CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03272/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale di sorveglianza, occupandosi del periodo di detenzione decorso tra il 2 luglio 2019 sino al 26 luglio 2021, durante il quale Colosimo è stato ristretto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che si sia verificata la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU, atteso che al condannato è stata assegnata una cella singola, dell'ampiezza di 9 mq., nella quale il bagno era separato dal resto dell'ambiente con un separé, in modo da garantire riservatezza ed igiene, e che le complessive condizioni detentive devono essere apprezzate tenendo conto, ulteriormente, del fatto che Colosimo ha costantemente fruito del regime di «celle aperte», che gli consentiva di permanere sino a dodici al giorno fuori dalla camera di detenzione; che, a fronte di una motivazione esente da pecche logiche e coerenti con il quadro normativo interno e sovranazionale, il ricorrente replica richiamando un diverso indirizzo ermeneutico (espresso da Sez. 1, n. 13660 del 25/02/2022, Putignano, non massimata) che, tuttavia, attiene ad un caso in cui, come è dato evincersi dalla lettura della motivazione (cfr., in specie, pag. 3), la separazione del bagno era, diversamente da quanto accertato in quello che qui viene in rilievo, tutt'altro che effettiva; che il secondo ed ultimo motivo di ricorso è palesemente ed irrimediabilmente generico, non essendo state indicate, con sufficiente precisione, le doglianze, rivolte, in sede di reclamo, contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe colpevolmente trascurato di esaminare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co