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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 1974

Cassazione n. 21431/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1970 avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi dei quali ha chiesto l'accoglimento, associandosi alla richiesta di annullamento del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. In parziale riforma della sentenza emessa il 20 ottobre 2017 dal Tribunale di Lecce, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Lecce ha assolto il Marzano dal reato di cui al capo k) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha rideterminato la pena in 7 mesi di reclusione per i residui reati di cui all'art. 393 cod. pen., oggetto dei capi I) e m), commesso quest'ultimo in concorso con il I Bolognese, per il quale è stata confermata la sentenza appellata, confermata nel resto.

Esclusa anche dal giudice di secondo grado la configurabilità del reato di usura, non per inattendibilità del debitore, ma per l'estrema difficoltà di ricostruire con certezza la complessa vicenda della serie di prestiti ottenuta dal Maggio e di accertare il tasso di interesse applicato dal Marzano, gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così qualificate le originarie contestazioni di estorsione, in relazione a singoli episodi di recupero del credito con minacce al debitore, risultando incontestata l'esposizione debitoria del Maggio.

Secondo i giudici di appello le condotte intimidatorie del Marzano, oggetto del capo I), avevano trovato conferma nelle dichiarazioni della moglie del Maggio, destinataria di telefonate sempre più incalzanti alla ricerca del marito, che evitava di farsi trovare, evocando l'intervento di terzi, allusivamente indicati come "amici", idonee ad integrare il reato contestato e la minaccia indiretta nei confronti del debitore.

Analoga valutazione è stata espressa per il capo m), risultando confermate dal padre del Maggio le minacce rivolte al figlio e la condotta tenuta anche dal Bolognese, estraneo al rapporto obbligatorio, ma intervenuto in ausilio del creditore, avvicinando il padre del Maggio e prospettandogli la presenza di una macchina con quattro persone a bordo che erano alla ricerca del figlio, integrante la condotta intinnidatoria contestata.

Richiamata la legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, è stata, invece, esclusa la sussistenza del reato relativamente al capo k), contestato al Marzano in concorso con il Dell'Anna, in ragione delle diverse versioni fornite dal Maggio nel ricostruire l'episodio.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

2. Il difensore del Marzano articola i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi I) e m).

Si sostiene che all'esito dell'ulteriore assoluzione disposta per il reato di cui al capo k) la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere definitivamente accertata la inattendibilità della persona offesa; ha, inoltre, omesso di svolgere ulteriori valutazioni.

In particolare, quanto al capo I), la stessa Corte di appello ha ridimensionato le accuse, escludendo che la moglie del Maggio fosse stata destinataria di intimidazioni a lei dirette, essendo le stesse limitate all'evocazione dell'intervento di "amici", ma ha trascurato di valutare che dalle dichiarazioni della donna risulta il mero tentativo del Marzano di mettersi in contatto con il debitore con condotta del tutto inidonea ad integrare il reato.

Quanto al capo m) la Corte di appello non avrebbe attentamente valutato le dichiarazioni del padre del Maggio, ritenuto parte inconsapevole del rapporto obbligatorio senza un adeguato vaglio critico. 2.2 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per omessa considerazione del ridimensionamento delle accuse, ulteriormente ridotte dalla stessa Corte di appello, e per la fumosa descrizione delle condotte intimidatorie, apoditticamente considerate minacce di morte. 2.3 Violazione di legge e vizi della motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche e all'errata applicazione dei criteri di quantificazione della pena per omessa valutazione dell'assoluzione disposta per l'episodio intimidatorio più grave, asseritamente commesso con arma, e della perdurante esposizione debitoria del Maggio.

3. Il difensore del Bolognese ha formulato i motivi di seguito illustrati: 3.1 Violazione degli artt. 190 e 507 cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione per avere la Corte di appello respinto la richiesta di audizione dei vicini di casa con motivazione illogica, atteso che la prova non tendeva a provare un fatto negativo, ma ad escludere il fatto, descritto dalla persona offesa. 3.2 Violazione degli artt. 516, 518, 519 e 521 cod. proc. pen. e vizi della motivazione per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e delle modalità previste per la modifica dell'imputazione e la contestazione del fatto nuovo.

A fronte dell'incontro del 12 gennaio 2012 tra il Bolognese e il padre del Maggio, unica circostanza indicata nell'imputazione, la sentenza di primo grado faceva riferimento ad un precedente incontro, avvenuto a fine ottobre 2011 secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sicché la condanna si fonda su una circostanza diversa da quella indicata nell'imputazione al pari dell'altra circostanza ovvero dei ripetuti transiti presso l'abitazione del Maggio, ritenuti appostamenti e lunghe soste.

Da qui l'esigenza di sentire i testimoni per contrastare detta circostanza, non accolta dalla Corte di appello, che ha travisato la censura difensiva, ritenendo che le date indicate nell'imputazione si riferiscono alla presentazione delle querele, mentre i fatti risultano correttamente collocati nei periodi indicati dal Maggio e dal padre. 3.3 Contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato per avere la Corte di appello ritenuto ancora credibile la persona offesa e il padre, nonostante il dibattimento ne abbia provato la totale inattendibilità e la stessa Corte l'abbia estesa all'episodio più grave, ridimensionando la portata accusatoria delle dichiarazioni relative al capo I) in cui la moglie smentisce il Maggio, negando di essere stata destinataria di minacce.

I gravi rilievi del primo giudice sull'attendibilità del Maggio avrebbero imposto un giudizio di totale inaffidabilità, specie alla luce della personalità descritta dalla moglie.

