CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -645 contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 5839/2020avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 10096/2026L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 699/2018;Data pubblicazione 18/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n.781/2019 della Corte d’appello de L’Aquila che, riformando lapronuncia del Tribunale di Chieti, ha dichiarato non dovuti icontributi e le sanzioni di cui a decreto ingiuntivo opposto daCisiservice srl in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]) avente adoggetto contributi ed oneri per il periodo marzo 2009-ottobre2011, conseguenti a contestata indebita percezione degli sgravidi cui all’art. 8 della legge n. 223/1991 in relazione a lavoratoriposti in mobilità da [OSCURATO:SOCIETA] e assunti da [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 8, commi 1 e 4, della legge n. 223/1991 e dell’art. 15,comma 6, della legge n. 264/1949 nonché degli artt. 2555 e ss.cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La sentenza ha così motivato.-La società aveva fatto opposizione a decreto ingiuntivoconseguente a verbale ispettivo con cui era stata accertatal’illegittima fruizione di sgravi ex art. 8, commi 2 e 4, della leggen. 223/1991 in riferimento a lavoratori in precedenza occupatiNumero registro generale 5839/2020Numero sezionale 645/2026da [OSCURATO:SOCIETA] nella stessa attività di riparazione e manuteNunmzeiroo ndi era ccolta generale 10096/2026Data pubblicazione 18/04/2026impianti svolta presso lo stabilimento [OSCURATO:SOCIETA] di Atessae transitati alla società per il tramite delle liste di mobilità aseguito di accordi sindacali in data 28.9.2007 (tra [OSCURATO:PERSONA] eSamic) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra le medesime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]).-Il Tribunale aveva respinto il ricorso.-L’appello della società è fondato.-INPS nega che ricorrano le condizioni di applicabilità delleagevolazioni per inconfigurabilità di un incrementooccupazionale poiché, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., l’aziendasubentrante era obbligata ad assumere il personale in forza allacedente e perché il rapporto di lavoro con i lavoratori licenziatida Samic a settembre 2007 è proseguito a distanza di pochesettimane alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]: tra le due aziende viera un collegamento di fatto, essendo rimasti invariatimacchinari, attrezzature, locali aziendali, mansioni, tipologia diall’altro, sarebbe rimasta sostanzialmente identica.-Grava sull’azienda provare la sussistenza dei requisiti pergodere delle agevolazioni contributive e quindi sull’appellante diprovare l’effettivo incremento occupazionale. Il primo motivo diappello (che riguardava il riparto dell’onere della prova) è quindiinfondato.-Quanto al secondo, concernente la insussistenza deipresupposti riscontrati ai fini della cessione d’azienda, dagli attiè emerso che:-nulla è dedotto da INPS sulla coincidenza degli assettiproprietari (dalle visure non emerge che le due società faccianoriferimento agli stessi soci o ad un nucleo familiareproprietario);Numero registro generale 5839/2020Numero sezionale 645/2026-non risultano dedotte forme di controllo o collegamentoN eumxe rao drit r.a ccolta generale 10096/2026Data pubblicazione 18/04/20262359 cod. civ. nè altre specifiche ragion attestanti comunilegami di interessi (amicizia tra soci etc.);-le due società hanno esercitato la stessa attività presso lostabilimento [OSCURATO:SOCIETA] dove erano occupati i 13lavoratori, che sono stati licenziati da Samic il 28.9.2007;-[OSCURATO:SOCIETA] ha sottoscritto con le [OSCURATO:PERSONA] un accordo sindacale incui si è impegnata a riassumere, tra il 10.10.2007 e il31.1.2008, 17 lavoratori della Samic;-i lavoratori di cui al verbale sono stati effettivamente riassuntied hanno continuato ad esercitare le stesse mansioni all’internodegli stessi locali della [OSCURATO:SOCIETA] usando gli stessimacchinari e attrezzature;-[OSCURATO:SOCIETA] al momento dei fatti aveva in forza 43 lavoratori dicui solo 17 provenienti dalla Samic;-tra il licenziamento e la riassunzione è passato, per alcuni, unconsiderevole lasso di tempo (un mese per alcuni, 4 mesi peraltri)-le contestazioni dell’INPS sono relative al subentro diCisiservice nella medesima attività di riparazione emanutenzione impianti presso lo stabilimento [OSCURATO:SOCIETA] nellasostanziale sovrapponibilità dell’attività svolta dalla società edalla Samic, essendo rimasti invariati locali ed attrezzature,nella identità delle mansioni svolte dal personale nei duerapporti di lavoro e dalla durata del periodo di mobilità;-occorre tuttavia rilevare che è pacifico che attrezzature edimmobile utilizzati da entrambe erano quelli dello stabilimentoHonda Italia [OSCURATO:SOCIETA] ove l’attività di riparazione e manutenzioneimpianti era svolta. Se quindi vi è stata coincidenza, questa nonè riconducibile ad una vicenda traslativa intercorsa tra Samic eNumero registro generale 5839/2020Numero sezionale 645/2026Cisiservice in quanto stabilimento e beni sono di un soNugmgereo tdti ora ccolta generale 10096/2026Data pubblicazione 18/04/2026terzo;-nella fattispecie non risulta neanche allegato che le due societàfossero riconducibili ad assetti proprietari coincidenti;-non è quindi provata l’esistenza di una operazione finalizzataal solo godimento degli incentivi di cui all’art. 8 della