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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 16694/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 28 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, pronunciando in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, ed ha confermato, per quanto interessa in questa sede, la confisca della somma di denaro di 165,00 euro.

Secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, la confisca del denaro è stata disposta a norma dell'art. 240, primo comma, cod. pen., «in quanto profitto dell'attività criminosa posta in essere dal Bocola».

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla disposta confisca.

Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha confermato la confisca della somma di 165,00 euro.

Si osserva, innanzitutto, che la confisca in primo grado era stata disposta illegittimamente, in quanto il reato contestato era quello di detenzione illecita di stupefacente, e, quindi, la somma di denaro non poteva essere qualificata come «profitto dell'attività criminosa posta in essere dal Bocola», non essendo ipotizzabile un nesso di derivazione del numerano dalla condotta oggetto di accertamento.

Si rileva, quindi, che l'illegittimità della statuizione della sentenza di primo grado si estende alla sua conferma in appello, stante l'assenza di precisazioni sul punto.

Si aggiunge, anzi, che la sentenza di secondo grado avrebbe dovuto comunque revocare la confisca, posto che la stessa era facoltativa e che, in appello, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.

Si rappresenta, poi, che non sussistono nemmeno le condizioni per disporre la confisca a norma dell'art. 240- bis cod. pen.

Si segnala, in particolare, che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. non può essere mantenuta a norma dell'art. 578-bis cod. proc. pen., perché questa disposizione è stata introdotta dall'art. 6 d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, quindi in epoca successiva ai fatti per cui è processo, siccome commessi nel 2013.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure formulate nel ricorso contestano la legittimità della confisca della somma di denaro di 165,00 euro, ma in ordine a tale profilo non sono state in alcun modo enunciate doglianze nell'atto di appello, né proposte questioni in occasione della presentazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado.

Di conseguenza, deve concludersi che il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di/ 2 ,/) colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 08/02/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, pronunciando in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, ed ha confermato, per quanto interessa in questa sede, la confisca della somma di denaro di 165,00 euro. Secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, la confisca del denaro è stata disposta a norma dell'art. 240, primo comma, cod. pen., «in quanto profitto dell'attività criminosa posta in essere dal Bocola». 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla disposta confisca. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha confermato la confisca della somma di 165,00 euro. Si osserva, innanzitutto, che la confisca in primo grado era stata disposta illegittimamente, in quanto il reato contestato era quello di detenzione illecita di stupefacente, e, quindi, la somma di denaro non poteva essere qualificata come «profitto dell'attività criminosa posta in essere dal Bocola», non essendo ipotizzabile un nesso di derivazione del numerano dalla condotta oggetto di accertamento. Si rileva, quindi, che l'illegittimità della statuizione della sentenza di primo grado si estende alla sua conferma in appello, stante l'assenza di precisazioni sul punto. Si aggiunge, anzi, che la sentenza di secondo grado avrebbe dovuto comunque revocare la confisca, posto che la stessa era facoltativa e che, in appello, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Si rappresenta, poi, che non sussistono nemmeno le condizioni per disporre la confisca a norma dell'art. 240- bis cod. pen. Si segnala, in particolare, che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. non può essere mantenuta a norma dell'art. 578-bis cod. proc. pen., perché questa disposizione è stata introdotta dall'art. 6 d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, quindi in epoca successiva ai fatti per cui è processo, siccome commessi nel 2013. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate nel ricorso contestano la legittimità della confisca della somma di denaro di 165,00 euro, ma in ordine a tale profilo non sono state in alcun modo enunciate doglianze nell'atto di appello, né proposte questioni in occasione della presentazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado. Di conseguenza, deve concludersi che il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di/ 2 ,/) colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 08/02/2024
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