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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 30723/2026

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del 27/11/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di PaoloCarlo Tavarelli intesa alla rideterminazione dell’aumento della porzione di pena aisensi dell’art. 81 cod. pen. disposto con ordinanza del 30.4.2024 della stessaCorte alla stregua dell’intervenuta condotta riparatoria da parte del condannato.Segnatamente, con tale ultimo provvedimento il Giudice dell’esecuzioneaveva parametrato la porzione di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. nella misuradi un anno e un mese di reclusione per i reati di cui ai capi 16) e 17) giudicaticon sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania,irrevocabile il 24 settembre 2019 in aumento su quella di un anno e quattro mesidi reclusione per il reato di cui al capo a) giudicato con sentenza della Corte diappello di Bari, irrevocabile il 19 gennaio 2024.A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato che,nonostante il giudicato debole dei provvedimenti emessi in sede di esecuzioneche consente la revisione della decisione a fronte della deduzione di elementinuovi, la condotta riparatoria, riguardante i reati giudicati con la sentenza delGiudice per le indagini preliminari di Catania, invocata a sostegno dell’istanza inrealtà non era ascrivibile a Tavarelli, trattandosi di condotta realizzata dallasocietà; inoltre ha osservato che non risultava che il condannato si fosse attivatoper definire la propria posizione debitoria, ciò che sarebbe stato dimostrativo diuna minore capacità a delinquere.2.

Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione pererronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nella valutazione della condotta postdelictum.Osserva che il condannato è stato attinto da una confisca per equivalente, inqualità di contitolare della SKS365 Group GMBH, per gli stessi debiti tributaridella società, estinti per «l’intervento risolutivo dello stesso condannato, comerisulta dagli accertamenti del Giudice per le indagini preliminari di Catania e dalladocumentazione fiscale allegata».Il giudice dell’esecuzione, invece di valorizzare tali risultanze documentaliovvero acquisire quelle indicate dall’istante, avrebbe operato un’inversionedell’onere probatorio, richiedendo a Tavarelli di dimostrare la propriapartecipazione all’attività riparatoria.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per mancataconsiderazione del principio di proporzionalità tra la confisca subita e il debitotributario, ormai estinto.Il pagamento integrale del debito, avendo eliminato il profitto per cui ilcondannato aveva subito le misure ablative, avrebbe dovuto determinare unamodifica in senso favorevole della pena detentiva applicata ai sensi dell’art. 81cod. pen.2.3.

Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui, pur prendendo atto dell’accertato collegamento tra il condannato e ildebito tributario della società, tanto da subire, nel giudizio di merito, ilprovvedimento ablativo, ha negato rilevanza all’avvenuta estinzione del debitostesso.2.4.

Con l’ultimo motivo denuncia violazione di legge per mancataapplicazione dei principi consolidati in materia di reati tributari e condottariparatoria.Osserva i l r icorrente che la recente evoluzione, normativa egiurisprudenziale, ha attribuito rilievo all'integrale adempimento del debitotributario, avvenuto in esito a transazione fiscale nell'ambito di proceduraconcorsuale regolata dalla legge fallimentare applicabile ratione temporis, cheesclude il mantenimento della confisca, anche per equivalente, del profitto delreato ex art. 12-bis d.lgs. cit., venendo meno il nesso di strumentalità tral'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del lororecupero (Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288861 - 01).Detto principio dovrebbe essere necessariamente esteso agli aumenti dipena irrogati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 15 aprile 2026, ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure che possono essere trattate congiuntamentestante la connessione logica delle questioni prospettate e che sono tutte prive dipregio.1.Va, in primo luogo, respinta la tesi del ricorrente secondo cui lamotivazione del Giudice dell’esecuzione avrebbe sostanzialmente imposto allostesso un inesistente onere probatorio.Giova ricordare come, in tema di esecuzione, non sussista alcun onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionalefavorevole, bensì un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare eindicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poiall'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (tra molte,Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276 – 01).Ed è esattamente in tale alveo che si è mossa la Corte di appello che,muovendo dalla circostanza che le quietanze di pagamento non evidenziavano ilnome del ricorrente, ha inferito l’assenza di prova di una qualsiasi partecipazionedi questi alla condotta riparatoria.

Né il ricorrente ha allegato elementi idonei intal senso, essendosi egli limitato – nell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione, come nel ricorso – a evidenziare di avere subito il provvedimento diconfisca per gli stessi debiti tributari della società.2.

Sotto altro, concorrente profilo, va rilevato che l’estinzione del debitotributario, avvenuta nel 2019, non è integrale, perché – come ha affermato lostesso ricorrente – è stato versato il 60% del dovuto, mentre il restante importoè stato rateizzato, sicché le rate residue potrebbero rimanere impagate, in tuttoovvero in parte.Ancora, in senso dirimente, si osserva che – secondo condivisi arresti chevalgono per il giudizio di merito, ma che sono senz’altro trasponibili al caso inscrutinio, soccorrendo l’eadem ratio – della riparazione del debito da parte dellasocietà non beneficia automaticamente il suo contitolare.

Si è, infatti, chiaritoche «In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, oveuno solo dei concorrenti abbia provveduto all'integrale pagamento degli importidovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis D.lgs. 10 marzo2000, n. 74, come sostituito dall'art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158,partecipando dei caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod.pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino unaconcreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, ancheparzialmente, all'adempimento del debito tributario » (Sez. 7, Ordinanza n.25227 del 10/03/2017, Rocchi, Rv. 270669 – 01).

D’altro canto, analogoprincipio, in tema di concorso di persone nel reato, è stato espresso da Sez.

U, n.5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215 – 01, secondo cui «ove un soloconcorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativacircostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi nonmanifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno».3.

Per le ragioni sin qui espresse, pur a fronte dell’indubbia stabilitàmeramente relativa del giudicato esecutivo, nessun elemento nuovo è statoprospettato dal ricorrente rispetto al precedente provvedimento del 30 aprile2024 con il quale, in fase esecutiva, era stato riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i reati suindicati, tale non essendo l’asserita condottariparatoria priva del requisito dell’integralità, che non risulta essere avvenuta, intutto ovvero in parte, con il concorso del ricorrente il quale neppure hamanifestato alcuna concreta e tempestiva volontà di riparare il danno.4.

Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 27/11/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di PaoloCarlo Tavarelli intesa alla rideterminazione dell’aumento della porzione di pena aisensi dell’art. 81 cod. pen. disposto con ordinanza del 30.4.2024 della stessaCorte alla stregua dell’intervenuta condotta riparatoria da parte del condannato.Segnatamente, con tale ultimo provvedimento il Giudice dell’esecuzioneaveva parametrato la porzione di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. nella misuradi un anno e un mese di reclusione per i reati di cui ai capi 16) e 17) giudicaticon sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania,irrevocabile il 24 settembre 2019 in aumento su quella di un anno e quattro mesidi reclusione per il reato di cui al capo a) giudicato con sentenza della Corte diappello di Bari, irrevocabile il 19 gennaio 2024.A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato che,nonostante il giudicato debole dei provvedimenti emessi in sede di esecuzioneche consente la revisione della decisione a fronte della deduzione di elementinuovi, la condotta riparatoria, riguardante i reati giudicati con la sentenza delGiudice per le indagini preliminari di Catania, invocata a sostegno dell’istanza inrealtà non era ascrivibile a Tavarelli, trattandosi di condotta realizzata dallasocietà; inoltre ha osservato che non risultava che il condannato si fosse attivatoper definire la propria posizione debitoria, ciò che sarebbe stato dimostrativo diuna minore capacità a delinquere.2. Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv.2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione pererronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nella valutazione della condotta postdelictum.Osserva che il condannato è stato attinto da una confisca per equivalente, inqualità di contitolare della SKS365 Group GMBH, per gli stessi debiti tributaridella società, estinti per «l’intervento risolutivo dello stesso condannato, comerisulta dagli accertamenti del Giudice per le indagini preliminari di Catania e dalladocumentazione fiscale allegata».Il giudice dell’esecuzione, invece di valorizzare tali risultanze documentaliovvero acquisire quelle indicate dall’istante, avrebbe operato un’inversionedell’onere probatorio, richiedendo a Tavarelli di dimostrare la propriapartecipazione all’attività riparatoria.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per mancataconsiderazione del principio di proporzionalità tra la confisca subita e il debitotributario, ormai estinto.Il pagamento integrale del debito, avendo eliminato il profitto per cui ilcondannato aveva subito le misure ablative, avrebbe dovuto determinare unamodifica in senso favorevole della pena detentiva applicata ai sensi dell’art. 81cod. pen.2.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui, pur prendendo atto dell’accertato collegamento tra il condannato e ildebito tributario della società, tanto da subire, nel giudizio di merito, ilprovvedimento ablativo, ha negato rilevanza all’avvenuta estinzione del debitostesso.2.4. Con l’ultimo motivo denuncia violazione di legge per mancataapplicazione dei principi consolidati in materia di reati tributari e condottariparatoria.Osserva i l r icorrente che la recente evoluzione, normativa egiurisprudenziale, ha attribuito rilievo all'integrale adempimento del debitotributario, avvenuto in esito a transazione fiscale nell'ambito di proceduraconcorsuale regolata dalla legge fallimentare applicabile ratione temporis, cheesclude il mantenimento della confisca, anche per equivalente, del profitto delreato ex art. 12-bis d.lgs. cit., venendo meno il nesso di strumentalità tral'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del lororecupero (Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288861 - 01).Detto principio dovrebbe essere necessariamente esteso agli aumenti dipena irrogati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 15 aprile 2026, ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure che possono essere trattate congiuntamentestante la connessione logica delle questioni prospettate e che sono tutte prive dipregio.1.Va, in primo luogo, respinta la tesi del ricorrente secondo cui lamotivazione del Giudice dell’esecuzione avrebbe sostanzialmente imposto allostesso un inesistente onere probatorio.Giova ricordare come, in tema di esecuzione, non sussista alcun onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionalefavorevole, bensì un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare eindicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poiall'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (tra molte,Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276 – 01).Ed è esattamente in tale alveo che si è mossa la Corte di appello che,muovendo dalla circostanza che le quietanze di pagamento non evidenziavano ilnome del ricorrente, ha inferito l’assenza di prova di una qualsiasi partecipazionedi questi alla condotta riparatoria. Né il ricorrente ha allegato elementi idonei intal senso, essendosi egli limitato – nell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione, come nel ricorso – a evidenziare di avere subito il provvedimento diconfisca per gli stessi debiti tributari della società.2. Sotto altro, concorrente profilo, va rilevato che l’estinzione del debitotributario, avvenuta nel 2019, non è integrale, perché – come ha affermato lostesso ricorrente – è stato versato il 60% del dovuto, mentre il restante importoè stato rateizzato, sicché le rate residue potrebbero rimanere impagate, in tuttoovvero in parte.Ancora, in senso dirimente, si osserva che – secondo condivisi arresti chevalgono per il giudizio di merito, ma che sono senz’altro trasponibili al caso inscrutinio, soccorrendo l’eadem ratio – della riparazione del debito da parte dellasocietà non beneficia automaticamente il suo contitolare. Si è, infatti, chiaritoche «In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, oveuno solo dei concorrenti abbia provveduto all'integrale pagamento degli importidovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis D.lgs. 10 marzo2000, n. 74, come sostituito dall'art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158,partecipando dei caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod.pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino unaconcreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, ancheparzialmente, all'adempimento del debito tributario » (Sez. 7, Ordinanza n.25227 del 10/03/2017, Rocchi, Rv. 270669 – 01). D’altro canto, analogoprincipio, in tema di concorso di persone nel reato, è stato espresso da Sez. U, n.5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215 – 01, secondo cui «ove un soloconcorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativacircostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi nonmanifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno».3. Per le ragioni sin qui espresse, pur a fronte dell’indubbia stabilitàmeramente relativa del giudicato esecutivo, nessun elemento nuovo è statoprospettato dal ricorrente rispetto al precedente provvedimento del 30 aprile2024 con il quale, in fase esecutiva, era stato riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i reati suindicati, tale non essendo l’asserita condottariparatoria priva del requisito dell’integralità, che non risulta essere avvenuta, intutto ovvero in parte, con il concorso del ricorrente il quale neppure hamanifestato alcuna concreta e tempestiva volontà di riparare il danno.4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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