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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 24434/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così_ deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così_ deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24434/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris