CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19504/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71L01 D969 K).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale STT RRT58E31 B429 Z).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 7431/12/2020 dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16dicembre 2020, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di perdurante controversia è la pretesa di cui allacartella di pagamento in atti con cui il Comune di Palermo chiese alpredetto istituito di credito il versamento della somma di 52.019,50€ per la mancata corresponsione della TARSU per l’anno 2012.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dal Comuneavverso la sentenza n. 1341/3/2019 della Commissione provincialedi Palermo (che aveva accolto interamente l’impugnazioneavanzata dalla contribuente), considerando la pretesa vantata perl’anno d’imposta 2012 azionata entro il quinquennio e quindi nonprescritta, in ragione del fatto che la relativa iscrizione a ruolo e lasua esecutività era intervenuta in data 28 dicembre 2017.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, notificandolo in data 15/21 giugno 2021,articolando due motivi di impugnazione, successivamente illustraticon memoria.4. Il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il22 luglio 2021.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 2934, 2943 e 2948 primo comma, num. 4. c.c.,Numero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/2026contestando la valutazione del Giudice di secondo grado nella partein cui ha ritenuto che la pretesa relativa all’anno d’imposta 2012fosse stata tempestivamente azionata per essere stata iscritta alruolo, in termini esecutivi, il 28 dicembre 2017, laddove taleformalità, costituendo una mera interna corporisdell’amministrazione creditrice, era del tutto inidonea adinterrompere il termine quinquennale di prescrizione, per cui lacartella notificata il 15 marzo 2018, in assenza di precedentenotificazione di atti impositivi, doveva considerarsi prescritta.2. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito la violazionedell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, per non avere ilGiudice regionale considerato l’intervenuta decadenza dall’eserciziodel potere impositivo da parte del Comune, considerando che,dovendo il versamento essere eseguito nell’anno 2012, il termine didecadenza di cinque anni spirava il 31 dicembre 2017.3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto,all’evidenza, connessi.3.1. Questa Corte ha chiarito che la previsione dell'art. 72,comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente alComune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU,senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento,quando la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementi giàacquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, inforza, pertanto, di un'operazione puramente automatica.La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere dieccezionalità, richiede quindi, da un lato, l'identità dei dati e lasuperfluità di un atto prodromico alla cartella o all'ingiunzione dipagamento utilizzati con quelli dell'anno precedente e, dall'altro, laNumero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/2026stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono esserené incerti né contestati.L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazionedell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozionedell'avviso di accertamento, dovendo l'amministrazione esplicitare,ai sensi dell'art. 70 del d.gs. 15 novembre 1993 n. 507, le ragioniper cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nelladichiarazione (v. Cass., Sez. T. 17 gennaio 2023, che richiamaCass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^, 28settembre 2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n.3189; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n.29394; Cass., Sez. 6^-5, 26 novembre 2021, n. 37006; Cass.,Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022).3.2. Più nello specifico, è stato precisato che, ai fini dellariscossione del tributo, l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, può procedere all'emissione di unavviso di accertamento quando il contribuente non abbiapresentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppurenel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele oincompleta (v. Cass., Sez. V., 23 maggio 2019, n. 14043, cherichiama Cass. n. 19255 del 2003; Cass. n. 19181 del 2004; Cass.n. 20646 del 2007).Qualora invece la denuncia sia stata presentata e l'ente ritengadi non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs.consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazionedella TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stessocontribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione aruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'annoprecedente e dei dati in esso contenuti, procedendo allaNumero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/2026notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione dialcun avviso di accertamento, ma attraverso il sistema dellaliquidazione diretta della tassa (cfr. Cass., Sez. V., 23 maggio2019, n. 14043, che richiama Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120del 2016).Nell'ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento trovaapplicazione l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 secondocui «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli odei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficiodelle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi diaccertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati».Detta norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi dellariscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, nonpuò trovare invece applicazione nell'ipotesi in cui il Comune decidadi avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo.In tal caso, infatti, opera il più breve termine annuale di cuiall'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui laformazione e la consegna del ruolo al concessionario debbono averluogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto iltributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione inbase a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversadecorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso delquale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso diNumero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/2026accertamento è notificato (cfr. Cass., Sez. V., 23 maggio 2019, n.14043).3.3. È stato, altresì, chiarito, in punto di diritto, che gli entilocali, in qualità di enti impositori, hanno la facoltà di avvalersi, perla riscossione della tassa in esame, delle seguenti procedurepreviste e disciplinate dall’articolo 36, comma 2, d.l. n. 248/2007,convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008: (i)l’ingiunzione fiscale disciplinata dal r.d. n. 639/1910 che segue lenorme previste dal d.P.R. n. 602/1973, nei casi in cui la riscossionesia svolta in proprio dall’ente locale e (ii) l’iscrizione a ruolo, con laconseguente notifica della cartella di pagamento ai sensi del d.P.R.n. 602/1973, del d.lgs. n.46/1999 e del d.lgs. n. 112/1999, nei casiin cui la riscossione venga affidata a un concessionario.Le suddette procedure prevedono, dunque, diversi termini didecadenza per l’esercizio del potere di riscuotere il tributo locale.Nel caso in cui l’ente impositore decida di avvalersi di un agentedella riscossione e, quindi, di ricorrere alla riscossione tramiteruolo, troverà applicazione l’art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507 (v. Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17491, che menzionaCass., Sez. 5, sentenza n. 1503/2016 Cass., Sez. 5, n.14043/2019, cit.), il quale riduce i tempi per l’esercizio dell’azionevolta al recupero delle imposte per cui la formazione e la notificadel ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per ilquale è dovuto il tributo oppure entro l'anno successivo a quello nelcorso del quale è prodotta la predetta denuncia tardiva (v. Cass.,Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17491, che richiama Cass. n.2307/2023).3.4. Per tale via, è stato affermato il principio secondo cui intema di TARSU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossionemediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, delNumero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/2026contribuente, opera in via generale il termine di decadenza annualedi cui all'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con laconseguenza che l’importo del tributo dovuto deve essere iscritto aruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per ilquale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base adenuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso delquale è prodotta la predetta denuncia (v. Cass., Sez. T., 25 giugno2024, n. 17491).4. Tanto ricapitolato, pacifica risultando la riscossione tramiteruolo, vale a dire mediante la cartella di pagamento impugnata, lasentenza oggetto di esame ha erroneamente ritenuto chel’iscrizione ruolo fosse tempestivamente intervenuta entro iltermine prescrizionale di cinque anni.Senonché, in siffatti termini, il giudice regionale non haconsiderato la previsione dell’art. 72 d.lgs. citato, tenuto conto che,come pure riferito dal Comune, l’iscrizione a ruolo «trae(va) originedalla denuncia Tarsu prot. 132257 del 5.9.2016, da cui sonoemerse le superfici tassabili sull’immobile […]» (v. pagina n. 1 delcontroricorso), così applicando erroneamente il termineprescrizionale in un’ipotesi in cui operava, invece, il termine didecadenza.In tale contesto, il giudice territoriale non si è fatto carico diverificare se il ruolo fosse stato (non solo formato, ma anche)consegnato al concessionario della riscossione (a pena didecadenza) entro l'anno successivo a quello per il quale era dovutoil tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entrol'anno successivo a quello nel corso del quale era stata prodotta lapredetta denuncia, come previsto dal menzionato art. 72,richiamato dallo stesso Comune (v. pagine nn. 1 e 2 delcontroricorso).Numero registro generale 16561/2021Numero sezionale 3658/2026Numero di raccolta generale 19504/2026Data pubblicazione 12/06/20265. Alla stregua di quanto precede, la sentenza va cassata e lacausa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia – in diversa composizione - per un nuovo esame allaluce dei principi sopra esposti, nonché per regolare le spese delpresente grado di giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia– in diversa composizione - anche per regolare le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]