CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 03/08/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], .condannato nei due gradi merito per il reato di omicidio preterintenzionale di [OSCURATO:PERSONA]. Ferma la gravità indiziaria attestata dalle pronunce di merito, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, richiamando la risalenza nel tempo dei del fatto per cui si procede (ottobre 2011) e la circostanza che, da allora, l'imputato non ha manifestato comportamenti penalmente rilevanti; l'estemporaneità dei fatti e il circoscritto contesto delle gravi azioni criminose e delle ragioni che mossero al delitto l'imputato; l'insussistenza di elementi indicativi di un effettivo e prevedibile pericolo di allontanamento. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), 275, comma 1-bis e 125 cod. proc. pen. Con riferimento al pericolo di recidiva, l'ordinanza impugnata è priva dell'analisi della capacità a delinquere in concreto dell'imputato, desumibile dalle modalità del fatto per il quale è stato condannato a dodici anni di reclusione nei due gradi di merito (una contesa di natura patrimoniale che ha portato l'imputato a colpire la vittima sfondandogli il cranio con un solo colpo e cagionandone la morte), tanto più che [OSCURATO:PERSONA] ha già riportato una condanna definitiva per lesioni personali e porto d'arma impropria per fatti del 2002 e nel corso del presente processo ha cercato di addossare ad altri la responsabilità del fatto. Per quanto riguarda il pericolo di fuga, l'ordinanza non ha tenuto conto che l'imputato si è dimostrato insofferente alle graduali misure adottate dall'autorità di polizia (avviso orale, sorveglianza speciale), la violazione dei cui obblighi è stata dichiarata prescritta, né ha valutato la rete di legami dell'imputato con il contesto criminale locale dimostrato dalle sue numerose frequentazioni di pregiudicati. L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha considerato la possibilità di applicare una misura non custodiale, quale il divieto di espatrio o l'obbligo di dimora. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una requisitoria scritta con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. Anche i difensori dell'imputato hanno trasmesso una memoria, con la quale chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Quanto all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata non ha certo sminuito la gravità del fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato, nei due gradi di Merito, una severa condanna, ma ne ha evidenziato la lontananza nel tempo. Il ricorso insiste sul punto, anche richiamando diffusamente aspetti particolari del fatto (le conseguenze del colpo sferrato dall'imputato alla luce delle varie consulenze, etc.), ma il riferimento non è idoneo a inficiare l'argomento del giudice cautelare circa il lungo intervallo temporale che separa il fatto dall'adozione della cautela personale. Le ulteriori deduzioni (sui tentativi dell'imputato di addossare a un incidente e ad altri la responsabilità dell'accaduto) sono, al più, indicativi (come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte) di un pericolo di inquinamento della prova, neutralizzato, però, dalla condanna in entrambi i gradi di merito. 3. Quanto al pericolo di fuga, l'ordinanza ha considerato la circostanza che l'imputato è coniugato (dal 1998) con una cittadina non italiana, rilevando, però, l'assenza di circostanze effettivamente indicative di un prevedibile pericolo di allontanamento, anche dopo la sentenza di appello e nel periodo intercorso tra tale pronuncia e l'esecuzione della misura cautelare adottata. L'ordinanza impugnata ha altresì esaminato i controlli di polizia a carico dell'imputato, indicandoli come sporadici, verificatisi in un ampio arco temporale e non accompagnati da fatti penalmente rilevanti. Il ricorso, al riguardo, richiama, in particolare, un avviso orale e l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della sorveglianza speciale, ma la deduzione è, sotto vari profili, aspecifica, in quanto non offre indicazioni puntuali circa l'epoca di tali misure (e delle dedotte trasgressioni), né adempie ai necessari oneri di allegazione. Né coglie nel segno il riferimento all'entità della pena irrogata, giacché il giudizio prognostico sul pericolo di fuga non può far leva su automatismi rispetto a detta entità (cfr. Sez. 6, n. 27042 del 06/06/2012, Duzioni, Rv. 253024; Sez. 5, n. 12869 del 14/02/2005, Martella, Rv. 231683). (u 4. La ritenuta insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari esclude l'applicabilità di misura meno afflittive. Il ricorso del P.G., pertanto, deve esse