legge n.223/1991 per scopi diversi da quelli per cui sono concepiti.Tanto premesso in ordine al percorso argomentativo della Corte,le censure sono fondate.L’art. 8 della legge n. 223/1991 nel testo vigente rationetemporis stabilisce, al comma 4, che “Al datore di lavoro che,senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempopieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità èconcesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta allavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per centodella indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta allavoratore. …». Il comma 1 prevede che, «Per i lavoratori inmobilità, ai fini del collocamento si applica il diritto diprecedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazionied integrazioni».Il successivo comma 4-bis recita: «Il diritto ai benefici economicidi cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a queilavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesiprecedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settoredi attività che, al momento del licenziamento, presenta assettiproprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresache assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto dicollegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sottoNumero registro generale 5839/2020Numero sezionale 645/2026la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviaNmumeenro tdoi r,a ccolta generale 10096/2026Data pubblicazione 18/04/2026che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».L’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 prevede poi che «Ilavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personalehanno la precedenza nella riassunzione presso la medesimaazienda entro un anno».Come ripetutamente affermato da questa Corte «Dal combinatodisposto prospettato, risulta, … univocamente che il beneficiocontributivo (di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.223, comma 4, in relazione al comma 1 ed all'articolo 15, sestocomma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, cit.) - … - noncompete - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(vedi, per tutte, le sentenze n. 6315, 8800/2001, 9532/2002,7352, 9785, 16444/2003, 8742, 15445, 20832/2004) - ai datoridi lavoro che assumano, bensì, lavoratori in mobilità, ma - lungidal realizzare lo scopo (ratio legis) della loro rioccupazione (cheil beneficio in questione intende, appunto, incentivare)continuino ad occuparli, tuttavia, nella medesima azienda -intesa in senso oggettivo - sebbene ne sia mutato il titolare»(Cass. n. 5304/2007).La Corte ha escluso il diritto alla ripetizione di INPS sulla basedi due argomenti: a) le due imprese non avevano assettiproprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo;b) non può ravvisarsi la stessa azienda in senso oggettivo tra laSamic e [OSCURATO:SOCIETA] perché l’immobile, i beni e le attrezzatureutilizzate da entrambe appartenevano ad un soggetto terzo.Il primo argomento non era mai stato sostenuto da INPS, chemai ha allegato la sussistenza di assetti proprietari coincidenti orapporti di collegamento o controllo tra le società, avendo,invece, solo dedotto l’esistenza di altra (e sufficiente di per sé)Numero registro generale 5839/2020Numero sezionale 645/2026causa ostativa alla fruizione dei benefici, ossia la sussistNeunmzerao ddi rai ccolta generale 10096/2026Data pubblicazione 18/04/2026una stessa azienda in senso oggettivo.In ordine al secondo profilo, deve richiamarsi il principio ancoradi recente affermato da questa Corte in un caso sovrapponibileal presente, ove è stato ritenuto che la Corte d’appello avesseerrato «nel ritenere dirimente la circostanza che l’immobile, glistrumenti e i macchinari utilizzati da entrambe le societàappartenessero a un soggetto terzo (…società appaltante)»,poiché, «ai fini della sussistenza della stessa azienda in sensooggettivo, non è necessario che i beni siano di proprietà dellostesso imprenditore che esercita l’attività economica, rilevandosolo che l’imprenditore abbia un titolo giuridico per avvalersi deisuddetti beni; pertanto, il fatto che i beni appartenessero a terzinon costituiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte delmerito, un’argomentazione favorevole alla legittima fruizionedegli sgravi, ma al contrario, dimostrava la identità dell’aziendain senso oggettivo» (Cass. n. 10978/2025), posto che i suddettibeni erano stati utilizzati da entrambe le società per l’eserciziodella medesima attività oggetto dei contratti di appalto stipulaticon la proprietaria. Va ricordato, infatti, che la finalità delleagevolazioni è quella di “favorire l'occupazione dei lavoratorieffettivamente espulsi dal mercato del lavoro, in coerenza conle fonti Europee (vd. l'abrogato Reg. (CE) n. 2204/2002 e il Reg.(UE) n. 651/2014) in base alle quali gli Stati membri sono statiautorizzati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti interni,incentivi per favorire l'occupazione di determinati soggettisvantaggiati, in deroga al divieto di Aiuti di Stato dispostodall'art. 107 TFUE, purché si realizzi un «incrementooccupazionale netto»” (Cass. 3 aprile 2024 n. 8786).I principi sono pienamente applicabili al caso di specie.Numero registro generale 5839/2020Numero sezionale 645/2026La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la caNuusmaer o dvi ara ccolta generale 10096/2026Data pubblicazione 18/04/2026rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito