CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7232/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in TREVISO, [OSCURATO:PERSONA] N.15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.19/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 avverso la sentenza n. 2394/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 05/04/2022 VENEZIA, notificata il 10 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] & Associati e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ai comportamenti diffamatori posti in essere dai convenuti. 2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] & Associati chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento al contratto stipulato in data 18 dicembre 2002 con il quale la nuova [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alcuni immobili concessi, poi, in locazione finanziaria ai convenuti. [OSCURATO:PERSONA] & Associati chiedeva di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] anche al fine di accertare l’effettiva proprietà degli immobili. Si costituiva anche l’[OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande. 3. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda. 4. Il Tribunale di Venezia, per quel che ancora rileva, dava atto che la consegna dell’immobile utilizzato dai convenuti non era avvenuta nel termine contrattualmente previsto, ovvero il 30 aprile 2003, perché non erano stati completati alcuni lavori pattuiti e che, dunque, vi era un parziale inadempimento da parte dell’attrice che non aveva provveduto al completamento dei lavori e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. legittimamente aveva rifiutato di pagare il saldo prezzo. Il Tribunale accoglieva anche la domanda riconvenzionale Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 della convenuta relativa ai residui obblighi dell’attrice e, sulla base della CTU disposta in corso di causa, condannava l’attrice al pagamento di euro 3000. Il Tribunale accertava che i convenuti erano decaduti dalla domanda di garanzia per vizi e che le domande di riduzione prezzo e di risarcimento danni da vizi erano improponibili, mentre la domanda di risarcimento danno da ritardata consegna era infondata. Infine, il giudice di primo grado respingeva la domanda attorea e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 3000. Dichiarava l’improcedibilità infondate le altre domande. 5. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. [OSCURATO:PERSONA] succeduta a [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e proponeva appello incidentale relativamente alle spese di lite. 7. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] & Associati al risarcimento del danno mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva che in caso di accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] & Associati di riduzione del prezzo venisse condannata [OSCURATO:PERSONA] a restituire la maggior somma ricevuta. Si costituiva anche l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] & Associati e, in via incidentale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. Successivamente si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 8. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello principale ed in parziale riforma della sentenza riduceva il prezzo di vendita di euro 169.081,44 e accertava che i generatori gruppo frigo caldaie erano di proprietà in quota parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., così come il quadro elettrico generale posto nella relativa sala, il contatore dell’acqua a quello dei flussi caldo freddo e condannava [OSCURATO:PERSONA] a Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] & Associati € 3531 per oneri di allaccio. Rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. così come quello di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire i maggiori importi ricevuti per la vendita. Accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava dovute per le spese di lite complessivi euro 27.000. 8.1 La Corte d’Appello evidenziava, quanto alla legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] & Associati, che nel caso di specie si era in presenza di un contratto in cui tutte tre le parti erano presenti ed in cui il finanziatore, acquirente, aveva ceduto tutti i diritti contrattuali che gli spettavano all’utilizzatore con una formula talmente ampia quanto efficace (articolo 11) anche nei confronti del venditore pure parte del contratto. [OSCURATO:PERSONA] & Associati era pienamente legittimata a far valere le azioni contrattuali ex articolo 11 del contratto del 18 dicembre 2002. Con riferimento alle domande riproposte dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] & Associati non era accoglibile quella di risarcimento del danno ulteriore derivante dalla ritardata consegna dei certificati di agibilità e prevenzione incendi, mancando la prova del danno causato dall’inadempimento all’utilizzo alla commerciabilità del bene. Quanto alla rinuncia al patto di prelazione spettante a Vega sugli edifici che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata ad assicurare a [OSCURATO:PERSONA] & Associati non vi era alcuna prova del suddetto impegno, se non nel preliminare del 18 novembre 2002, superato dal contratto definitivo, e nella clausola generica contenuta nella scrittura contestuale a rogito dove era riportato che [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad eseguire i lavori da porre in essere e gli altri adempimenti stabiliti nel preliminare del 18 novembre 2002. Quanto alla domanda di rimborso delle spese per l’adeguamento degli immobili risultava che [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Marghera con lettera del 24 aprile 2003 aveva pienamente accettato di eseguire tutti i lavori necessari, rilevando solo che la complessità delle opere suggeriva di non poter considerare il 30 maggio 2003 data certa per la consegna del bene e chiedendo l’esplicito consenso ai lavori. La risposta di [OSCURATO:PERSONA] & Associati era stata contrattualmente ingiustificata avendo affermato di non accettare il differimento di consegna dei beni e avendo negato ogni consenso agli interventi, allegando la violazione del termine essenziale di consegna entro il 30 aprile 2003. Tale dichiarazione si contraddiceva, peraltro, rispetto alla lettera di contestazione sull’opera ancora da eseguire. Seguiva la lettera di [OSCURATO:PERSONA] in cui ribadiva di voler andare incontro alle esigenze dell’appellante e assicurava la realizzazione degli interventi ancora necessari. [OSCURATO:PERSONA] & Associati forniva una risposta ingiustificata in cui intimava a [OSCURATO:PERSONA] di cessare la detenzione dell’immobile e di consegnare le chiavi, sostenendo che l’appellata avrebbe altrimenti commesso uno spoglio o addirittura una violazione di domicilio. La cronologia degli eventi, la complessità delle opere richieste e la piena disponibilità ad intervenire da parte di [OSCURATO:PERSONA], considerando i tempi disponibili, indicavano che [OSCURATO:PERSONA] & Associati avesse tenuto un comportamento contrario alla previsione di cui all’articolo 1375, secondo comma, c.c e ciò comportava il rigetto della domanda di risarcimento danni per ritardata consegna del bene così come quello di rimborso delle spese per il procedimento promosso ex articolo 700 c.p.c. 8.3 Con riferimento, invece, ai vizi lamentati in relazione alla richiesta di riduzione di prezzo, la discussione circa la tardività della denuncia rispetto al termine contrattuale di 30 giorni dalla scoperta, era superata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alle Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 contestazioni richieste di [OSCURATO:PERSONA] & Associati, riconoscendo la propria Data pubblicazione 05/04/2022 responsabilità, sicché doveva applicarsi il principio secondo il quale in tali casi il danneggiato non aveva obbligo di osservare il termine di decadenza. Tale domanda andava dunque accolta con la quantificazione indicata dal CTU pari ad euro 129.081,44 più euro 40.000 per l’impianto di cogenerazione. 8.4 Quanto alla domanda relativa all’accertamento della proprietà degli impianti tecnologici posti sulla copertura dell’edificio “lybra” anche tale domanda era fondata con la precisazione che non riguardava la [OSCURATO:PERSONA] & Associati ma [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] correzione da parte dell’appellante dell’atto di impugnazione non determinava tardività della domanda o novità della stessa, tenuto conto della giurisprudenza sul tema, traducendosi in una correzione dell’assunto originario in cui l’accertamento della titolarità era stato richiesto con riferimento all’utilizzatore. Doveva ritenersi fondata, perché connessa, anche la domanda di restituzione degli esborsi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] & Associati per gli oneri di allaccio. Doveva rigettarsi, invece, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla diffamazione contenuta nella lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] al condominio il 22 maggio 2003. Secondo la Corte d’Appello il contenuto della lettera non aveva carattere diffamatorio. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. 10. [OSCURATO:PERSONA] & Associati ha resistito con controricorso. 11. Si è costituita la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. 12. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei Data pubblicazione 05/04/2022 difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 13. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 14. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si omette di riportare il contenuto degli otto motivi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] perché preliminarmente se ne deve rilevare l'improcedibilità. La ricorrente, infatti, non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La suddetta relata, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte. La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato Data pubblicazione 05/04/2022 improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art.372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.) Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte e non si rinviene negli atti a disposizione di questa Corte (come da certificazione della cancelleria), sicché non può trovare applicazione neanche l'interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017). 2. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 7232/2017 Numero sezionale 469/2022 Numero di raccolta generale 11045/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 3700 più 200 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 7232 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .