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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04548/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione lamentandone la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la mancata concessione dell’attenuante dell’aver arrecato un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio disciplinata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato di cui all’art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen. non è consentito perché del tutto reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in assenza di confronto con la argomentata valutazione della Corte di appello del tutto priva di aporie sul punto; che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 10 e 11 della sentenza impugnata quanto al valore non modesto del monopattino ed alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente valorizzato gli elementi fattuali che soggiacciono alla base della mancata concessione tanto delle circostanze attenuanti generiche quanto all’attenuante speciale della particolare tenuità del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione lamentandone la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la mancata concessione dell’attenuante dell’aver arrecato un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio disciplinata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato di cui all’art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen. non è consentito perché del tutto reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in assenza di confronto con la argomentata valutazione della Corte di appello del tutto priva di aporie sul punto; che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 10 e 11 della sentenza impugnata quanto al valore non modesto del monopattino ed alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente valorizzato gli elementi fattuali che soggiacciono alla base della mancata concessione tanto delle circostanze attenuanti generiche quanto all’attenuante speciale della particolare tenuità del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere
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