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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32821/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Rimini, in parziale riforma della decisione ha concesso al predetto la sospensione condizionale della pena inflitta in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 336 cod. pen. ai danni dell'assistente scelto [OSCURATO:PERSONA], minacciata di denuncia di furto per costringerla a restituire un autocarro, sottoposto a sequestro, ad un suo assistito) e B (art. 336 cod. pen. ai danni dell'ispettore capo [OSCURATO:PERSONA] minacciata di esposto e proposizione di una causa per 5mila euro e perdita del posto di lavoro per costringerla a restituire un autocarro, sottoposto a sequestro, ad un suo assistito).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen.

Insussistente è l'elemento oggettivo del reato in presenza della prospettazione di esercitare un diritto da parte del ricorrente nella sua qualità di avvocato nell'interesse del suo assistito e dopo che era stato già esercitato - da parte del pubblico ufficiale - l'atto di ufficio consistito nel rifiuto della restituzione dell'autocarro.

In ogni caso, errato è la ritenuta legittimità del rifiuto con riferimento all'elemento soggettivo del reato in quanto la restituzione era atto dovuto a seguito dello spirare del termine del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 207 c.d.s. e 46 legge n. 298 del 1974 sull'autocarro in questione, risultando apodittica l'affermazione dell'avvenuto esperimento dei ricorso ai sensi dell'art. 205 codice della strada da parte dello stesso avvocato che, comunque, non aveva alcun onere di smentire la circostanza.

2.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 214, comma 6, d. leg.vo n. 285/1992, del d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, della circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007 e n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2015, dell'art. 215-bis del Codice della strada.

Errata è l'affermazione secondo la quale la restituzione del mezzo non poteva avvenire de plano alla scadenza dei termini (rispettivamente di 60 giorni e 3 mesi) bensì solo dopo che il Giudice di pace si fosse pronunciato sul ricorso.A parte l'illogicità manifesta di cui sopra in ordine alla proposizione del ricorso, l'art. 214, comma 6, codice della strada non si attaglia al caso in esame, non riguardando il fermo amministrativo ma l'opposizione a ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, In ogni caso tale norma si applica solo nei casi in cui la decisione della autorità interviene prima della scadenza del termine.

2.3. Con il terzo motivo, inosservanza del principio di correlazione tra accusa e difesa in relazione alla dedotta erroneità del riferimento dell'accusa al sequestro dell'autocarro, invece sottoposto a fermo amministrativo, istituti di diverso decisivo rilievo in relazione alla disciplina della restituzione dei mezzi.

2.4. Con il quarto motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa con riferimento alla ritenuta non arbitrarietà del rifiuto ed alla inidoneità di questo a dare causa alla condotta contestata.

In ogni caso - diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito - erano proprio le competenze professionali del ricorrente a ritenere illegittimo il rifiuto alla restituzione opposto, stante l'obbligo discendente dalla scadenza dei termini massimi di durata del fermo ammnistrativo.

2.5. Con il quinto motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla ritenuta legittimità del rifiuto della restituzione, alla piena consapevolezza dell'illiceità di quanto prospettato, ed alla non pacata prospettazione.

2.6. Con il sesto motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti c.d. generiche sulla base della mancata resipiscenza da parte dell'imputato, non spettando a questi alcun onere di confessione della responsabilità ed in presenza di un corretto comportamento processuale.

3. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente con la quale sono ripercorsi i motivi di ricorso proposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato, dovendosi conseguentemente apprezzare il decorso del termine della prescrizione alla data del 17/3/2021 (tenuto conto della sospensione dei termini dal 14/10/2015 al 14/3/2016).2.

Il primo motivo è generico rispetto alla incensurabile ritenuta obiettiva esorbitanza delle minacce (denunzia per furto e perdita del posto di lavoro) rivolte ai pubblici ufficiali ed alla finalità delle stesse volta a costringere i predetti alla restituzione del mezzo (v. pg. 9 della sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo è infondato rispetto alla congrua motivazione che fa leva sulla presentazione del ricorso e sulla incontestata esistenza delle disposizioni comunali, oltreché del riferimento operato dallo stesso ricorrente nel corso della conversazione telefonica con l'isp.

Volpe proprio all'art. 214 C.d.s. (v. pg.10 della sentenza impugnata).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto - come correttamente osservato dalla sentenza impugnata (v. pg. 10) - l'imprecisione del termine utilizzato nei capi di imputazione non ha in alcun modo ostacolato il pieno dispiegamento dei diritti della difesa, tenuto conto della indiscussa natura del vincolo amministrativo cui era stato sottoposto il mezzo e della puntuale contestazione della condotta focale.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato in ragione della incensurabile affermazione della assenza di arbitrarietà nelle condotte dei pubblici ufficiali nonché della stessa ipotesi putativa in capo al ricorrente professionalmente dotato delle necessarie conoscenze (v. pg. 10 e ss. della sentenza impugnata).

6. Il quinto motivo è assorbito in quanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214).

7. Il sesto motivo è assorbito. 8.Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Rimini, in parziale riforma della decisione ha concesso al predetto la sospensione condizionale della pena inflitta in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 336 cod. pen. ai danni dell'assistente scelto [OSCURATO:PERSONA], minacciata di denuncia di furto per costringerla a restituire un autocarro, sottoposto a sequestro, ad un suo assistito) e B (art. 336 cod. pen. ai danni dell'ispettore capo [OSCURATO:PERSONA] minacciata di esposto e proposizione di una causa per 5mila euro e perdita del posto di lavoro per costringerla a restituire un autocarro, sottoposto a sequestro, ad un suo assistito). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen. Insussistente è l'elemento oggettivo del reato in presenza della prospettazione di esercitare un diritto da parte del ricorrente nella sua qualità di avvocato nell'interesse del suo assistito e dopo che era stato già esercitato - da parte del pubblico ufficiale - l'atto di ufficio consistito nel rifiuto della restituzione dell'autocarro. In ogni caso, errato è la ritenuta legittimità del rifiuto con riferimento all'elemento soggettivo del reato in quanto la restituzione era atto dovuto a seguito dello spirare del termine del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 207 c.d.s. e 46 legge n. 298 del 1974 sull'autocarro in questione, risultando apodittica l'affermazione dell'avvenuto esperimento dei ricorso ai sensi dell'art. 205 codice della strada da parte dello stesso avvocato che, comunque, non aveva alcun onere di smentire la circostanza. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 214, comma 6, d. leg.vo n. 285/1992, del d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, della circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007 e n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2015, dell'art. 215-bis del Codice della strada. Errata è l'affermazione secondo la quale la restituzione del mezzo non poteva avvenire de plano alla scadenza dei termini (rispettivamente di 60 giorni e 3 mesi) bensì solo dopo che il Giudice di pace si fosse pronunciato sul ricorso.A parte l'illogicità manifesta di cui sopra in ordine alla proposizione del ricorso, l'art. 214, comma 6, codice della strada non si attaglia al caso in esame, non riguardando il fermo amministrativo ma l'opposizione a ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, In ogni caso tale norma si applica solo nei casi in cui la decisione della autorità interviene prima della scadenza del termine. 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza del principio di correlazione tra accusa e difesa in relazione alla dedotta erroneità del riferimento dell'accusa al sequestro dell'autocarro, invece sottoposto a fermo amministrativo, istituti di diverso decisivo rilievo in relazione alla disciplina della restituzione dei mezzi. 2.4. Con il quarto motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa con riferimento alla ritenuta non arbitrarietà del rifiuto ed alla inidoneità di questo a dare causa alla condotta contestata. In ogni caso - diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito - erano proprio le competenze professionali del ricorrente a ritenere illegittimo il rifiuto alla restituzione opposto, stante l'obbligo discendente dalla scadenza dei termini massimi di durata del fermo ammnistrativo. 2.5. Con il quinto motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla ritenuta legittimità del rifiuto della restituzione, alla piena consapevolezza dell'illiceità di quanto prospettato, ed alla non pacata prospettazione. 2.6. Con il sesto motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti c.d. generiche sulla base della mancata resipiscenza da parte dell'imputato, non spettando a questi alcun onere di confessione della responsabilità ed in presenza di un corretto comportamento processuale. 3. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente con la quale sono ripercorsi i motivi di ricorso proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, dovendosi conseguentemente apprezzare il decorso del termine della prescrizione alla data del 17/3/2021 (tenuto conto della sospensione dei termini dal 14/10/2015 al 14/3/2016).2. Il primo motivo è generico rispetto alla incensurabile ritenuta obiettiva esorbitanza delle minacce (denunzia per furto e perdita del posto di lavoro) rivolte ai pubblici ufficiali ed alla finalità delle stesse volta a costringere i predetti alla restituzione del mezzo (v. pg. 9 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo è infondato rispetto alla congrua motivazione che fa leva sulla presentazione del ricorso e sulla incontestata esistenza delle disposizioni comunali, oltreché del riferimento operato dallo stesso ricorrente nel corso della conversazione telefonica con l'isp. Volpe proprio all'art. 214 C.d.s. (v. pg.10 della sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto - come correttamente osservato dalla sentenza impugnata (v. pg. 10) - l'imprecisione del termine utilizzato nei capi di imputazione non ha in alcun modo ostacolato il pieno dispiegamento dei diritti della difesa, tenuto conto della indiscussa natura del vincolo amministrativo cui era stato sottoposto il mezzo e della puntuale contestazione della condotta focale. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato in ragione della incensurabile affermazione della assenza di arbitrarietà nelle condotte dei pubblici ufficiali nonché della stessa ipotesi putativa in capo al ricorrente professionalmente dotato delle necessarie conoscenze (v. pg. 10 e ss. della sentenza impugnata). 6. Il quinto motivo è assorbito in quanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214). 7. Il sesto motivo è assorbito. 8.Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata p
Sentenza Cassazione n. 32821/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris