Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41391/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris