CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 26993/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -Numero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE DI APPELLO diBRESCIA, depositata il 17/05/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 18.9.1986 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diBergamo, invocando la condanna dei convenuti a ripristinare un fossodi scolo delle acque esistente a confine tra i fondi delle parti el’originaria quota del terreno, da loro alterata in prossimità del confine,il ripristino della recinzione metallica da essi danneggiata el’eliminazione dei rottami relitti in prossimità del muro di confine tra ifondi.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo invia riconvenzionale la condanna dell’attrice a rimuovere i manufatti coni quali aveva occupato il fosse posto a confine tra le proprietà,arretrandoli sino al rispetto delle norme in tema di distanze, a cessarel’attività insalubre di allevamento e macellazione di suini dalla stessaesercitata in detti manufatti e a chiudere le vedute aperte sul fondovicino.Con sentenza n. 201/2005 il Tribunale rigettava tutte le domande,ritenendo, quanto a quella principale, che il riempimento del fosso el’innalzamento del terreno in prossimità del confine, pur accertati, nonfossero addebitabili con certezza al fatto dei convenuti; che ildanneggiamento della recinzione metallica non fosse stato rilevato dalC.T.U.; che l’appoggio di materiali lungo il muro di confine fosse solotemporaneo. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, il Tribunaleosservava che le aperture esistenti sul capannone dell’attrice adibitoad allevamento di suini non fossero irregolari, che i manufatti contestatiNumero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025dai convenuti erano stati ristrutturati in coerenza con concessioneedilizia n. 3547 del 30.1.1982 e che non fosse stata conseguita la provadi immissioni intollerabili, a carico del fondo dei convenuti, imputabiliall’attività di allevamento di suini esercitata dalla Zanardini.Con sentenza n. 1140/2009 la Corte di Appello di Brescia accoglievain parte il gravame principale interposto dagli originari convenutiavverso la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] e DalmiSilea, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ad arretrare il loro manufatto sino alrispetto della distanza di 10 metri dal confine. Accoglieva anchel’appello incidentale spiegato da questi ultimi, condannando il [OSCURATO:PERSONA] ela Belli ad eseguire la manutenzione del fosso di scolo esistente aconfine tra le due proprietà. Rigettava invece tutte le rimanenti censureproposte dalle parti avverso la decisione di prima istanza.Con sentenza n. 20353/2017, la Corte di Cassazione cassava ladecisione di seconde cure, poiché la Corte distrettuale aveva applicatola distanza di 10 metri dal confine, in luogo di quella, inferiore, di 5metri prevista dalle norme regolamentari locali.Con la sentenza oggi impugnata, n. 781/2019, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diarretrare il loro manufatto sino al rispetto della minor distanza di 5metri dal confine.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione DalmiAttilio e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatomemoria ed il P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto, e rinviato a nuovo ruolo per impedimento delrelatore.Numero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato all’odierna adunanzacamerale, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatoulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.113, 115, 191, 194, 213 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto chiederedi acquisire il testo integrale delle norme del regolamento locale delComune di [OSCURATO:PERSONA], affidando la propria decisione a meri estrattidepositati dalle parti. In tal modo, il giudice di merito avrebbe violatoil principio iura novit curia, decidendo non già in base alla normativaeffettivamente applicabile, bensì alla rappresentazione che delcontenuto della stessa gli avevano offerto le parti.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano invece la violazionedell’art. 12 delle Preleggi e dell’art. 8.7. del piano delle regole del PianoGenerale Territoriale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerareche la normativa locale, oltre a consentire l’edificazione a distanza di 5metri dal confine, prevedeva espressamente anche la possibilità dicostruire a distanza inferiore, o in aderenza.Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt.324 c.p.c., 2909, 897 c.c. ed 8.7. del piano delle regole del PianoGenerale Territoriale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretatola norma del regolamento locale ritenendo che la possibilità di costruirein deroga al distacco minimo di 5 metri dal confine fosse prevista peril solo caso di costruzione in aderenza. Ad avviso dei ricorrenti, laformulazione letterale della norma non lasciava dubbi, invece, sullaNumero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025possibilità di costruire a distanza inferiore a 5 metri dal confine,indipendentemente dall’aderenza a precedente fabbricato.Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.In relazione al primo motivo, va evidenziato che se da un lato ilgiudice di merito non può ignorare, nella sua decisione, le disposizionidei regolamenti locali, aventi valenza integrativa delle norme generalicodicistiche in materia di distanze, in applicazione del principiogenerale iura novit curia, e dunque deve considerare le predettedisposizioni locali a prescindere dal fatto che le parti le abbianomaterialmente allegate agli atti del giudizio, ciò non implica, tuttavia,l’obbligo di procedere alla loro acquisizione direttamente dall’entelocale, mediante apposito ordine di esibizione o richiesta diinformazioni. L’operatività del principio iura novit curia, infatti, èsganciata dal mezzo con il quale il giudice consegue la conoscenza dellanorma locale applicabile, onde, sul punto, nessun vizio si configuraqualora, come nel caso di specie, detta conoscenza sia stata conseguitadirettamente dall’ufficio, senza passare mediante un adempimentoistruttorio.Del resto, con il secondo e terzo motivo di ricorso la parte ricorrenteinvoca la scorretta applicazione della norma di cui al punto 8.7 delregolamento locale, con ciò confermando, in via indiretta, che la Cortedistrettuale ha deciso tenendo conto delle disposizioni locali integrativealle norme codicistiche.La norma suindicata, che i ricorrenti ritengono violata recita,testualmente: “E’ ammessa la costruzione a distanza inferiore a 5 metrie in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete, senza finestre,già posta a confine” (cfr. pag. 25 del ricorso). L’utilizzazione, da partedel regolamento locale, della congiunzione “e” e non invece delladisgiuntiva “o” implica che le due condizioni previste dalla disposizione,Numero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025rappresentate dalla distanza inferiore a 5 metri e dall’aderenza,debbono necessariamente coesistere; è quindi consentita la deroga alladistanza di 5 metri soltanto se si costruisce in aderenza ad una paretecieca posta a confine tra i fondi. Non potrebbe, del resto, ipotizzarsialtro significato della disposizione in esame, poiché l’opzioneermeneutica proposta dagli odierni ricorrenti si risolve nella negazionedel principio generale posto dal regolamento stesso, costituito dalrispetto della distanza di 5 metri dal confine. Se infatti detta distanzafosse liberamente derogabile, come sostengono gli odierni ricorrenti,anche in presenza di costruzione non realizzata in aderenza, laprescrizione generale perderebbe ogni significato. Considerando checostituisce principio generale quello per cui, tra diverse opzioniinterpretative, occorre dare preferenza a quella che consente diconservare un significato plausibile della disposizione, l’ipotesi propostadai Dalmi va necessariamente scartata. Ne consegue la correttadell’interpretazione della norma locale proposta dalla Corte del rinvio el’infondatezza di tutte e tre le censure in esame.Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che il fabbricatodegli odierni ricorrenti fronteggia solo in minima parte quello diproprietà [OSCURATO:PERSONA] – Belli, essendo per il resto rivolto verso un prato nonedificato.La censura è inammissibile, poiché non si confronta con la ratiodella decisione.Il giudice del rinvio non ha ordinato l’arretramento del fabbricatodegli odierni ricorrenti per violazione delle distanze tra edifici, bensìperché lo stesso non rispettava la distanza minima dal confineprescritta dalla norma locale, integrativa di quella codicistica. LaNumero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025circostanza, dunque, che il fondo confinante fosse, o meno, edificato,e che l’edificio dei Dalmi fronteggi, in tutto o in parte, quello diproprietà [OSCURATO:PERSONA] – Belli non rileva in alcun modo ai fini della decisione.Con il quinto motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di liquidare,a favore dei Dalmi, le spese del giudizio di legittimità, nel quale glistessi erano risultati vittoriosi, avendo conseguito la cassazione dellasentenza impugnata.La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.E’ infondata nella parte in cui con essa si ipotizza che le spesepossano essere regolate in modo differente in relazione ai vari gradidel giudizio, senza considerare il principio, che merita di essereribadito, per cui le dette spese vanno invece governate in modounitario, tenendo conto dell’esito complessivo della lite (cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 20/03/2014, Rv. 630212; cfr. anche, intermini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015, Rv. 635269;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017, Rv. 645057;Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019, Rv. 654608;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022, Rv. 665389).La doglianza è invece inammissibile nella parte in cui attinge lamancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poiché,essendo risultati soccombenti all’esito della lite, gli odierni ricorrentinon hanno alcun interesse a sollevare una censura che, semmai,avrebbe potuto essere proposta dalla parte risultata vittoriosa, la qualeinvece non ha spiegato impugnazione incidentale sul punto.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 25000/2020Numero sezionale 2209/2025Numero di raccolta generale 26993/2025Data pubblicazione 07/10/2025Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 16 settembre 2025.IL PRESIDENTEGiuseppe GrassoNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -R.G.N. 23419/2025CRISTINA AMATO - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 23419-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso l’ordinanza n. 26993/2025 della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il 07/10/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 18.9.1986 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diBergamo, invocando la condanna dei convenuti a ripristinare un fossodi scolo delle acque esistente a confine tra i fondi delle parti el’originaria quota del terreno, da loro alterata in prossimità del confine,il ripristino della recinzione metallica da essi danneggiata el’eliminazione dei rottami relitti in prossimità del muro di confine tra ifondi.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo invia riconvenzionale la condanna dell’attrice a rimuovere i manufatti coni quali aveva occupato il fosse posto a confine tra le proprietà,arretrandoli sino al rispetto delle norme in tema di distanze, a cessarel’attività insalubre di allevamento e macellazione di suini dalla stessaesercitata in detti manufatti e a chiudere le vedute aperte sul fondovicino.Con sentenza n. 201/2005 il Tribunale rigettava tutte le domande,ritenendo, quanto a quella principale, che il riempimento del fosso el’innalzamento del terreno in prossimità del confine, pur accertati, nonfossero addebitabili con certezza al fatto dei convenuti; che ildanneggiamento della recinzione metallica non fosse stato rilevato dalC.T.U.; che l’appoggio di materiali lungo il muro di confine fosse solotemporaneo. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, il Tribunaleosservava che le aperture esistenti sul capannone dell’attrice adibitoad allevamento di suini non fossero irregolari, che i manufatti contestatiNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026dai convenuti erano stati ristrutturati in coerenza con concessioneedilizia n. 3547 del 30.1.1982 e che non fosse stata conseguita la provadi immissioni intollerabili, a carico del fondo dei convenuti, imputabiliall’attività di allevamento di suini esercitata dalla Zanardini.Con sentenza n. 1140/2009 la Corte di Appello di Brescia accoglievain parte il gravame principale interposto dagli originari convenutiavverso la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] e DalmiSilea, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ad arretrare il loro manufatto sino alrispetto della distanza di 10 metri dal confine. Accoglieva anchel’appello incidentale spiegato da questi ultimi, condannando il [OSCURATO:PERSONA] ela Belli ad eseguire la manutenzione del fosso di scolo esistente aconfine tra le due proprietà. Rigettava invece tutte le rimanenti censureproposte dalle parti avverso la decisione di prima istanza.Con sentenza n. 20353/2017, la Corte di Cassazione cassava ladecisione di seconde cure, poiché la Corte distrettuale aveva applicatola distanza di 10 metri dal confine, in luogo di quella, inferiore, di 5metri prevista dalle norme regolamentari locali.Con la sentenza oggi impugnata, n. 781/2019, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diarretrare il loro manufatto sino al rispetto della minor distanza di 5metri dal confine.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione DalmiAttilio e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatomemoria ed il P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto, e rinviato a nuovo ruolo per impedimento delrelatore.Numero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatoulteriore memoria.Il ricorso è stato deciso con ordinanza n. 26993/2025, depositata il7.10.2025, la quale è stata fatta oggetto di ricorso per la correzione dierrore materiale, a seguito del quale, con provvedimento del Presidentedella sezione del 19.11.2025, è stata disposta l’apertura del presenteprocedimento.In prossimità dell’udienza camerale, la parte istante per la correzioneha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONELa parte istante si duole della mancata liquidazione delle spese delprocedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata,svoltosi nelle forme di cui all’art. 373 c.p.c. innanzi la Corte di [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è fondata.Nel dispositivo della ordinanza impugnata si è fatto riferimento, permero errore materiale, alle sole spese del giudizio di legittimità, e nonanche quelle della fase precedente, ex art. 373 c.p.c., che si liquidanocome da dispositivo.Nulla per le spese del presente procedimento, trattandosi dicorrezione di errore materiale, alla luce del principio, che merita diessere ribadito, secondo cui “Nel procedimento di correzione deglierrori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente naturasostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazionedi contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui laNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del14/11/2024, Rv. 672744).P.Q.M.la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivodella propria ordinanza n. 26993/2025, disponendo che le parole, iviindicate, “delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali inmisura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge”siano sostituite dalle parole “delle spese del presente giudizio dilegittimità e della precedente fase ex art. 373 c.p.c, che liquida incomplessivi € 5.800, di cui € 800 per la fase incidentale edi € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe FortunatoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.