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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05621/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2791/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, VIA P. [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO n. 2552/2022depositata il 20/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento depositato in data 20/12/2022 il Giudice di Pace di Agrigento ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di respingimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Agrigento in data 11-8-2022.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno, che hanno depositato nota con richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonché degli artt. 19 del D. Lgs. n. 286/98, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 della Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova “direttiva accoglienza”, nonch é direttiva 2013/32/UE) ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; denuncia l’errore di diritto in cui sarebbe incorso l’adito Giudice di Pace che, a fronte del primo motivo di ricorso volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa dell’odierna ricorrente in merito alle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. al momento dello sbarco su territorio italiano, ne aveva eluso il contenuto valorizzando la circostanza, invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento contenuto nel decreto di respingimento alla mancata presentazione della relativa domanda da parte dell’odierna ricorrente, sebbene fosse stata in merito informata; a parere della ricorrente, il Giudice di Pace ha, in tal modo, travalicato l’ambito cognitivo devolutogli, non avendo l’odierna ricorrente contestato che nel decreto di respingimento non si fosse dato atto della mancata presentazione della domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, ma rilevato che l’informativa fornitale sui moduli prestampati all’uopo predisposti al momento dello sbarco non fosse conforme agli obblighi di natura comunitaria di cui alla rubricata censura; in particolare detti moduli prestampati erano privi di una compiuta e completa informativa in merito alla possibilità, modalità, diritti e benefici connessi alla domanda di asilo, sicché si rendeva necessario acquisire tramite ordine di esibizione quanto richiesto in via istruttoria ex art. 210 c.p.c., onde esaminare e giudicare della fondatezza del primo motivo di ricorso; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ex art. 360 nr. 4 c.p.c.; censura l’impugnata decisione che, in merito alla presentazione della domanda di protezione internazionale, su cui era incentrato il primo motivo di ricorso ed oggetto di discussione all’udienza di prima comparazione delle parti del 18/10/2022, ha deciso addossando alla parte ricorrente un presunto deficit probatorio di allegazione, invero non rinvenibile in giudizio; deduce che, con deposito a mezzo pec del 02/12/2022, l’odierna ricorrente forniva la prova della successiva domanda di protezione internazionale, tramite il relativo attestato nominativo della Questura di Roma del 16/11/2022; iii) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. n. 150/11, artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.; censura l’impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni dell’odierna ricorrente; la motivazione adottata, a parere della ricorrente, era meramente tautologica, inficiata da grave e manifesta illogicità, tale da costituire una grave anomalia motivazionale, riducendosi a proposizione meramente assertiva priva di alcun riferimento logico, testuale ed argomentativo alle deduzioni, argomentazioni e produzioni documentali articolate con il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11, circa la non conformità agli obblighi comunitari di piena, completa ed esaustiva informativa sul diritto al riconoscimento della Protezione Internazionale dei moduli prestampati e fatti sottoscrivere all’odierno ricorrente dagli Organi di P.S. al momento dello sbarco; iv) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del D. Lgs. n. 286/08, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 3 della C.E.D.U. in relazione all’art. 18 D. Lgs. n. 150/11 ed art. 112 cp.c. in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c. ; deduce la violazione del divieto di respingimento, per avere l’adito Giudice di Pace circoscritto l’ambito cognitivo devolutogli con il secondo motivo di ricorso alla mancata prova della presentazione della domanda di protezione internazionale, omettendo di esaminare i motivi fondati sul principio del non refolument successivi al rigetto di una precedente domanda di asilo.

2. I motivi primo e terzo sono fondati. 2.1.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.

In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”.

L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo Cass. 10743/2017) a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’ informazioni sulla ; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c.

Italia, § 204).

2.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte della migrante, della volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra delineato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell’asilo, giacché il citato art. 10 ter, comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).

2.4. Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell’amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).

2.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata, con cui il Giudice di Pace ha rigettato il decreto di respingimento, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto – in maniera errata come detto – la questione sollevata dalla difesa dell’odierna ricorrente.

Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale (così Cass. 5926/2015, in motivazione).[OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel caso di specie, si è limitato a rilevare che dal decreto di respingimento risultava che la ricorrente era stata informata sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, ma non si era avvalsa di detta possibilità, che la cittadina straniera aveva compreso il significato dell’atto notificatole e lo aveva sottoscritto , senza tuttavia esplicitare in base a quali specifiche risultanze fosse pervenuto a tale conclusione,e che dal foglio notizie risultava che “il ricorrente è venuto in Italia per lavoro” (cfr. Cass. 28149/2023; Cass.32070/2023).

3. In conclusione, i motiv i primo e terzo di ricorso dev ono essere accolti, restando assorbiti gli altri, va cassata, nei limiti dei motivi accolti, l’ordinanza impugnata e va rinviata la causa al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per riesame alla luce dei suesposti principi e anche per la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accogliei motivi primo e terzo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa, nei limiti dei motivi accolti, l’ordinanza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2791/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, VIA P. [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO n. 2552/2022depositata il 20/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento depositato in data 20/12/2022 il Giudice di Pace di Agrigento ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di respingimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Agrigento in data 11-8-2022. 2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno, che hanno depositato nota con richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonché degli artt. 19 del D. Lgs. n. 286/98, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 della Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova “direttiva accoglienza”, nonch é direttiva 2013/32/UE) ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; denuncia l’errore di diritto in cui sarebbe incorso l’adito Giudice di Pace che, a fronte del primo motivo di ricorso volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa dell’odierna ricorrente in merito alle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. al momento dello sbarco su territorio italiano, ne aveva eluso il contenuto valorizzando la circostanza, invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento contenuto nel decreto di respingimento alla mancata presentazione della relativa domanda da parte dell’odierna ricorrente, sebbene fosse stata in merito informata; a parere della ricorrente, il Giudice di Pace ha, in tal modo, travalicato l’ambito cognitivo devolutogli, non avendo l’odierna ricorrente contestato che nel decreto di respingimento non si fosse dato atto della mancata presentazione della domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, ma rilevato che l’informativa fornitale sui moduli prestampati all’uopo predisposti al momento dello sbarco non fosse conforme agli obblighi di natura comunitaria di cui alla rubricata censura; in particolare detti moduli prestampati erano privi di una compiuta e completa informativa in merito alla possibilità, modalità, diritti e benefici connessi alla domanda di asilo, sicché si rendeva necessario acquisire tramite ordine di esibizione quanto richiesto in via istruttoria ex art. 210 c.p.c., onde esaminare e giudicare della fondatezza del primo motivo di ricorso; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ex art. 360 nr. 4 c.p.c.; censura l’impugnata decisione che, in merito alla presentazione della domanda di protezione internazionale, su cui era incentrato il primo motivo di ricorso ed oggetto di discussione all’udienza di prima comparazione delle parti del 18/10/2022, ha deciso addossando alla parte ricorrente un presunto deficit probatorio di allegazione, invero non rinvenibile in giudizio; deduce che, con deposito a mezzo pec del 02/12/2022, l’odierna ricorrente forniva la prova della successiva domanda di protezione internazionale, tramite il relativo attestato nominativo della Questura di Roma del 16/11/2022; iii) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. n. 150/11, artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.; censura l’impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni dell’odierna ricorrente; la motivazione adottata, a parere della ricorrente, era meramente tautologica, inficiata da grave e manifesta illogicità, tale da costituire una grave anomalia motivazionale, riducendosi a proposizione meramente assertiva priva di alcun riferimento logico, testuale ed argomentativo alle deduzioni, argomentazioni e produzioni documentali articolate con il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11, circa la non conformità agli obblighi comunitari di piena, completa ed esaustiva informativa sul diritto al riconoscimento della Protezione Internazionale dei moduli prestampati e fatti sottoscrivere all’odierno ricorrente dagli Organi di P.S. al momento dello sbarco; iv) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del D. Lgs. n. 286/08, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 3 della C.E.D.U. in relazione all’art. 18 D. Lgs. n. 150/11 ed art. 112 cp.c. in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c. ; deduce la violazione del divieto di respingimento, per avere l’adito Giudice di Pace circoscritto l’ambito cognitivo devolutogli con il secondo motivo di ricorso alla mancata prova della presentazione della domanda di protezione internazionale, omettendo di esaminare i motivi fondati sul principio del non refolument successivi al rigetto di una precedente domanda di asilo. 2. I motivi primo e terzo sono fondati. 2.1.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”. L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo Cass. 10743/2017) a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’ informazioni sulla ; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, § 204). 2.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte della migrante, della volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra delineato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell’asilo, giacché il citato art. 10 ter, comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno). 2.4. Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell’amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela). 2.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata, con cui il Giudice di Pace ha rigettato il decreto di respingimento, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto – in maniera errata come detto – la questione sollevata dalla difesa dell’odierna ricorrente. Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale (così Cass. 5926/2015, in motivazione).[OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel caso di specie, si è limitato a rilevare che dal decreto di respingimento risultava che la ricorrente era stata informata sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, ma non si era avvalsa di detta possibilità, che la cittadina straniera aveva compreso il significato dell’atto notificatole e lo aveva sottoscritto , senza tuttavia esplicitare in base a quali specifiche risultanze fosse pervenuto a tale conclusione,e che dal foglio notizie risultava che “il ricorrente è venuto in Italia per lavoro” (cfr. Cass. 28149/2023; Cass.32070/2023). 3. In conclusione, i motiv i primo e terzo di ricorso dev ono essere accolti, restando assorbiti gli altri, va cassata, nei limiti dei motivi accolti, l’ordinanza impugnata e va rinviata la causa al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per riesame alla luce dei suesposti principi e anche per la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accogliei motivi primo e terzo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa, nei limiti dei motivi accolti, l’ordinanza im