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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 48185/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 31/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 610 cod. pen. e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione a reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto sulla scorta di un compendio probatorio presuntivamente insufficiente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto pure che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale e sollecitando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; esaminato che il secondo motivo, con cui si censura genericamente il trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo dei profili già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - in soluzione di continuità con la motivazione del Tribunale - ha condiviso il diniego dell'invocato beneficio, in difetto di elementi positivi in favore del prevenuto, il quale - peraltro - ha posto in essere le condotte contestate quando su di lui gravava già la misura del divieto di avvicinamento alla p.o.; né può rilevare il grave turbamento psicologico invocato dalla difesa seguito all'arresto e alla restrizione in carcere, nel corso del quale l'odierno ricorrente ha finanche tentato il suicidio, essendo tale tentativo al più espressione di un disagio psichico in ordine al quale il Tribunale di primo grado ha già assunto alcune determinazione specifiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 31/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 610 cod. pen. e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione a reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto sulla scorta di un compendio probatorio presuntivamente insufficiente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto pure che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale e sollecitando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; esaminato che il secondo motivo, con cui si censura genericamente il trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo dei profili già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - in soluzione di continuità con la motivazione del Tribunale - ha condiviso il diniego dell'invocato beneficio, in difetto di elementi positivi in favore del prevenuto, il quale - peraltro - ha posto in essere le condotte contestate quando su di lui gravava già la misura del divieto di avvicinamento alla p.o.; né può rilevare il grave turbamento psicologico invocato dalla difesa seguito all'arresto e alla restrizione in carcere, nel corso del quale l'odierno ricorrente ha finanche tentato il suicidio, essendo tale tentativo al più espressione di un disagio psichico in ordine al quale il Tribunale di primo grado ha già assunto alcune determinazione specifiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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