CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione - alla data di proposizione dell'impugnazione avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. posto che risulta iscritto al suddetto albo in data 15.07.2022 e non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16