CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28239/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n. 43 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – N. 28239/20R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 232/2020depositata in data 25.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Liguria rigettò l’appelloproposto da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso lasentenza n. 1369 /201 8 , con cui la C.T.P. di Genova aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo al l’avviso di accertamento notificato alla società; con detto avviso era stato disconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA in relazione all’acquisto di marchi di caschi prodotti da altra società ( con pagamento del prezzo mediante compensazione con un controcredito vantato dalla contribuente nei confronti della venditrice), per difetto di inerenza; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolatomotivo, illustrato da memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con rigetto dello stesso per manifesta in fondatezza, e ciò perché – gravando sul contribuente l’onere di dimostrare l’inerenza delle operazioni, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione, ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 – la C.T.R.aveva escluso che detta prova fosse stata fornita dalla società e che il costo in questione potesse considerarsi inerente, anche per le peculiari modalità in cui s’era dipanata l’operazione; N. 28239/20R.G. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto non sussistano i presupposti per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetterne l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso –se del caso - in pubblica udienza; P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così de