CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti presso il cui studio in Roma, G. Antonelli, 49elettivamente domicilia e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre-sentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA] 46 elettivamente domicilia e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-controMinistero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro in caricarappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui do-micilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5486/2020 depositatail 05/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per brevità anchesolo SIMG, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indi-cata, con cui la Corte d'appello di Roma ne ha rigettato l'impugnazione av-verso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva ride-terminato il contributo “a fondo perduto” riconosciuto ai sensi della legge n.488 del 1992 e determinato in via provvisoria con DM n. 99085 del 9 aprile2001 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in euro1.766.158,64, da corrispondere all'avente diritto in due rate di euro883.079,32, ciascuna, per la realizzazione di un impianto di lavorazione dimarmi e graniti in Orosei, in provincia di Nuoro, in Sardegna, e respintol'azione di danni da ritardo.2. Per coprire i costi dell'iniziativa l'impresa aveva stipulato un con-tratto di finanziamento e ottenuto una anticipazione di euro 900.000,00, dicui euro 602.268,35 relativi al progetto.La banca concessionaria, Banco di Napoli, poi [OSCURATO:PERSONA], avevaerogato la prima tranche del contributo.Successivamente l'impresa, dedotto di avere realizzato l'intervento fi-nanziato nei termini, e quindi entro l'8 ottobre 2003, aveva comunicato ilconsuntivo delle spese sostenute, inviato la relativa documentazione e chie-sto l'erogazione del saldo.La banca, all'esito dell'esame della documentazione e di sopralluogo,aveva comunicato che le spese ammissibili erano pari a euro 1.789.106,10Numero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026e che il contributo, determinato in via definitiva, era di euro 796.592,52, equindi inferiore a quello fissato in via provvisoria.Non erano state riconosciute, infatti, le spese per il pagamento deglioneri concessori al Comune di Orosei, le spese per l'acquisto dei macchinari,quelle per le opere di sistemazione del suolo e quelle per la redazione dellostudio di fattibilità.Sull'indicato antefatto, SIMG aveva convenuto in giudizio il Ministeroe la banca concessionaria, chiedendone la condanna al pagamento dellasomma di euro 847.380,51, a titolo di seconda rata del contributo, nonchéal risarcimento dei danni, quantificati in euro 235.982,56.2.1.– Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22002 del 2012, avevarespinto le domande, riconoscendo come non ammissibili le spese dedottein lite, con il solo limite di quelle deputate allo studio di fattibilità e pari adeuro 12.911,42.SIMG aveva interposto appello – reclamando le spese sostenute pergli oneri urbanistici, per l'acquisto dei macchinari, per la sistemazione delsuolo aziendale –, in cui si era costituita anche la banca, proponendo impu-gnazione incidentale in merito alle spese, ammesse, dello studio di fattibilitàe sulla compensazione delle spese di lite.2.2.– Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha re-spinto le impugnazioni introdotte in via principale e incidentale. In adesionealle conclusioni del primo Giudice, la Corte di merito ha ritenuto i pagamentidegli oneri di urbanizzazione e acquisto macchinari, intervenuti tardiva-mente o tardivamente quietanzati, oltre la scadenza del termine ultimo pre-visto per la realizzazione del programma, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che in contra-rio potesse valere la loro mancata considerazione da parte della banca pre-posta all'istruttoria.Il giudice investito del riconoscimento del diritto doveva accertarnetutti gli elementi costitutivi, e quindi quelli dell'erogazione delle spese e delloro quietanziamento entro il termine per l'ultimazione dei lavori, ancheNumero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026dove non oggetto di contestazione in sede amministrativa. Le spese di si-stemazione del suolo non erano state provate quanto a natura ed entità deilavori, senza che neppure per tale voce potesse valere, in senso contrario,la condotta tenuta dalla banca in fase amministrativa.E' stata esclusa la fondatezza della domanda di restituzione di mag-giori somme a titolo di interesse, avendo l'appellante goduto degli importiper il corrispondente maggior tempo.3.– Resistono con controricorso il Ministero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA] (già Mise) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1.cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt.2909 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4c.p.c. e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della contro-versia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Il secondo motivo di appello, sul riconoscimento delle spese per i mac-chinari, è stato ritenuto dalla Corte territoriale sia inammissibile che infon-dato.In punto di inammissibilità SIMG non avrebbe contestato in modospecifico che spese e quietanziamento fossero intervenuti in epoca succes-siva al termine per l'ultimazione dei lavori, né la necessità che tanto dovesseavvenire per il godimento della misura.Quanto alla infondatezza, poi, la Corte di merito ha ritenuto, in ade-sione alla decisione di primo grado, che si trattava di spese non sostenuteo quietanzate nel termine di ultimazione del programma, nel rilievo che èonere del soggetto che fa domanda dimostrare gli elementi costitutivi delNumero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026diritto, anche quanto non oggetto di contestazione nel procedimento ammi-nistrativo.La richiedente deduce di avere contestato quanto alla fine apprezzatodal Tribunale, nei termini di una verifica diversa rispetto a quella effettuatadal gestore nel corso del procedimento amministrativo.1.1. Il motivo è inammissibile per sua inconcludenza.La Corte d'Appello ha rilevato come la decisione del primo Giudicetrovasse fondamento su due “rationes decidendi”: a) quella della mancatainstallazione nel termine dell'8 ottobre 2003 dei macchinari; b) quella delmancato pagamento nei termini delle fatture relative ai macchinari mede-simi, senza che, quanto a quest'ultimo, rilevassero la diversa condotta dellabanca preposta all'istruttoria e la mancata contestazione al beneficiariodella misura.Quanto dedotto dalla ricorrente, per far valere l'intervenuta puntualecontestazione, nei termini che precluderebbero il formulato giudizio d'inam-missibilità del secondo motivo di appello, non dialoga, però, in modo con-cludente con la sentenza impugnata e incorre, di nuovo, nella inammissibi-lità della critica.La censura, attingendo una sola delle “rationes” su cui si fonda il prov-vedimento impugnato, lascia nel resto inammissibile il proposto mezzo perdifetto di interesse, in quanto sostenuto dalla “ratio” non contestata (Cass.,Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 9752 del 18/04/2017).Quanto dedotto dalla ricorrente in ordine ai contenuti dell'atto di ap-pello, con cui ella avrebbe, nel relativo grado, contestato anche quest'ultima“ratio”, non assolve infatti al voluto rilievo.Il motivo reitera, piuttosto, la contestazione sulla sostanziale ultrape-tizione integrata dal rilievo del Giudice di primo grado, e, successivamente,di appello, rispetto allo svolgimento della fase amministrativa e alle dedu-Numero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026zioni, diverse, relative alla mancata consegna nel termine previsto dei mac-chinari, formulate dalla banca che gestiva l'istruttoria.Oblitera la ricorrente quella parte della motivazione che muove dallanatura della posizione fatta valere in giudizio, che, intesa quale diritto allaprestazione, impone al giudice, chiamato a scrutinarlo, di esaminare la sus-sistenza di tutti gli elementi integrativi, e tanto nella operata disamina dellanormativa di riferimento che di quel diritto, e dei suoi presupposti contenuti,dà conto.Senza che, poi, diversamente rilevi il differente controllo operato dallabanca preposta che, in fase amministrativa, abbia limitato le verifiche e leritenute omissioni alla non tempestività della consegna.La pure denunciata omessa valutazione del fatto decisivo sconta poi,a tacer d'altro, la conformità della decisione adottata nei giudizi di primo esecondo grado (art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. ratione temporis vi-gente) (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023).2.– Con il secondo motivo la ricorrente deduce la “violazione degliartt. 112 e 293 c.p.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto che la SIMGnon avesse dato la dimostrazione in giudizio dell'avvenuta erogazione dellespese per i lavori di sistemazione del suolo aziendale e del loro quietanzia-mento entro il termine per l'ultimazione dei lavori, a prescindere dalla cir-costanza che tale elemento fosse stato rilevato o meno dalla banca conces-sionaria nella fase dell'istruttoria amministrativa (art. 360, comma 1, nn. 3e 4 c.p.c.)”.Nessuno avrebbe fatto riferimento alla tempestività dei pagamenti, esolo il Giudice di primo grado avrebbe richiamato l'indicato presupposto.2.1.– Il motivo è infondato.Come ritenuto nell'impugnata sentenza, trattandosi nella specie, incui si controverte delle misure agevolative dell'attività produttiva ai sensidella legge n. 488 del 1992, di un giudizio di accertamento destinato a di-spiegarsi, nel merito, sul rapporto tra avente diritto alla prestazione e au-Numero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026torità preposta al suo riconoscimento, e non sull'atto, la tempestività deipagamenti entra a fare parte della platea degli elementi costitutivi del di-ritto.La pretesa creditrice pertanto avrebbe dovuto darne dimostrazione ingiudizio, per contenuti che non restano declinati come eccezione in sensotecnico, deducibile dalle parti, ma, piuttosto, quale presupposto costitutivodella pretesa che, come tale, ben può essere valutato dal giudice per loscrutinio di fondatezza della domanda.2.2.– È infondato anche il profilo dedotto sulla pretesa ultrapetizione.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado non aveva infatti attribuito all'avente dirittoun altro bene della vita, estraneo al rapporto fatto valere in giudizio, maaveva rilevato la mancanza di elementi che caratterizzavano l'efficacia co-stitutiva o estintiva della pretesa azionata, nel rispetto dell'obbligo sull'e-satta applicazione della legge.Come questa Corte ha avuto occasione di rilevare, il vizio di ultrape-tizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delleeccezioni fatte valere dalla parte ovvero su questioni estranee all'oggettodel giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non ri-chiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previ-sioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta liberonon solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base dellapronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo pro-spettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della con-troparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitu-tiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'e-satta applicazione della legge (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11304 del 10/05/2018; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20932 del 05/08/2019).Nella specie il Giudice, all'interno di un perimetro d'accertamento se-gnato dal rapporto tra le parti e dalla correlata ritenuta normativa di riferi-Numero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026mento, non è andato “ultra petita” per avere ritenuto le fatture, compro-vanti i pagamenti, generiche e mancanti di indicazioni quantitative.Si tratta, infatti, di un giudizio i cui termini di sconfinamento non pos-sono ritenersi quelli integrati dai contenuti della verifica attuata dalla banca,preposta all'istruttoria, all'interno del procedimento amministrativo di rico-noscimento dell'agevolazione, nella diversità dell'oggetto dei due accerta-menti.Esclusa ogni diversa paventata violazione del giudizio di corretto ac-certamento rispettoso della legge, la valutazione di irrilevanza delle fattureformulata dalla Corte d'Appello non è poi censurabile in sede di legittimità,perché giudizio che attiene al merito.3. – Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la “violazione degli artt.1223 c.c., 2697 c.c. e 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata ritenutoche la SIMG avrebbe dovuto dare la prova in giudizio di fatti non contestatidalla Banca (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.)”.Le illegittime argomentazioni che avevano determinato la Corte d'Ap-pello a rigettare le domande della ricorrente “per ragioni del tutto estraneea quelle ritenute dalla Banca” sarebbero state viziate, per i principi generalidestinati a valere in materia di inadempimento delle obbligazioni, in puntodi onere della prova, con conseguente vizio di extrapetizione del giudice.Dalla concessione provvisoria, descritto dall'insieme delle norme diriferimento, deriva un credito al contributo in capo all'impresa, credito cheviene adempiuto dall'Amministrazione erogante senza margini di discrezio-nalità.La negativa conclusione dell'istruttoria condotta dalla banca delegatasulla non agevolabilità delle spese per i macchinari, stante la loro tardivaconsegna, e delle spese fatturate per la sistemazione del suolo aziendale,integrando una eccezione in senso stretto, sarebbe valsa limitatamente alleindicate voci di credito, determinando una inversione dell'onere della provain ordine alle relative allegazioni.Numero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026Non vi sarebbe stato quindi altro spazio per l'operatività dell'indicatomeccanismo di distribuzione e il Giudice di appello, applicandolo in sensoestensivo, sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.3.1.– Il motivo è infondato, per le ragioni esposte nell'esame dei pre-cedenti motivi.Quanto dedotto attiene ad una pretesa erronea inversione dell'onereprobatorio di cui il giudice avrebbe impropriamente gravato il beneficiario-creditore.Il creditore, infatti, in applicazione dei generali principi che discipli-nano la materia della responsabilità contrattuale, altro non avrebbe dovutoprovare che la concessione provvisoria a sostegno della pretesa di paga-mento, salve le intervenute eccezioni della banca, di circoscritta portata(tardiva consegna dei macchinari e inammissibilità delle spese di sistema-zione del suolo aziendale), a cui sarebbe conseguito il relativo e contrarioonere di prova (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023; in termini: Cass. n. 8736 del 15.4.2014).Ciò posto, vero è però, come già rilevato, che la diversa costruzionedel diritto azionato – nei cui più articolati contenuti rientra anche il paga-mento tempestivo nei termini di conclusione dell'operazione ammessa adagevolazione – sottragga alla disponibilità delle parti, per il gioco della do-manda e delle eccezioni e per quello, correlato, dell'onere di prova e alle-gazione, la sua definizione in giudizio, e ampli il margine di cognizione delgiudice, che, quindi, correttamente ha operato nell'impugnata sentenza,senza incorrere nel vizio denunciato, per un impropria inversione dell'oneredella prova o per ultrapetizione.4.– Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la “violazione degliartt. 112, 115, 345 e 190 c.p.c., avendo la sentenza impugnata omessol'esame della positiva relazione finale di accertamento di spesa del [OSCURATO:PERSONA], poi Ministero delle Imprese e del Made in Italy,documento formato in data successiva alla scadenza del termine utile per ilNumero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026deposito di documenti e sul quale la controparte ha accettato il contraddit-torio (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.)”.4.1. Il motivo è inammissibile.L'istanza oggetto del motivo – di accezione, anche, processuale – èstata formulata dopo la precisazione delle conclusioni.La sentenza ha deciso correttamente e non è provato in ogni caso poiche la controparte avesse accettato il contraddittorio.Si tratta comunque di una valutazione sulle prove che lascia la portatadenuncia al di fuori del sindacato di legittimità.5.– In via conclusiva, il ricorso è infondato.6.– Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in di-spositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida infavore dei controricorrenti, per ciascuno, in euro 10.000,00, oltre, quanto aIntesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, e, quanto alMinistero delle Imprese e del Made in Italy, alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inse-rito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulterioreNumero registro generale 11396/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 17403/2026Data pubblicazione 02/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino