CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 1990
Cassazione n. 02079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/06/1990 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/santite le conclusioni del PG \à\ite ‘fn Arif5 àn-n 1\‘ \tokMeAt vkNo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cassino ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell'8 marzo 2021 del Giudice di pace di Gaeta, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-bis e 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Ai sensi dell'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace quando esse applicano una pena diversa da quella pecuniaria e può proporre appello contro le sentenze che applicano una pena pecuniaria a condizione che sia impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Siccome si tratta di condanna soltanto alla pena pecuniaria e non vi sono statuizioni civili, la sentenza non è appellabile e l'atto di appello va dichiarato inammissibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'atto dichiarato inammissibile contiene tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti per l'ammissibilità del ricorso in cassazione e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto qualificarlo come tale ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha motivato la decisione di inammissibilità richiamando il principio di diritto formulato da una recente sentenza della Corte di cassazione - Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246 -, secondo cui si dichiara l'inammissibilità quando dall'esame dell'atto di impugnazione si tragga la conclusione che la parte abbia voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito, e questo sia privo dei requisiti per instaurare validamente il successivo grado di giudizio. Ha quindi postulato la necessità di procedere ad un esame dell'atto alla ricerca dell'effettiva volontà dell'impugnante, se abbia inteso giovarsi esclusivamente dell'inammissibile impugnazione di merito o abbia voluto in ogni caso attivare uno strumento di gravame, ma poi non ha dato conto di aver compiuto la verifica indicata perché nulla ha detto su quale sia stata la volontà dell'impugnante. Ha ancora trascurato di considerare l'approdo interpretativo raggiunto dalle Sezioni unite, secondo cui "... allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" - Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221; conf. Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, non massimata Con l'ordinanza appena richiamata le Sezioni unite ebbero a precisare che il giudice adìto con un mezzo di impugnazione diverso da quello legislativamente prescritto deve limitarsi, Prescindendo da qualunque analisi valutativa circa l'indicazione di parte, se frutto di errore o di scelta deliberata, a prendere atto della volontà di impugnazione, trasmettendo conseguentemente gli atti al giudice competente. Unico ostacolo a tale soluzione è costituito dalla non impugnabilità tout court del provvedimento, che ovviamente esclude ogni possibilità di diversa qualificazione dell'impugnazione proposta. La decisione in esame superò il precedente orientamento per il quale la qualificazione dell'impugnazione, indipendentemente dalle indicazioni della parte proponente, secondo il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non autorizzava il giudice alla sostituzione del "mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile", perché non si darebbe potuto parlare, in tale evenienza, "di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità" - Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Rv. 209336 -. Non è quindi corretto subordinare la doverosa qualificazione dell'impugnazione alla verifica della volontà dell'impugnante a servirsi solo ed esclusivamente del mezzo di impugnazione proposto e non consentito. Spetta piuttosto al giudice effettivamente competente la valutazione dell'impugnazione ai fini della sua ammissibilità, secondo lo schema normativo del mezzo di impugnazione previsto dalla legge.3. Per le ragioni appena riassunte, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata, senza rinvio, e l'impugnazione dichiarata erroneamente inammissibile deve essere qualificata come ricorso per cassazione e posta all'esame del giudice di legittimità. Siccome, però, l'impugnazione attiene ad una sentenza emessa in dibattimento, l'esame del ricorso va effettuato nel rispetto delle forme procedimentali di cui agli articoli 610 e 614 cod. proc. pen. Si impone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, perché sia fissata l'udienza pubblica per la decisione del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, convertito l'appello in ricorso per cassazione, rinvia a nuovo ruolo per la fissazione dell'udie