La Corte di appello ritiene provate circostanze prive di riscontro, affidandosi alle sole dichiarazioni del Maggio e del padre, contrastanti tra loro, in quanto quest'ultimo descrive l'incontro con il Bolognese in termini diversi da quelli indicati dal figlio, per modalità e tempi, addirittura di due mesi, sicché è errato ritenere che le dichiarazioni del padre forniscano un riscontro.

Divergente è la descrizione dell'incontro tra il padre e il Bolognese fatta dal Maggio nella denuncia del 12 gennaio 2012 e quanto riferito in dibattimento, non essendo stato in grado di spiegare perché non avesse riferito in denuncia anche di precedenti incontri con il genitore, il quale, invece, riferisce di un solo incontro, che colloca a fine ottobre 2011, ma rende dichiarazioni non credibili, di cui la Corte non ha rilevato la contraddittorietà e la confusa descrizione dei fatti.

Non vi è prova dell'intervento del Bolognese, anche solo con finalità agevolatrici, il 12 gennaio 2012 né delle assente minacce e della protratta presenza sotto l'abitazione del debitore, essendo inidoneo il riscontro indicato in sentenza, atteso che il capitano Chiaretti ha solo effettuato l'accertamento sull'autovettura segnalata dal Maggio, risultata appartenere al ricorrente. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente accomunato la posizione del ricorrente, che risponde di un solo addebito, a quella del Marzano. 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena per non avere al Corte di appello tenuto conto del ridimensionamento delle accuse, dell'incensuratezza del ricorrente e dell'unico addebito contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Marzano è inammissibile perché proposto per motivi meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito o per motivi non dedotti in appello.

Il ricorso contesta la decisione, considerando del tutto illogica la ritenuta attendibilità della persona offesa a fronte del giudizio tranciante già espresso dal primo giudice relativamente alle gravi accuse di usura e dell'ulteriore ridimensionamento delle accuse operato dalla stessa Corte di appello, escludendo l'episodio più grave, contestato al capo k); critica la valutazione frazionata operata in sentenza e segnala le numerose incongruenze rinvenibili nelle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari, idonee a travolgere completamente la credibilità del denunciante.Tuttavia, per dimostrare l'assunto e la totale inattendibilità della persona offesa il ricorso analizza gli apporti dichiarativi del Maggio e dei suoi familiari, riportando stralci delle dichiarazioni, con operazione selettiva diretta a fornire una lettura alternativa delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, che si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede specie in assenza di illogicità manifesta del percorso argomentativo dei giudici di appello.

Il ricorso trascura la premessa da cui muove la Corte di appello che, nel condividere la valutazione del primo giudice, precisa che l'insussistenza del delitto di usura non è da ascrivere all'inattendibilità della persona offesa, ma alla complessità della vicenda, alla pluralità di prestiti ottenuti dal Marzano e alla difficoltà del Maggio di ricostruirne l'evoluzione, indicando con precisione date, importi e pattuizioni iniziali, con conseguente impossibilità di determinare la natura usuraria del tasso applicato: dunque, un giudizio coerente con le contraddizioni, le imprecisioni e le difficoltà ricostruttive rilevate nelle dichiarazioni del Maggio, che ha imposto una maggiore attenzione nella valutazione degli altri episodi narrati, relativi alle richieste di restituzione accompagnate da minacce, con affermazione di responsabilità limitata agli episodi per i quali la parola del Maggio ha trovato riscontri esterni, risultando incontestata l'esposizione debitoria dello stesso nei confronti del Marzano e la tutelabilità del diritto di credito dinanzi all'autorità giudiziaria.

I rilievi difensivi poggiano, quindi, su un presupposto inesistente, avendo i giudici di merito nettamente escluso l'inattendibilità della persona offesa: ne deriva l'assenza di ogni automatismo e ricaduta della ritenuta insussistenza del reato di usura e dell'episodio di cui al capo k) sugli ulteriori episodi di ragion fattasi con minacce al debitore.

Non è, pertanto, fondata l'eccepita illogicità della motivazione correlata alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta illegittima nel caso di specie per l'interferenza fattuale e logica esistente tra le parti del narrato ritenute attendibili e quelle ritenute non veritiere, atteso che l'antecedente logico degli episodi di cui ai capi I) e m) è costituito dall'indubbia esposizione debitoria del Maggio e non dalla natura usuraria dei prestiti, concordemente esclusa dai giudici di merito, si ribadisce, non per inattendibilità della persona offesa, ma per la difficoltà ricostruttiva della complessa evoluzione nel tempo dei prestiti in denaro contro assegni.

2. Ciò posto, va preliminarmente rilevato quanto al primo motivo di ricorso del Marzano che nessuna censura era stata sollevata in appello in relazione al capo m), sicché il motivo sul punto è inammissibile, trattandosi di censura non proposta al giudice di appello, investito dei rilievi relativi solo ai capi I) e k).

Non è quindi, proponibile ed esaminabile il motivo dedotto per la prima volta in questa sede.

Quanto al capo I), relativo alle richieste di restituzione del debito con minacce rivolte dal Marzano al Maggio e dirette anche alla moglie, la Corte di appello ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni della persona offesa dalla testimonianza della moglie, pur precisandone la portata.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto di non poter considerare confermati i ripetuti passaggi del Marzano nei pressi dell'abitazione del Maggio in ragione della ubicazione della stessa in una via centrale del paese, tanto da poter risultare passaggi obbligati con conseguente impossibilità di annettervi la rilevanza indicata dalla persona offesa.

Ma, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il dato non attesta l'inattendibilità della persona offesa, non risultando smentiti i continui transiti dell'imputato, bensì esclusa la significatività ad essi attribuita dalla persona offesa in ragione della non univoca valenza degli stessi in base all'oggettiva collocazione dell'immobile in una via di transito principale.

Pur avendo escluso che la moglie del Maggio fosse stata destinataria diretta delle minacce del Marzano, i giudici di appello hanno dato atto che la donna aveva confermato di aver ricevuto ripetute telefonate del Marzano, che, dapprima con tono tranquillo, poi sempre più agitato, incalzante e con allusivo riferimento all'intervento di "amici" in danno del coniuge, chiedeva di poter parlare con il marito, che si sottraeva agli incontri diretti e si era barricato in casa per timore di atti ritorsivi.

Da tali precisazioni la difesa del ricorrente fa discendere la conferma dell'inattendibilità della persona offesa, perché smentita dalla moglie, e la conseguente illogicità della motivazione, trascurando che il giudizio di credibilità della testimone è espressamente fondato sulla non perfetta coincidenza dichiarativa, ma sulla sostanziale conferma della valenza minatoria dei messaggi del Marzano, destinati al marito, che ella doveva veicolare, idonea ad integrare il reato contestato.

La correttezza di tale valutazione trova conferma nel colloquio del 19 gennaio 2012, riportato nella sentenza di primo grado (p. 7-8), completamente ignorato nel ricorso, ma il cui inequivoco significato intimidatorio smentisce la prospettazione riduttiva del ricorrente e conferma la parola della persona offesa sia quanto alla presenza pressante del Marzano che le minacce ("allora gli dica soltanto una cosa... tanto lo vedi più tardi, tanto lo vedi io me ne sto andando adesso da Sannicola; è da due ore che sto qua e me ne sto andando... gli dici che le persone che lui si pensa che ha trovato a livelli suoi, ha sbagliato., si sta comportando male, signora, si sta comportando male.

Io domani sto qua o mi chiama o puramente poi faccio di testa mia, glielo puoi dire chiaramente, poi quel cazzo che succede succede.. .faccio così signò, mi spiego? Ha sbagliato elementi, ha sbagliato elementi.

Riferisci perché io domani sono capace che mi piazzo qua, o se deve andare in Svizzera o puramente deve uscire e deve trovare me.

Diglielo perché adesso non parlo più.. .ho parlato e basta, ok? Va bè tanto lui lo devo trovare sennò poi te lo porto a casa.

Voglio dire, lui lo devo trovare sennò te lo porto io, va bene? Mo' chiamo pure a suo padre, se vuole rispondere mi risponde, sennò poi sono pure cazzi suoi, va bene?").

Risulta pertanto, corretta la valutazione in punto di idoneità della condotta ad integrare il reato contestato.

3. Inammissibile è anche il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo la censura reiterativa di un motivo di appello disatteso in sentenza con motivazione lineare e completa, che attribuisce rilievo alla gravità delle minacce dirette alla persona offesa, costretta a chiudersi in casa per timore di ritorsioni, e alla reiterazione della condotta, commessa anche ricorrendo all'intervento del Bolognese e recandosi presso l'abitazione del padre del debitore.

La valutazione è incensurabile ed in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disannina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

4. Inammissibili perché proposti per motivi non consentiti sono le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, che si risolvono in una critica al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rivalutazione del giudizio espresso, pur a fronte di una motivazione congrua, che giustifica la decisione su entrambi i punti, attribuendo rilievo assorbente alla gravità della delle condotte e alle modalità delle stesse.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come nella specie, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

E' altresì, consolidato il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione è comunque, inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione- come nel caso di specie- non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro.

4. Il ricorso del Bolognese non risulta manifestamente infondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

Il reato contestato al capo m), commesso in concorso con il Marzano dal 12 gennaio al 17 marzo 2012, è estinto per prescrizione per essere maturato in data 7 marzo 2020 il termine massimo di sette anni e sei mesi, compresi i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio, pari a 7 mesi e giorni

24. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, connma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf.

Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445) come nel caso di specie, proprio alla luce delle censure difensive che, oltre a rilevare un contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del padre, contestano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva nella prospettiva difensiva.

La stessa richiesta di integrazione probatoria rende evidente l'inoperatività nella fattispecie della disposizione dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.

5. Tuttavia, dovendo la pronuncia coordinarsi con la previsione di cui all'art.578 cod. proc. pen. per la presenza della parte civile, si impone un esame completo del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato ai fini della responsabilità civile.

Il ricorso fa leva essenzialmente sulla divergenza tra le dichiarazioni del Maggio e quelle del padre, per essere queste ultime inconciliabili con il capo di imputazione, che delimita le condotte dal 12 gennaio al 17 marzo 2012 - date corrispondenti alla presentazione delle querele, come ritenuto in sentenza, per rigettare l'obiezione-.

Tuttavia, il ricorso estrapola frammenti delle dichiarazioni e non allega al ricorso i verbali per consentire la verifica richiesta. 5.1 Inammissibile per genencita e il primo motivo.

La censura è aspecifica, stante l'estrema genericità della richiesta di prova, peraltro, già respinta dal primo giudice con congrua motivazione, evidenziando che oggetto della prova era una circostanza negativa, nonché per indeterminatezza delle circostanze, anche di tempo, sulle quali i testimoni, genericamente indicati come "vicini" del Maggio, avrebbero dovuto deporre. 5.2 Più delicati sono i temi posti con il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, con i quali si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e la totale inattendibilità del Maggio.

L'eccezione muove dal raffronto tra il fatto denunciato dal Maggio nella querela del 12 gennaio 2012 come avvenuto la mattina stessa e quanto riferito dal padre, il quale aveva, invece, riferito di un episodio verificatosi nell'ottobre 2011 di cui erano stati protagonisti il Marzano e il Bolognese, avendogli quest'ultimo confermato di essere stato lui ad aver condotto il Marzano presso l'abitazione del dichiarante e nella circostanza gli aveva riferito della presenza di una macchina con quattro persone a bordo, che cercavano il figlio.

L'eccezione è stata respinta dalla Corte di appello sul rilievo che le date indicate nel capo di imputazione corrispondono alle date di presentazione delle querele, mentre i fatti contestati sono quelli narrati dal Maggio e dal padre, come dagli stessi inquadrati cronologicamente; la Corte di appello ha, inoltre, precisato che il Maggio nella prima querela già descriveva un clima di intimidazioni e proprio il riferimento al clima di intimidazione precedente all'episodio del gennaio 2012 rendeva compatibile il narrato del padre del Maggio con quanto denunciato dal figlio: da qui l'infondatezza dell'eccezione difensiva, ritenuta piuttosto diretta a screditare definitivamente il Maggio, evidenziando le contraddizioni e le incongruenze della versione resa rispetto a quella del genitore.

La Corte di appello ha ritenuto, invece, credibile e riscontrato dalle dichiarazioni del padre il narrato del Maggio sul clima di intimidazione ingenerato dal Marzano, avvalsosi anche del Bolognese, per fare pressione sul debitore e costringerlo ad adempiere con comportamenti intimidatori, minacce e ripetute richieste di restituzione, alle quali il Maggio cercava di sottrarsi, evitando di incontrare il creditore, recatosi più volte presso la sua abitazione, contattando persino il padre, al pari del Bolognese, suo ex collaboratore, per riferirgli che Massimo cercava il figlio e fermandosi sotto casa sua in attesa di incontrarlo.

Va rilevato che, pur avendo la Corte di appello ritenuto, per le ragioni indicate in precedenza esaminando la posizione del Marzano, di non poter attribuire rilievo ai transiti del Bolognese presso l'abitazione del debitore, ha invece, valorizzato la valenza intimidatoria correlabile alla permanenza del Bolognese presso l'abitazione del Maggio in attesa, protrattasi sino alla denuncia del 17 marzo 2012.

Anche la valenza intimidatoria della circostanza riferita dal padre del Maggio è stata ritenuta, avendola l'anziano nettamente percepita nel riferimento fatto dal Bolognese alla presenza di persone che aspettavano il figlio di fronte casa, pur rassicurandolo sulla risoluzione di ogni questione.

Orbene, se è innegabile che i rilievi difensivi trascurano che l'imputazione ha un contenuto più ampio, riferendosi a più fatti e condotte e non solo all'episodio del 12 gennaio, che determinò il Maggio a sporgere la denuncia, come risulta dal capo di imputazione, è altrettanto innegabile che la sentenza impugnata non fornisce una motivazione esaustiva e puntuale sulle numerose e specifiche divergenze dichiarative segnalate dalla difesa del ricorrente.

Se, infatti, nella querela del 12 gennaio 2012 il Maggio riferisce l'episodio come avvenuto quella mattina, è solo il riferimento fatto dalla Corte di appello al clima di intimidazione precedente all'episodio a rendere compatibile il fatto narrato dal padre del Maggio, ma collocato nell'ottobre precedente, alla denuncia; tuttavia, è notevolmente carente la motivazione sui comportanti pressanti tenuti dal Marzano nel periodo precedente alla denuncia.

Analogamente carente è la motivazione nella parte in cui attribuisce rilievo alla presenza del Bolognese sotto l'abitazione del debitore protrattasi sino al 17 marzo 2012 senza alcuna precisazione, pur ricavabile dalla querela in atti; insufficiente e lacunosa è anche la motivazione in ordine alla segnalata contraddittorietà tra detto comportamento del Bolognese e l'autonomia del Marzano, in grado di recarsi presso l'abitazione del padre del debitore, come da questi dichiarato e come dallo stesso imputato minacciato nel corso del colloquio intercettato con la moglie del Maggio, riportato in precedenza.

Se può, quindi, ritenersi che la Corte di appello ha accordato credito al racconto del padre del Maggio, attribuendogli valore di riscontro del narrato del figlio, per la sostanziale conferma del comportamento del Bolognese quale ennissario del Marzano in grado di veicolare messaggi minatori, è, tuttavia, innegabile la mancanza di una puntuale e completa motivazione sulla unicità dell'episodio riferito dal genitore del Maggio, sui comportamenti pressanti del ricorrente, sulla protrazione delle condotte, denunciata il 17 marzo 2012, e sulla loro valenza intimidatoria.

Risulta pertanto, non sorretto da idonea motivazione il profilo della responsabilità civile.

Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), il mancato approfondito esame del capo relativo alla responsabilità civile, pur integrando un vizio di motivazione IO potenzialmente idoneo a incidere indirettamente sul capo della responsabilità penale, è però distinto da questo e trova completa disciplina nell'art. 622 cod. proc. pen., la cui ampia dizione non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio, che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale, potendo riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso, sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale.

Ne consegue che, ferma l'intangibilità dell'esito del giudizio penale, non rivedibile ai fini civili dal giudice di legittimità, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello secondo quanto previsto dall'art. 622 cod. proc. pen.

La sentenza va quindi, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P. Q. M. Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.

Annulla nei confronti del Bolognese la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1970 avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi dei quali ha chiesto l'accoglimento, associandosi alla richiesta di annullamento del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza emessa il 20 ottobre 2017 dal Tribunale di Lecce, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Lecce ha assolto il Marzano dal reato di cui al capo k) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha rideterminato la pena in 7 mesi di reclusione per i residui reati di cui all'art. 393 cod. pen., oggetto dei capi I) e m), commesso quest'ultimo in concorso con il I Bolognese, per il quale è stata confermata la sentenza appellata, confermata nel resto. Esclusa anche dal giudice di secondo grado la configurabilità del reato di usura, non per inattendibilità del debitore, ma per l'estrema difficoltà di ricostruire con certezza la complessa vicenda della serie di prestiti ottenuta dal Maggio e di accertare il tasso di interesse applicato dal Marzano, gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così qualificate le originarie contestazioni di estorsione, in relazione a singoli episodi di recupero del credito con minacce al debitore, risultando incontestata l'esposizione debitoria del Maggio. Secondo i giudici di appello le condotte intimidatorie del Marzano, oggetto del capo I), avevano trovato conferma nelle dichiarazioni della moglie del Maggio, destinataria di telefonate sempre più incalzanti alla ricerca del marito, che evitava di farsi trovare, evocando l'intervento di terzi, allusivamente indicati come "amici", idonee ad integrare il reato contestato e la minaccia indiretta nei confronti del debitore. Analoga valutazione è stata espressa per il capo m), risultando confermate dal padre del Maggio le minacce rivolte al figlio e la condotta tenuta anche dal Bolognese, estraneo al rapporto obbligatorio, ma intervenuto in ausilio del creditore, avvicinando il padre del Maggio e prospettandogli la presenza di una macchina con quattro persone a bordo che erano alla ricerca del figlio, integrante la condotta intinnidatoria contestata. Richiamata la legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, è stata, invece, esclusa la sussistenza del reato relativamente al capo k), contestato al Marzano in concorso con il Dell'Anna, in ragione delle diverse versioni fornite dal Maggio nel ricostruire l'episodio. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. Il difensore del Marzano articola i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi I) e m). Si sostiene che all'esito dell'ulteriore assoluzione disposta per il reato di cui al capo k) la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere definitivamente accertata la inattendibilità della persona offesa; ha, inoltre, omesso di svolgere ulteriori valutazioni. In particolare, quanto al capo I), la stessa Corte di appello ha ridimensionato le accuse, escludendo che la moglie del Maggio fosse stata destinataria di intimidazioni a lei dirette, essendo le stesse limitate all'evocazione dell'intervento di "amici", ma ha trascurato di valutare che dalle dichiarazioni della donna risulta il mero tentativo del Marzano di mettersi in contatto con il debitore con condotta del tutto inidonea ad integrare il reato. Quanto al capo m) la Corte di appello non avrebbe attentamente valutato le dichiarazioni del padre del Maggio, ritenuto parte inconsapevole del rapporto obbligatorio senza un adeguato vaglio critico. 2.2 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per omessa considerazione del ridimensionamento delle accuse, ulteriormente ridotte dalla stessa Corte di appello, e per la fumosa descrizione delle condotte intimidatorie, apoditticamente considerate minacce di morte. 2.3 Violazione di legge e vizi della motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche e all'errata applicazione dei criteri di quantificazione della pena per omessa valutazione dell'assoluzione disposta per l'episodio intimidatorio più grave, asseritamente commesso con arma, e della perdurante esposizione debitoria del Maggio. 3. Il difensore del Bolognese ha formulato i motivi di seguito illustrati: 3.1 Violazione degli artt. 190 e 507 cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione per avere la Corte di appello respinto la richiesta di audizione dei vicini di casa con motivazione illogica, atteso che la prova non tendeva a provare un fatto negativo, ma ad escludere il fatto, descritto dalla persona offesa. 3.2 Violazione degli artt. 516, 518, 519 e 521 cod. proc. pen. e vizi della motivazione per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e delle modalità previste per la modifica dell'imputazione e la contestazione del fatto nuovo. A fronte dell'incontro del 12 gennaio 2012 tra il Bolognese e il padre del Maggio, unica circostanza indicata nell'imputazione, la sentenza di primo grado faceva riferimento ad un precedente incontro, avvenuto a fine ottobre 2011 secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sicché la condanna si fonda su una circostanza diversa da quella indicata nell'imputazione al pari dell'altra circostanza ovvero dei ripetuti transiti presso l'abitazione del Maggio, ritenuti appostamenti e lunghe soste. Da qui l'esigenza di sentire i testimoni per contrastare detta circostanza, non accolta dalla Corte di appello, che ha travisato la censura difensiva, ritenendo che le date indicate nell'imputazione si riferiscono alla presentazione delle querele, mentre i fatti risultano correttamente collocati nei periodi indicati dal Maggio e dal padre. 3.3 Contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato per avere la Corte di appello ritenuto ancora credibile la persona offesa e il padre, nonostante il dibattimento ne abbia provato la totale inattendibilità e la stessa Corte l'abbia estesa all'episodio più grave, ridimensionando la portata accusatoria delle dichiarazioni relative al capo I) in cui la moglie smentisce il Maggio, negando di essere stata destinataria di minacce. I gravi rilievi del primo giudice sull'attendibilità del Maggio avrebbero imposto un giudizio di totale inaffidabilità, specie alla luce della personalità descritta dalla moglie. La Corte di appello ritiene provate circostanze prive di riscontro, affidandosi alle sole dichiarazioni del Maggio e del padre, contrastanti tra loro, in quanto quest'ultimo descrive l'incontro con il Bolognese in termini diversi da quelli indicati dal figlio, per modalità e tempi, addirittura di due mesi, sicché è errato ritenere che le dichiarazioni del padre forniscano un riscontro. Divergente è la descrizione dell'incontro tra il padre e il Bolognese fatta dal Maggio nella denuncia del 12 gennaio 2012 e quanto riferito in dibattimento, non essendo stato in grado di spiegare perché non avesse riferito in denuncia anche di precedenti incontri con il genitore, il quale, invece, riferisce di un solo incontro, che colloca a fine ottobre 2011, ma rende dichiarazioni non credibili, di cui la Corte non ha rilevato la contraddittorietà e la confusa descrizione dei fatti. Non vi è prova dell'intervento del Bolognese, anche solo con finalità agevolatrici, il 12 gennaio 2012 né delle assente minacce e della protratta presenza sotto l'abitazione del debitore, essendo inidoneo il riscontro indicato in sentenza, atteso che il capitano Chiaretti ha solo effettuato l'accertamento sull'autovettura segnalata dal Maggio, risultata appartenere al ricorrente. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente accomunato la posizione del ricorrente, che risponde di un solo addebito, a quella del Marzano. 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena per non avere al Corte di appello tenuto conto del ridimensionamento delle accuse, dell'incensuratezza del ricorrente e dell'unico addebito contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Marzano è inammissibile perché proposto per motivi meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito o per motivi non dedotti in appello. Il ricorso contesta la decisione, considerando del tutto illogica la ritenuta attendibilità della persona offesa a fronte del giudizio tranciante già espresso dal primo giudice relativamente alle gravi accuse di usura e dell'ulteriore ridimensionamento delle accuse operato dalla stessa Corte di appello, escludendo l'episodio più grave, contestato al capo k); critica la valutazione frazionata operata in sentenza e segnala le numerose incongruenze rinvenibili nelle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari, idonee a travolgere completamente la credibilità del denunciante.Tuttavia, per dimostrare l'assunto e la totale inattendibilità della persona offesa il ricorso analizza gli apporti dichiarativi del Maggio e dei suoi familiari, riportando stralci delle dichiarazioni, con operazione selettiva diretta a fornire una lettura alternativa delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, che si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede specie in assenza di illogicità manifesta del percorso argomentativo dei giudici di appello. Il ricorso trascura la premessa da cui muove la Corte di appello che, nel condividere la valutazione del primo giudice, precisa che l'insussistenza del delitto di usura non è da ascrivere all'inattendibilità della persona offesa, ma alla complessità della vicenda, alla pluralità di prestiti ottenuti dal Marzano e alla difficoltà del Maggio di ricostruirne l'evoluzione, indicando con precisione date, importi e pattuizioni iniziali, con conseguente impossibilità di determinare la natura usuraria del tasso applicato: dunque, un giudizio coerente con le contraddizioni, le imprecisioni e le difficoltà ricostruttive rilevate nelle dichiarazioni del Maggio, che ha imposto una maggiore attenzione nella valutazione degli altri episodi narrati, relativi alle richieste di restituzione accompagnate da minacce, con affermazione di responsabilità limitata agli episodi per i quali la parola del Maggio ha trovato riscontri esterni, risultando incontestata l'esposizione debitoria dello stesso nei confronti del Marzano e la tutelabilità del diritto di credito dinanzi all'autorità giudiziaria. I rilievi difensivi poggiano, quindi, su un presupposto inesistente, avendo i giudici di merito nettamente escluso l'inattendibilità della persona offesa: ne deriva l'assenza di ogni automatismo e ricaduta della ritenuta insussistenza del reato di usura e dell'episodio di cui al capo k) sugli ulteriori episodi di ragion fattasi con minacce al debitore. Non è, pertanto, fondata l'eccepita illogicità della motivazione correlata alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta illegittima nel caso di specie per l'interferenza fattuale e logica esistente tra le parti del narrato ritenute attendibili e quelle ritenute non veritiere, atteso che l'antecedente logico degli episodi di cui ai capi I) e m) è costituito dall'indubbia esposizione debitoria del Maggio e non dalla natura usuraria dei prestiti, concordemente esclusa dai giudici di merito, si ribadisce, non per inattendibilità della persona offesa, ma per la difficoltà ricostruttiva della complessa evoluzione nel tempo dei prestiti in denaro contro assegni. 2. Ciò posto, va preliminarmente rilevato quanto al primo motivo di ricorso del Marzano che nessuna censura era stata sollevata in appello in relazione al capo m), sicché il motivo sul punto è inammissibile, trattandosi di censura non proposta al giudice di appello, investito dei rilievi relativi solo ai capi I) e k). Non è quindi, proponibile ed esaminabile il motivo dedotto per la prima volta in questa sede. Quanto al capo I), relativo alle richieste di restituzione del debito con minacce rivolte dal Marzano al Maggio e dirette anche alla moglie, la Corte di appello ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni della persona offesa dalla testimonianza della moglie, pur precisandone la portata. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto di non poter considerare confermati i ripetuti passaggi del Marzano nei pressi dell'abitazione del Maggio in ragione della ubicazione della stessa in una via centrale del paese, tanto da poter risultare passaggi obbligati con conseguente impossibilità di annettervi la rilevanza indicata dalla persona offesa. Ma, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il dato non attesta l'inattendibilità della persona offesa, non risultando smentiti i continui transiti dell'imputato, bensì esclusa la significatività ad essi attribuita dalla persona offesa in ragione della non univoca valenza degli stessi in base all'oggettiva collocazione dell'immobile in una via di transito principale. Pur avendo escluso che la moglie del Maggio fosse stata destinataria diretta delle minacce del Marzano, i giudici di appello hanno dato atto che la donna aveva confermato di aver ricevuto ripetute telefonate del Marzano, che, dapprima con tono tranquillo, poi sempre più agitato, incalzante e con allusivo riferimento all'intervento di "amici" in danno del coniuge, chiedeva di poter parlare con il marito, che si sottraeva agli incontri diretti e si era barricato in casa per timore di atti ritorsivi. Da tali precisazioni la difesa del ricorrente fa discendere la conferma dell'inattendibilità della persona offesa, perché smentita dalla moglie, e la conseguente illogicità della motivazione, trascurando che il giudizio di credibilità della testimone è espressamente fondato sulla non perfetta coincidenza dichiarativa, ma sulla sostanziale conferma della valenza minatoria dei messaggi del Marzano, destinati al marito, che ella doveva veicolare, idonea ad integrare il reato contestato. La correttezza di tale valutazione trova conferma nel colloquio del 19 gennaio 2012, riportato nella sentenza di primo grado (p. 7-8), completamente ignorato nel ricorso, ma il cui inequivoco significato intimidatorio smentisce la prospettazione riduttiva del ricorrente e conferma la parola della persona offesa sia quanto alla presenza pressante del Marzano che le minacce ("allora gli dica soltanto una cosa... tanto lo vedi più tardi, tanto lo vedi io me ne sto andando adesso da Sannicola; è da due ore che sto qua e me ne sto andando... gli dici che le persone che lui si pensa che ha trovato a livelli suoi, ha sbagliato., si sta comportando male, signora, si sta comportando male. Io domani sto qua o mi chiama o puramente poi faccio di testa mia, glielo puoi dire chiaramente, poi quel cazzo che succede succede.. .faccio così signò, mi spiego? Ha sbagliato elementi, ha sbagliato elementi. Riferisci perché io domani sono capace che mi piazzo qua, o se deve andare in Svizzera o puramente deve uscire e deve trovare me. Diglielo perché adesso non parlo più.. .ho parlato e basta, ok? Va bè tanto lui lo devo trovare sennò poi te lo porto a casa. Voglio dire, lui lo devo trovare sennò te lo porto io, va bene? Mo' chiamo pure a suo padre, se vuole rispondere mi risponde, sennò poi sono pure cazzi suoi, va bene?"). Risulta pertanto, corretta la valutazione in punto di idoneità della condotta ad integrare il reato contestato. 3. Inammissibile è anche il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo la censura reiterativa di un motivo di appello disatteso in sentenza con motivazione lineare e completa, che attribuisce rilievo alla gravità delle minacce dirette alla persona offesa, costretta a chiudersi in casa per timore di ritorsioni, e alla reiterazione della condotta, commessa anche ricorrendo all'intervento del Bolognese e recandosi presso l'abitazione del padre del debitore. La valutazione è incensurabile ed in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disannina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 4. Inammissibili perché proposti per motivi non consentiti sono le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, che si risolvono in una critica al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rivalutazione del giudizio espresso, pur a fronte di una motivazione congrua, che giustifica la decisione su entrambi i punti, attribuendo rilievo assorbente alla gravità della delle condotte e alle modalità delle stesse. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come nella specie, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). E' altresì, consolidato il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione è comunque, inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione- come nel caso di specie- non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro. 4. Il ricorso del Bolognese non risulta manifestamente infondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. Il reato contestato al capo m), commesso in concorso con il Marzano dal 12 gennaio al 17 marzo 2012, è estinto per prescrizione per essere maturato in data 7 marzo 2020 il termine massimo di sette anni e sei mesi, compresi i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio, pari a 7 mesi e giorni 24. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, connma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445) come nel caso di specie, proprio alla luce delle censure difensive che, oltre a rilevare un contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del padre, contestano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva nella prospettiva difensiva. La stessa richiesta di integrazione probatoria rende evidente l'inoperatività nella fattispecie della disposizione dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali. 5. Tuttavia, dovendo la pronuncia coordinarsi con la previsione di cui all'art.578 cod. proc. pen. per la presenza della parte civile, si impone un esame completo del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato ai fini della responsabilità civile. Il ricorso fa leva essenzialmente sulla divergenza tra le dichiarazioni del Maggio e quelle del padre, per essere queste ultime inconciliabili con il capo di imputazione, che delimita le condotte dal 12 gennaio al 17 marzo 2012 - date corrispondenti alla presentazione delle querele, come ritenuto in sentenza, per rigettare l'obiezione-. Tuttavia, il ricorso estrapola frammenti delle dichiarazioni e non allega al ricorso i verbali per consentire la verifica richiesta. 5.1 Inammissibile per genencita e il primo motivo. La censura è aspecifica, stante l'estrema genericità della richiesta di prova, peraltro, già respinta dal primo giudice con congrua motivazione, evidenziando che oggetto della prova era una circostanza negativa, nonché per indeterminatezza delle circostanze, anche di tempo, sulle quali i testimoni, genericamente indicati come "vicini" del Maggio, avrebbero dovuto deporre. 5.2 Più delicati sono i temi posti con il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, con i quali si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e la totale inattendibilità del Maggio. L'eccezione muove dal raffronto tra il fatto denunciato dal Maggio nella querela del 12 gennaio 2012 come avvenuto la mattina stessa e quanto riferito dal padre, il quale aveva, invece, riferito di un episodio verificatosi nell'ottobre 2011 di cui erano stati protagonisti il Marzano e il Bolognese, avendogli quest'ultimo confermato di essere stato lui ad aver condotto il Marzano presso l'abitazione del dichiarante e nella circostanza gli aveva riferito della presenza di una macchina con quattro persone a bordo, che cercavano il figlio. L'eccezione è stata respinta dalla Corte di appello sul rilievo che le date indicate nel capo di imputazione corrispondono alle date di presentazione delle querele, mentre i fatti contestati sono quelli narrati dal Maggio e dal padre, come dagli stessi inquadrati cronologicamente; la Corte di appello ha, inoltre, precisato che il Maggio nella prima querela già descriveva un clima di intimidazioni e proprio il riferimento al clima di intimidazione precedente all'episodio del gennaio 2012 rendeva compatibile il narrato del padre del Maggio con quanto denunciato dal figlio: da qui l'infondatezza dell'eccezione difensiva, ritenuta piuttosto diretta a screditare definitivamente il Maggio, evidenziando le contraddizioni e le incongruenze della versione resa rispetto a quella del genitore. La Corte di appello ha ritenuto, invece, credibile e riscontrato dalle dichiarazioni del padre il narrato del Maggio sul clima di intimidazione ingenerato dal Marzano, avvalsosi anche del Bolognese, per fare pressione sul debitore e costringerlo ad adempiere con comportamenti intimidatori, minacce e ripetute richieste di restituzione, alle quali il Maggio cercava di sottrarsi, evitando di incontrare il creditore, recatosi più volte presso la sua abitazione, contattando persino il padre, al pari del Bolognese, suo ex collaboratore, per riferirgli che Massimo cercava il figlio e fermandosi sotto casa sua in attesa di incontrarlo. Va rilevato che, pur avendo la Corte di appello ritenuto, per le ragioni indicate in precedenza esaminando la posizione del Marzano, di non poter attribuire rilievo ai transiti del Bolognese presso l'abitazione del debitore, ha invece, valorizzato la valenza intimidatoria correlabile alla permanenza del Bolognese presso l'abitazione del Maggio in attesa, protrattasi sino alla denuncia del 17 marzo 2012. Anche la valenza intimidatoria della circostanza riferita dal padre del Maggio è stata ritenuta, avendola l'anziano nettamente percepita nel riferimento fatto dal Bolognese alla presenza di persone che aspettavano il figlio di fronte casa, pur rassicurandolo sulla risoluzione di ogni questione. Orbene, se è innegabile che i rilievi difensivi trascurano che l'imputazione ha un contenuto più ampio, riferendosi a più fatti e condotte e non solo all'episodio del 12 gennaio, che determinò il Maggio a sporgere la denuncia, come risulta dal capo di imputazione, è altrettanto innegabile che la sentenza impugnata non fornisce una motivazione esaustiva e puntuale sulle numerose e specifiche divergenze dichiarative segnalate dalla difesa del ricorrente. Se, infatti, nella querela del 12 gennaio 2012 il Maggio riferisce l'episodio come avvenuto quella mattina, è solo il riferimento fatto dalla Corte di appello al clima di intimidazione precedente all'episodio a rendere compatibile il fatto narrato dal padre del Maggio, ma collocato nell'ottobre precedente, alla denuncia; tuttavia, è notevolmente carente la motivazione sui comportanti pressanti tenuti dal Marzano nel periodo precedente alla denuncia. Analogamente carente è la motivazione nella parte in cui attribuisce rilievo alla presenza del Bolognese sotto l'abitazione del debitore protrattasi sino al 17 marzo 2012 senza alcuna precisazione, pur ricavabile dalla querela in atti; insufficiente e lacunosa è anche la motivazione in ordine alla segnalata contraddittorietà tra detto comportamento del Bolognese e l'autonomia del Marzano, in grado di recarsi presso l'abitazione del padre del debitore, come da questi dichiarato e come dallo stesso imputato minacciato nel corso del colloquio intercettato con la moglie del Maggio, riportato in precedenza. Se può, quindi, ritenersi che la Corte di appello ha accordato credito al racconto del padre del Maggio, attribuendogli valore di riscontro del narrato del figlio, per la sostanziale conferma del comportamento del Bolognese quale ennissario del Marzano in grado di veicolare messaggi minatori, è, tuttavia, innegabile la mancanza di una puntuale e completa motivazione sulla unicità dell'episodio riferito dal genitore del Maggio, sui comportamenti pressanti del ricorrente, sulla protrazione delle condotte, denunciata il 17 marzo 2012, e sulla loro valenza intimidatoria. Risulta pertanto, non sorretto da idonea motivazione il profilo della responsabilità civile. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), il mancato approfondito esame del capo relativo alla responsabilità civile, pur integrando un vizio di motivazione IO potenzialmente idoneo a incidere indirettamente sul capo della responsabilità penale, è però distinto da questo e trova completa disciplina nell'art. 622 cod. proc. pen., la cui ampia dizione non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio, che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale, potendo riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso, sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale. Ne consegue che, ferma l'intangibilità dell'esito del giudizio penale, non rivedibile ai fini civili dal giudice di legittimità, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello secondo quanto previsto dall'art. 622 cod. proc. pen. La sentenza va quindi, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Annulla nei confronti del Bolognese la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinv
Sentenza Cassazione n. 21431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris