CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1987
Cassazione n. 41498/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/10/1987 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato a lui ascritto di guida in stato di ebbrezza. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen.; 530, comma 2, cod. proc. pen.; 186, comma 2, lett. c), 2-bis cod. strada, 186-bis comma 1 e 3 cod. strada. Rappresenta di avere censurato, con i motivi appello, la sentenza di primo grado, richiedendo l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto. Pone in rilievo di avere eccepito il mal funzionamento dell'etílometro, la cui regolare revisione non era stata accertata nel corso del giudizio. Rappresenta inoltre di avere lamentato l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti effettuati in mancanza del necessario previo avviso rivolto all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello ad assolvere nel merito l'imputato, ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., mancando o essendo insufficiente la prova della sussistenza del reato. Il proposto ricorso è inammissibile per la sua genericità in quanto il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della evidente e incontestabile insussistenza del fatto o estraneità ad esso dell'imputato. Il ricorrente, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni dì legge, sollecita la Corte di legittimità ad una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in questa sede, proponendo in ogni caso censure in contrasto con i principi da tempo affermati dalle Sezioni Unite. Ed invero il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un.n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]