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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34143/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/10 /2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, in relazione al reato di evasione, guanto al mancato superamento delle 12 ore fuori dal domicilio, occorre evidenziare che la fattispecie non era applicabile al caso in esame (il limite delle 12 ore vale solo per le madri e padri e non per i restanti casi di cui all'art. 47-ter 0.P.), Rilevato che il secondo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato e considerando la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.

E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa ,di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], R\r 270419).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/10 /2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, in relazione al reato di evasione, guanto al mancato superamento delle 12 ore fuori dal domicilio, occorre evidenziare che la fattispecie non era applicabile al caso in esame (il limite delle 12 ore vale solo per le madri e padri e non per i restanti casi di cui all'art. 47-ter 0.P.), Rilevato che il secondo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato e considerando la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa ,di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], R\r 270419). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 34143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris