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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21346/2026

Testo disponibile della fonte

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te, corrente in Trani, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore;- intimata -avverso la sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata il 21febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undicigiugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione sottoponeva a pignoramento pressoterzi un credito dell’odierna ricorrente nei confronti di BPER Banca S.p.a.,a tutela di proprio credito per € 391.416,10.L’accomandita proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. fondatosull’assunta inesistenza della notifica dell’atto ex art. 543 cod. proc. civ. inNumero registro generale 8268/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 21346/2026Data pubblicazione 23/06/2026quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata nonrisultante dai pubblici elenchi.Il Tribunale di Trani, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avevaammesso di aver ricevuto la PEC contenente l’atto di pignoramento pressoterzi, poi opposto, rigettava l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone, così, ricorso per cassazione affidato a tremotivi, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio e il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente deve essere rilevata la non integrità delcontraddittorio fin dall’instaurazione della lite in primo e unico grado.Invero, il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da unanullità processuale che è indispensabile rilevare in questa sede ex officio.Al presente giudizio, infatti, non ha partecipato il terzo pignorato, cioèBPER Banca s.p.a.È avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsortenecessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi eche debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per moltepliciragioni, già espresse da questa Corte a partire da Cass. n. 13533/21, eche, peraltro, si possono sintetizzare come segue.

Invero, il pignoramentodi somme o beni presso un terzo impone a questi una serie di obblighi,che vengono meno all’esito eventualmente positivo dell’opposizione, allaquale, dunque, lo stesso terzo non può mai dirsi “indifferente”.Inoltre, deve sottolinearsi il fatto che l’ordinanza di assegnazione delcredito costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo medesimo, chesulla base della stessa può quindi essere a sua volta assoggettato adesecuzione forzata.Nella fattispecie in esame, in cui l'opposizione investe ab imis fundamentisla procedura esecutiva, l’eventuale accoglimento comporterebbe iltravolgimento di quest’ultima e, con essa, di tutti i provvedimenti delNumero registro generale 8268/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 21346/2026Data pubblicazione 23/06/2026giudice dell'esecuzione e della legittimità dei pagamenti su quelli fondati,con inevitabile diritto alla ripetizione.Ciò detto, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficioanche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazionecon rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.,al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito),per provvedere all’integrazione del contraddittorio (così già Cass. n.2786/63, e molte altre, tra cui Cass. n. 13533/21 cit. e Cass. n. 4763/19).Il giudice del rinvio, una volta restaurata l’integrità del contraddittorio,non mancherà di verificare, tra l’altro, l’applicabilità alla fattispecie degliapprodi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto delricorso.

In particolare, quanto alla questione inerente alla sottoscrizioneda parte dell’agente notificante, Cass. n. 30945/24 ha ritenuto valida lanotifica non sottoscritta purché certamente riferibile all’organo preposto(in quel caso, il timbro postale quale indice della riferibilità alle Poste).Nulla, invece, pare opportuno aggiungere con riguardo all’invio a mezzo diindirizzo di p.e.c. non istituzionale, poiché la parte, equivocando, richiamala questione della notifica della cartella, peraltro anch’essa risolta da Cass.n. 18684/23; mentre, nella specie, si tratta della notifica di un atto delprocesso esecutivo (esattoriale), cioè del pignoramento presso terzi, alquale può, almeno in teoria e salva la verifica dell’applicabilità ad operadel giudice del rinvio, applicarsi il principio espresso da Cass. n. 15979/22,richiamata dal Tribunale.2.

La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Trani.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa al Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’undici giugno 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te, corrente in Trani, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore;- intimata -avverso la sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata il 21febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undicigiugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione sottoponeva a pignoramento pressoterzi un credito dell’odierna ricorrente nei confronti di BPER Banca S.p.a.,a tutela di proprio credito per € 391.416,10.L’accomandita proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. fondatosull’assunta inesistenza della notifica dell’atto ex art. 543 cod. proc. civ. inNumero registro generale 8268/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 21346/2026Data pubblicazione 23/06/2026quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata nonrisultante dai pubblici elenchi.Il Tribunale di Trani, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avevaammesso di aver ricevuto la PEC contenente l’atto di pignoramento pressoterzi, poi opposto, rigettava l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone, così, ricorso per cassazione affidato a tremotivi, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio e il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente deve essere rilevata la non integrità delcontraddittorio fin dall’instaurazione della lite in primo e unico grado.Invero, il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da unanullità processuale che è indispensabile rilevare in questa sede ex officio.Al presente giudizio, infatti, non ha partecipato il terzo pignorato, cioèBPER Banca s.p.a.È avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsortenecessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi eche debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per moltepliciragioni, già espresse da questa Corte a partire da Cass. n. 13533/21, eche, peraltro, si possono sintetizzare come segue. Invero, il pignoramentodi somme o beni presso un terzo impone a questi una serie di obblighi,che vengono meno all’esito eventualmente positivo dell’opposizione, allaquale, dunque, lo stesso terzo non può mai dirsi “indifferente”.Inoltre, deve sottolinearsi il fatto che l’ordinanza di assegnazione delcredito costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo medesimo, chesulla base della stessa può quindi essere a sua volta assoggettato adesecuzione forzata.Nella fattispecie in esame, in cui l'opposizione investe ab imis fundamentisla procedura esecutiva, l’eventuale accoglimento comporterebbe iltravolgimento di quest’ultima e, con essa, di tutti i provvedimenti delNumero registro generale 8268/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 21346/2026Data pubblicazione 23/06/2026giudice dell'esecuzione e della legittimità dei pagamenti su quelli fondati,con inevitabile diritto alla ripetizione.Ciò detto, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficioanche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazionecon rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.,al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito),per provvedere all’integrazione del contraddittorio (così già Cass. n.2786/63, e molte altre, tra cui Cass. n. 13533/21 cit. e Cass. n. 4763/19).Il giudice del rinvio, una volta restaurata l’integrità del contraddittorio,non mancherà di verificare, tra l’altro, l’applicabilità alla fattispecie degliapprodi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto delricorso. In particolare, quanto alla questione inerente alla sottoscrizioneda parte dell’agente notificante, Cass. n. 30945/24 ha ritenuto valida lanotifica non sottoscritta purché certamente riferibile all’organo preposto(in quel caso, il timbro postale quale indice della riferibilità alle Poste).Nulla, invece, pare opportuno aggiungere con riguardo all’invio a mezzo diindirizzo di p.e.c. non istituzionale, poiché la parte, equivocando, richiamala questione della notifica della cartella, peraltro anch’essa risolta da Cass.n. 18684/23; mentre, nella specie, si tratta della notifica di un atto delprocesso esecutivo (esattoriale), cioè del pignoramento presso terzi, alquale può, almeno in teoria e salva la verifica dell’applicabilità ad operadel giudice del rinvio, applicarsi il principio espresso da Cass. n. 15979/22,richiamata dal Tribunale.2. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Trani. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa al Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’undici giugno 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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