CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 10991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19188/2017 proposto da: Comune d i Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via A. Secchi n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , giusta procura; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi eredi D e M edici A lessandro, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresenta ti e dife si d a gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain atti; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – e Comune di Catanzaro - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 311/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO pubblicatail 24/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 24 febbraio 2017, parzialmente riformando l’impugnata sentenza del locale Tribunale, ha condannato il Comune di Catanzaro a pagare a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessionaria del credito vantato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 137.812,59, a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; la Corte ha ritenuto esistente sia l’arricchimento del Comune di Catanzaro, essendo non controversa l’esecuzione dell’opera di progettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e da altri due ingegneri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la sua acquisizione dall’ente pubblico, ai fini della realizzazione della strada “[OSCURATO:PERSONA]” tra leValli del Corace, della Fiumarella e del Castace, sulla base di un contratto giudicato nullo in un giudizio parallelo, sia il corrispondente impoverimento di [OSCURATO:PERSONA]; ai fini della determinazione dell’indennizzo nella surriferita misura, corrispondente alla minor somma tra l’arricchimento dell’accipiens e l’impoverimento del solvens , dopo avere escluso la possibilità di parametrare quest’ultimo al compenso secondo la tariffa professionale e “agli importi di progetto”, la Corte ha determinato, anche utilizzando le risultanze di una c.t.u. svolta nell’altro giudizio, l’importo dovuto in complessivi € 1.026.365.677, da cui ha sottratto la somma (£. 800 milioni) già corrisposta dal Comune, e riconosciuto la rivalutazione monetaria sul residuo (da febbraio 1990 alla data della sentenza); il Comune di Catanzaro ha proposto ricorso, resistito dalla Kucharska e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) che hanno proposto ricorso incidentale, resistito dal Comune; le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, con il quale il Comune di Catanzaro ha denunciato la violazione dell’art. 2041 c.c., per avere la sentenza impugnata affermato il proprio arricchimento senza che l’attrice ne avesse fornito prova, è inammissibile, risolvendosi nella critica di una quaestio facti valutata dai giudici di merito con adeguata motivazione; il secondo motivo, con il quale il Comune ha denunciato violazione del medesimo parametro normativo, per avere determinato l’impoverimento del professionista con riferimento alle vacazioni e agli oneri forfetizzati, vale a dire a voci della tariffa professionale, pur avendo contraddittoriamente escluso tale possibilità, è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendicon la quale la Corte di merito non ha parametrato l’impoverimento al compenso determinato secondo la tariffa professionale, ma con incensurabile accertamento di fatto ha calcolato l’impoverimento con riferimento alle spese sostenute dal progettista, al tempo impiegato e agli oneri forfetizzati; il terzo motivo, sul rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, laddove ha ritenuto che il relativo termine decennale è stato interrotto per effetto della domanda giudiziale di pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta in altro giudizio seppure dichiarata inammissibile (cfr. Cass SU 1516/2016); il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con (e quindi non censura) la ratio decidendi con la quale la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di litispendenza sollevata dal Comune di Catanzaro “poiché la causa pregressa nella quale era stata pure riproposta l’azione di ingiustificato arricchimento, è stata definita con la citata sentenza irrevocabile n. 490/2015 con la quale questa Corte d’appello in sede di rinvio ha dichiarato l’inammissibilità della domanda… per motivi di diritto che non ne precludono la riproposizione in separato giudizio, con la duplice conseguenza che, da un lato, la situazione di pendenza deve ritenersi ormai venuta meno e che, dall’altro, l’inammissibilità pronunciata ex art. 345 c.p.c. con la sentenza n. 490/2015 non preclude l’esame nel merito dell’azione di ingiustificato arricchimento proposta nel presente giudizio”; i primi tre motivi del ricorso incidentale di Kucharska, che denunciano violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo – per avere la Corte di merito, rilevando d’ufficio un fatto tardivamente dedotto dalla controparte (nella conclusionale d’appello), erroneamente imputato all’indennizzo per ingiustificato arricchimento il pagamento dell’importo di £ 800 milioni effettuato dal Comune di Catanzaro ad altro titolo, cioè di acconto del corrispettivo ex contractu (poi dichiarato nullo), che avrebbe potuto essere richiesto in restituzione dal Comune solo nel rispetto del termine di prescrizione ormai decorso –, sono inammissibili in tutti i profili, poiché non colgono la ratio decidendi con la quale la Corte d’appello non ha operato una indebita imputazione o compensazione tra un debito e un credito, ma ha accertato in concreto l’entità dell’impoverimento sopportato dai progettisti, correttamente valutando anche, in positivo, l’importo da essi ricevuto per la medesima prestazione professionale; il quarto motivo, che imputa alla sentenza gravata di avere accordato la rivalutazione monetaria (da febbraio 1990 alla data della sentenza) sulla somma dovuta decurtata dell’importo corrisposto dal Comune, è infondato, avendo la Corte territoriale calcolato il quantum (in misura corrispondente all’impoverimento dei progettisti a fronte dell’arricchimento del Comune) in moneta di febbraio 1990, sottraendo l’importo che i progettisti avevano allora già (o contestualmente) ricevuto (circostanza incontestata), con l’effetto che correttamente la rivalutazione è stata riconosciuta sull’importo residuo; il quinto motivo è inammissibile, consistendo nella contestazione dell’apprezzamento di fatto compiuto e motivato dai giudici di merito nella stima in concreto dell’impoverimento dei progettisti; in conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese; P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto,