richiamare il disposto di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., ha affermato che erano ravvisabili a carico dell'indagato le esigenze di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., valorizzando le gravi modalità del fatto, commesso in pieno giorno e con l'uso di un'arma da sparo, e l'aggressività dimostrata dall'indagato; ha, inoltre, rispondendo alle censure difensive, affermato che le circostanze rappresentate non erano tali da escludere il ravvisato pericolo di fuga del Barba, non risultando a tal fine sufficiente né la dedotta collaborazione di costui con gli inquirenti, né il fatto che lo stesso non si sia dato alla fuga nel periodo precedente al suo arresto. 7. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua in quanto, attraverso la valutazione dei dati fattuali indicati ha evidenziato la concretezza e l'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del Barba, fronteggiabile unicamente con la custodia cautelare in carcere, e ha disatteso i rilievi difensivi con argomentare non manifestamente illogico. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistent ileesigenzn20 E Sec rsi aute °1ari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata. 8. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese