CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 26733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/11/1991avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità deiricorsi;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La Corte di appello di Catanzaro confermava la responsabilità di AgostinoRuberto ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in rapina aggravata e lesioni.Si contestava agli stessi di aver aggredito la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] uno zaino (contenente il portafoglio con denaro) ed uno striscione dellasocietà calcistica “Paolana”.2. Avverso tale sentenza ricorreva per questa opzione il difensore diAgostino Ruberto, che deduceva:2.1.violazione di legge (artt. 628, comma 3, cod. pen., 582 cod. pen.) evizio di motivazione: si contestava l’attendibilità delle dichiarazioni ricognitivedato che le stesse non risulterebbero confortate da elementi di conferma esternoal dichiarato; in particolare si deduceva che le telecamere di videosorveglianzaavrebbero registrato la presenza del Ruberto in un momento precedenteall’aggressione sicché non avrebbero alcuna efficacia confermativa delledichiarazioni ricognitive.2.2. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nellarichiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove raccolte;contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello rilevava che, sebbenel’individuazione fotografica del Ruberto fosse avvenuta con una certezza solodel 60%, le dichiarazioni ricognitive risultavano univocamente confortate dalleimmagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che ritraevano ilRuberto non solo “prima” della azione criminosa ma anche “dopo” quando ilricorrente veniva sorpreso in fuga con la sacca sottratta alla persona offesa(pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta adalcuna censura in questa sede in quanto priva di fratture logiche e coerente conle emergenze processuali.3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:3.1.violazione di legge (artt. 628, comma 3, cod. pen., 582 cod. pen.) evizio di motivazione: le dichiarazioni ricognitive della persona offesa sarebberoinsufficienti ed identificare nel [OSCURATO:PERSONA] l'autore dell’aggressione tenuto conto chelo stesso, contrariamente a quanto riferito dall’offeso, non indossava la magliadel Corigliano calcio; peraltro tali dichiarazioni non troverebbero confermaneanche nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; infine, e più in generale, sideduceva che non sarebbe stato dimostrato alcun apporto causale del Gigliottialla consumazione della rapina.3.2.Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nellarichiesta di rivalutazione delle prove raccolte che, contrariamente a quantodedotto, sono state valutate dalla Corte d'appello con motivazione priva difratture logiche ed aderente alle emergenze processuali e, pertanto, non sipresta ad alcuna censura in questa sede; segnatamente veniva rilevato che lapersona offesa aveva riconosciuto nel [OSCURATO:PERSONA] la persona che gli avevaspaccato la prima bottiglia in testa e che le immagini avevano confermato chequesti si era recato presso il luogo dove era stato consumato il reato con unabottiglia in mano; il fatto che lo stesso, ritratto dalle telecamere divideosorveglianza, non indossasse la felpa del Corigliano, secondo la Corte diappello non era in grado di inficiare l’accertamento di responsabilità tenutoconto che - secondo quanto dichiarato dall’offeso - egli era stato colpito condue bottiglie in momenti diversi sicché era verosimile che avesse confuso isegmenti temporali dell'aggressione giungendo a riferire un particolare - ovveroil fatto che l'aggressore indossasse una felpa del Corigliano - non coerente conquanto rilevato dalle immagini poste a fondamento della identificazione (pag. 3della sentenza impugnata).4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini