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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11717/2026

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sentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate exlege all’indirizzo telematico in atti-ricorrenti-controL'[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., , rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo all’indirizzotelematico in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 419/2025depositata il 10 marzo 2025;Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. otteneva dal Tribunale diVicenza decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], G. B. diMollis [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro5.074,02 per forniture di pane, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002e spese monitorie.

Queste si opponevano, sostenendo che tra le partisussisteva da oltre dodici anni un rapporto di fornitura/somministrazionedi pane e che controparte lo aveva interrotto con solo tre giorni dipreavviso, causando danni e perdita di clientela nel tempo necessario areperire un nuovo fornitore, per cui eccepivano altresì la compensazionecon il proprio credito di natura risarcitoria.2.

Con sentenza n. 1479/2022 il Tribunale di Vicenza, accertato ilcredito dell’opposta verso le opponenti pari ad euro 5.074,02 e accertatoaltresì un controcredito delle opponenti pari ad euro 10.155,61, licompensava tra loro e per l’effetto condannava [OSCURATO:SOCIETA]. apagare alle opponenti la residua somma di euro 5.081,59, oltrerivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.

Inparticolare, il tribunale qualificava il rapporto inter partes contratto disomministrazione, e riconosceva, liquidandolo, il risarcimento del dannocausato dal recesso dell’opposta senza congruo preavviso e dallanecessità di cambiare repentinamente il fornitore del pane.3.

Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]4.

Con sentenza n. 419/2025 la Corte d’Appello di Veneziaparzialmente riformava l’impugnata sentenza, compensando tra le partile spese di entrambi i gradi di giudizio.5. [OSCURATO:PERSONA], G. B. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e Tania DellaCroce hanno proposto ricorso, con tre motivi.

Si è difesa concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/20266.

Si è formulata proposta di decisione accelerata, ma la ricorrenteha fatto istanza per decisione nelle forme ordinarie, onde il ricorso èstato chiamato in adunanza camerale.

La parte ricorrente e lacontroricorrente hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia: “Omessa e/o insufficiente motivazione.Travisamento dei fatti.

Violazione di legge art 1223 c.c. con riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Omessa valutazione e omessamotivazione su un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. circail danno da mancato guadagno”.Il motivo è articolato nelle due seguenti censure: “Omessamotivazione della riduzione del 30% e delle imposte.

Violazione di leggeex art 1223 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazionedi legge ex art 1223 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Errata detrazione delle imposte.

Omessa motivazione sul punto”.Si censura l’impugnata sentenza laddove ha riformato la sentenza diprime cure sotto il profilo della pur riconosciuta compensazionegiudiziale, riducendo l’importo della condanna, a loro favore, dell’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per un credito residuo.2.

Il secondo motivo denuncia “Violazione di legge art. 1226 c.c. inordine alla determinazione equitativa del danno con riferimento all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.Si deduce che, anche sotto il profilo del pur riconosciuto risarcimentodel danno da mancato guadagno a causa del repentino recesso delfornitore, poi creditore opposto, dal contratto di somministrazione, laCorte di merito ha riformato il Tribunale ed ha ridotto il quantumdebeatur.3.

Il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,omessa motivazione”.Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026Si critica la Corte d’appello per aver compensato tra le parti le spesedi lite di entrambi i gradi di giudizio, in violazione del principio dellasoccombenza ed in totale assenza di motivazione.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide quanto rilevato nella proposta di decisioneaccelerata per i primi due motivi: questi, in effetti, pur formalmentedenunciando vizi di violazione di legge (artt. 1223 e 1226 c.c.), sonoinammissibili in quanto volti sostanzialmente a sollecitare un riesame delmerito della controversia (Cass. n. 9314/2025; Cass. n. 31251/2021);inoltre, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.non risulta idoneamente formulata nei termini precisati da S.U. nn. 8052e 8053 del 2014.5.

Il terzo motivo palesemente non è ammissibile, ma invece incorrenella infondatezza, dato che la Corte di appello ha esplicitato in unaeffettiva motivazione le ragioni della integrale compensazione dellespese processuali - v. p. 18 dell’impugnata sentenza, ove si fariferimento alla “revoca del decreto ingiuntivo” ed alla “esiguità delresiduo credito delle appellate per le voci liquidate nella sentenza” -.6.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.Considerato l’alterno andamento delle precedenti fasi di merito, le spesedel giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento a opera della partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso compensando le spese.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellaNumero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistenza dei presupposti per il versamento a opera della partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate exlege all’indirizzo telematico in atti-ricorrenti-controL'[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., , rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo all’indirizzotelematico in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 419/2025depositata il 10 marzo 2025;Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. otteneva dal Tribunale diVicenza decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], G. B. diMollis [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro5.074,02 per forniture di pane, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002e spese monitorie. Queste si opponevano, sostenendo che tra le partisussisteva da oltre dodici anni un rapporto di fornitura/somministrazionedi pane e che controparte lo aveva interrotto con solo tre giorni dipreavviso, causando danni e perdita di clientela nel tempo necessario areperire un nuovo fornitore, per cui eccepivano altresì la compensazionecon il proprio credito di natura risarcitoria.2. Con sentenza n. 1479/2022 il Tribunale di Vicenza, accertato ilcredito dell’opposta verso le opponenti pari ad euro 5.074,02 e accertatoaltresì un controcredito delle opponenti pari ad euro 10.155,61, licompensava tra loro e per l’effetto condannava [OSCURATO:SOCIETA]. apagare alle opponenti la residua somma di euro 5.081,59, oltrerivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo. Inparticolare, il tribunale qualificava il rapporto inter partes contratto disomministrazione, e riconosceva, liquidandolo, il risarcimento del dannocausato dal recesso dell’opposta senza congruo preavviso e dallanecessità di cambiare repentinamente il fornitore del pane.3. Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]4. Con sentenza n. 419/2025 la Corte d’Appello di Veneziaparzialmente riformava l’impugnata sentenza, compensando tra le partile spese di entrambi i gradi di giudizio.5. [OSCURATO:PERSONA], G. B. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e Tania DellaCroce hanno proposto ricorso, con tre motivi. Si è difesa concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/20266. Si è formulata proposta di decisione accelerata, ma la ricorrenteha fatto istanza per decisione nelle forme ordinarie, onde il ricorso èstato chiamato in adunanza camerale. La parte ricorrente e lacontroricorrente hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia: “Omessa e/o insufficiente motivazione.Travisamento dei fatti. Violazione di legge art 1223 c.c. con riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Omessa valutazione e omessamotivazione su un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. circail danno da mancato guadagno”.Il motivo è articolato nelle due seguenti censure: “Omessamotivazione della riduzione del 30% e delle imposte. Violazione di leggeex art 1223 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazionedi legge ex art 1223 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Errata detrazione delle imposte. Omessa motivazione sul punto”.Si censura l’impugnata sentenza laddove ha riformato la sentenza diprime cure sotto il profilo della pur riconosciuta compensazionegiudiziale, riducendo l’importo della condanna, a loro favore, dell’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per un credito residuo.2. Il secondo motivo denuncia “Violazione di legge art. 1226 c.c. inordine alla determinazione equitativa del danno con riferimento all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.Si deduce che, anche sotto il profilo del pur riconosciuto risarcimentodel danno da mancato guadagno a causa del repentino recesso delfornitore, poi creditore opposto, dal contratto di somministrazione, laCorte di merito ha riformato il Tribunale ed ha ridotto il quantumdebeatur.3. Il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,omessa motivazione”.Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026Si critica la Corte d’appello per aver compensato tra le parti le spesedi lite di entrambi i gradi di giudizio, in violazione del principio dellasoccombenza ed in totale assenza di motivazione.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide quanto rilevato nella proposta di decisioneaccelerata per i primi due motivi: questi, in effetti, pur formalmentedenunciando vizi di violazione di legge (artt. 1223 e 1226 c.c.), sonoinammissibili in quanto volti sostanzialmente a sollecitare un riesame delmerito della controversia (Cass. n. 9314/2025; Cass. n. 31251/2021);inoltre, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.non risulta idoneamente formulata nei termini precisati da S.U. nn. 8052e 8053 del 2014.5. Il terzo motivo palesemente non è ammissibile, ma invece incorrenella infondatezza, dato che la Corte di appello ha esplicitato in unaeffettiva motivazione le ragioni della integrale compensazione dellespese processuali - v. p. 18 dell’impugnata sentenza, ove si fariferimento alla “revoca del decreto ingiuntivo” ed alla “esiguità delresiduo credito delle appellate per le voci liquidate nella sentenza” -.6. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.Considerato l’alterno andamento delle precedenti fasi di merito, le spesedel giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento a opera della partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso compensando le spese.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellaNumero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistenza dei presupposti per il versamento a opera della partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
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