Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12620/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/10/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CuvaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, ha rigettato le opposizioni proposte avverso lo stato passivo formato con decreto del 03.06.2024 dal giudice delegato della misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, dichiarandolo esecutivo.

I proposti, destinatari di un provvedimento di confisca, sono indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere plurime condotte di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con percezione di svariati milioni di euro in modo illecito.

2. Avverso il citato decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo hanno avanzato ricorso alcuni creditori esclusi da esso: l'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativamente ai crediti vantati nei confronti delle società "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita" soc. coop. a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al credito da ciascuno di loro vantato nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita" soc. coop. a r.l. (i primi tre, per l'attività espletata nelle qualità di commissari liquidatori della citata società; il quarto, per l'attività professionale svolta in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] per i ricorsi presentati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani per alcuni avvisi di accertamento, relativi agli anni 2002-2005.

I crediti vantati dalla banca ricorrente, ancorchè antecedenti ai sequestri preventivi effettuati dall'autorità giudiziaria e al venire in luce dei delitti, non sono stati ammessi perché ritenuti strumentali alle attività illecite e constatata l'insussistenza della prova della buona fede.

I crediti per prestazioni professionali degli altri ricorrenti non sono stati ammessi per ragioni formali e difetti procedurali.

3. Il ricorso dell'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposto tramite il difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di due diversi motivi.

3.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in ordine al presupposto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.

Tale carattere è solo enunciato dal provvedimento impugnato, con motivazione apparente che non indica a quali attività illecite sono stati diretti i finanziamenti alla base dei crediti. 2Inoltre, quanto alla buona fede, si evidenzia che i crediti sono di molto antecedenti all'emersione dei reati (circa dieci anni prima, nel 2003/2004, là dove la pericolosità si è manifestata nel 2012, quando è stato emesso il decreto applicativo di misura di prevenzione il 30 maggio) e che, in relazione a questi ultimi, non era possibile nutrire sospetti con riguardo alle quattro società debitrici, alle quali i mutui sono stati concessi solo previa concessione di ampie garanzie.

Infine, non basterebbe a negare la buona fede dell'ente il fatto che si sia ritenuto che la direttrice della filiale [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, [OSCURATO:PERSONA], fosse coinvolta negli illeciti; si tratta di un'ipotesi che è sostenuta, infatti, dalle dichiarazioni di un unico coimputato dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Il secondo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica con riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del presupposto della buona fede dell'istituto di credito.

Si evidenzia che, all'epoca dell'erogazione del credito, la ricorrente banca ha applicato un livello di diligenza superiore alla media di quella richiesta per un operatore qualificato - si richiamano tutti i corretti adempimenti posti in essere per la tutela del credito, corrispondenti agli indici di buona fede richiesti dalla giurisprudenza di legittimità - e che il giudice ha basato il suo convincimento su percezioni soggettive, privando di valore gli indicatori oggettivi, comprese le certificazioni antimafia e quelle sull'assenza di pendenze penali dei soci delle società istanti.

4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulati tutti tramite il medesimo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattati unitariamente, avendo ad oggetto le medesime questioni, di natura solo procedimentale e relativa alle modalità di presentazione dell'istanza di ammissione del credito.

Il provvedimento impugnato, infatti, evidenziano le difese, non ha formulato alcuna ipotesi sul merito dell'ammissibilità dei crediti, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità per ragioni formali.

4.1. I primi due motivi di tutti i ricorsi attengono al vizio di violazione di legge, nonché alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 19 del Trattato sull'Unione, dell'art. 47 della Carta di Nizza, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità da parte del Giudice delegato delle domande di ammissione al passivo del credito vantato da ciascun ricorrente nei confronti della citata società "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita", per l'attività svolta quali commissari liquidatori, i primi tre, e quale difensore proponente ricorsi tributari in favore della società attinta da misura di prevenzione, il quarto. 3La statuizione di inammissibilità della domanda di insinuazione del credito al passivo fallimentare si fonda su una ragione formale: il deposito delle relative istanze di ammissione è stato effettuato via pec all'indirizzo degli amministratori giudiziari, invece che presso la cancelleria del giudice delegato.

La difesa rileva che la "forma" non è un valore in sé, come insegnano gli orientamenti delle Corti europee, ma un valore meramente strumentale al raggiungimento dello scopo; nella specie, le domande di insinuazione sarebbero, comunque, pervenute al vaglio del Giudice delegato competente al loro esame.

Nelle ragioni di ricorso si denuncia la mancanza di previsione di una causa di inammissibilità quale quella attivata dal giudice e che la formulazione della disposizione normativa di riferimento — l'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 - è equivoca sul punto.

Da essa, infatti, potrebbe desumersi, per l'assenza di indicazioni univoche nel senso della necessità che il deposito avvenga presso la cancelleria del giudice delegato, che sia possibile agire come in materia di liquidazione giudiziale, con deposito presso gli ausiliari del giudice, ovvero gli amministratori giudiziari (si evoca Sez. 5, n. 1402 del 15/11/2016, dep. 2017, che ritiene la procedura di ammissione dei crediti al passivo nella procedura di prevenzione come un incidente processuale governato, ove non sia diversamente disposti, da principi mutuati dal diritto civile e dal diritto fallimentare).

Si tratterebbe, in ogni caso - anche a volere accedere alla tesi del decreto impugnato, con cui, rigettandosi l'opposizione, si ritiene implicita nell'art. 58 d.

Igs. n. 159 del 2011 l'indicazione della cancelleria del giudice delegato quale luogo di deposito dell'istanza di ammissione al passivo del credito -, di una mera irregolarità della forma di trasmissione, in adesione a quanto affermato dalla sentenza della Cassazione civile n. 18535 del 2019 (in materia di opposizione ad insinuazione a passivo di una procedura fallimentare).

Una mera irregolarità, dunque, che non dà luogo a inammissibilità, dovendosi ragionare in termini, anzi, di raggiungimento dello scopo (si cita giurisprudenza recente della Cassazione civile in proposito e la sentenza n. 132 del 2018 Corte cost.), tanto più che le domande di ammissione sono state inserite nel fascicolo processuale del giudice delegato.

4.2. Il terzo motivo di censura eccepisce violazione di legge quanto all'ulteriore ragione di inammissibilità delle domande di insinuazione al passivo, ritrovata dal provvedimento impugnato nell'essere state depositate, le stesse, nella cancelleria del giudice oltre il termine fissato dal giudice delegato, deposito che, pertanto, non avrebbe efficacia sanante rispetto al vizio. 4Su tale questione, non dedotta nell'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta dai ricorrenti, deve ritenersi, infatti, che si sia formato un giudicato implicito.

4.3. Il quarto motivo ripropone l'eccezione sollevata in sede di opposizione, con cui si era lamentata l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, in violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la notifica era priva dei requisiti minimi richiesti per legge e irrituale, in quanto effettuata dagli amministratori giudiziari.

In particolare, tra l'altro, si rileva come la notifica del decreto di fissazione dell'udienza da parte degli amministratori giudiziari aveva indotto i ricorrenti a credere in buona fede che gli amministratori stessi fossero legittimati a notificare, appunto, ma anche a ricevere notifiche dalla procedura.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

I due motivi ai quali si affida la difesa possono essere trattati insieme in quanto parte di una censura unitaria e complessivamente incoerente rispetto ai dati di fatto posti alla base della decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva escluso l'istituto bancario ricorrente dal novero dei creditori ammessi.

Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo un condivisibile criterio generale cui informare il sindacato di legittimità in materia di misure patrimoniali di prevenzione, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso, in quanto, non avendo egli preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione (celebrato, nel caso di specie, prima della modifica dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge 17 ottobre 2017, n. 161), risulterebbe altrimenti leso il suo diritto a difendersi in giudizio (Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, Ca.ri.ge ., Rv. 276849 -

01. In applicazione del principio, la Corte ha annullato per carenza di motivazione il provvedimento di rigetto dell'opposizione,5 agassunto dal tribunale senza valutare le allegazioni e le prove fornite dal terzo creditore per escludere il nesso in oggetto).

1.1. Il dedotto vizio di motivazione in ordine al presupposto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto è manifestamente infondato e assertivo, costruito secondo schemi di censura che non si confrontano con le ragioni del provvedimento impugnato e mirano ad ottenere una rivalutazione degli esiti decisori senza erodere le ragioni a questi sottostanti.

Il carattere di strumentalità dei crediti agitati dalla ricorrente nei confronti delle società sottoposte a confisca di prevenzione - [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - è stato ben delineato dal provvedimento in esame, a dispetto delle prospettazioni della difesa, mettendosi in risalto alcuni forti dati indiziari: -la connivenza con il proposto della direttrice di banca impiegata nella filiale coinvolta, emersa dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prese in esame dal decreto di confisca; -le intercettazioni ulteriori disposte nei confronti del proposto stesso, [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si è svelato l'illecito modus operandi posto in essere dalla direttrice della filiale del [OSCURATO:PERSONA] (istituto di credito poi incorporato con operazione di fusione per incorporazione dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]), attraverso l'utilizzo dell'anticipo del contributo per scopi diversi da quelli stabiliti.

1.2. Le modalità di esecuzione delle operazioni bancarie, avallate dai vertici locali dell'istituto di credito, hanno, inoltre, indotto il Tribunale di Trapani ad escludere il presupposto della buona fede e dell'incolpevole e inconsapevole affidamento, nonostante la datazione dei crediti vantati sia antecedente all'emersione dei reati.

Sottolinea il provvedimento impugnato che il sostegno della direttrice [OSCURATO:PERSONA] non soltanto consentì al proposto [OSCURATO:PERSONA] e alle società a lui riferibili di ottenere ingenti finanziamenti da parte dell'istituto bancario, per l'evidente peso decisionale nell'istruttoria delle pratiche, ma si rivelò un aiuto prezioso anche per ottenere, da parte del proposto, il cambio di assegni di dubbia provenienza con denaro contante, versato nei conti correnti delle stesse società, contribuendo ad assicurargli il profitto dei reati.

Inoltre, depongono nel senso dell'assenza di buona fede dell'istituto di credito, in relazione all'operato della sua funzionaria direttrice di filiale, anche la concessione di una pluralità di finanziamenti a tali società, a prescindere dalle garanzie prestate dagli stessi che erano - si evidenzia - addirittura "risibili".

Quanto all'eccezione secondo cui era possibile ritenere in buona fede la concessione di mutui alle quattro società debitrici, alle quali sarebbero state richieste ampie garanzie per la stipula dei finanziamenti, deve rilevarsi come si 6tratti di un'affermazione priva di basi di fatto, che non tiene conto del plurimo quadro indiziario, già descritto, che lascia propendere invece per la mancanza del presupposto della buona fede.

1.3. Infine, non spostano la valutazione circa l'assenza del requisito della buona fede le considerazioni relative al fatto che i soci delle società che hanno chiesto ed ottenuto i finanziamenti, proiettati al centro della richiesta di ammisione allo stato passivo, non abbiano pendenze penali; e neppure la constatazione che tali società fossero in regola con le certificazioni antimafia.

Né tantomeno incidono su tale valutazione gli agitati livelli di diligenza superiore alla media che il ricorso evidenzia adottati: essi si riducono, invero, ad un elenco generico e autoreferenziale di indicatori di buona fede.

Il giudice, d'altra parte, a dispetto di quanto si tenta di insinuare, non ha basato il suo convincimento su percezioni soggettive bensì su evidenze oggettive, comprese le intensamente inadeguate garanzie prestate per la copertura dei fidi e il cambio di assegni di indubbia provenienza con denaro contante, come si è già esposto.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi infondati.

2.1. I primi due motivi di tutti i ricorsi, come si è già sintetizzato, attengono al vizio di violazione di legge, nonché alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 19 del Trattato sull'Unione, dell'art. 47 della Carta di Nizza, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità delle domande di ammissione al passivo del credito vantato da ciascun ricorrente nei confronti della citata società "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita".

I motivi sono, nondimeno, infondati.

I ricorrenti muovono la pretesa creditoria dall'attività svolta quali commissari liquidatori - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, [OSCURATO:PERSONA], dall'attività svolta quale difensore proponente ricorsi tributari in favore della società attinta da misura di prevenzione.

L'inammissibilità è stata dichiarata dal Giudice delegato perchè il deposito delle istanze di ammissione dei crediti al passivo è stato effettuato, via pec, all'indirizzo degli amministratori giudiziari, invece che presso la cancelleria del giudice delegato.

Il provvedimento impugnato, che ha deciso le opposizioni con le quali si contestava l'esattezza di tale inammissibilità, ha ribadito invece l'orientamento del giudice delegato, spiegandone le ragioni, basate su una ricostruzione sistematica del procedimento di ammissione dei crediti al passivo nell'ambito delle misure di prevenzione.7 IMIn proposito il Collegio rileva che, pur se corrisponde al vero che, nella formulazione della disposizione normativa di riferimento - l'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 - manca la previsione espressa di una causa di inammissibilità quale quella attivata dal giudice, tuttavia, la norma è chiaramente volta a imporre il deposito dell'istanza di ammissione presso la cancelleria del giudice delegato.

Con la conseguenza che, ove il deposito non avvenga presso di essa, si deve ritenere inammissibile o addirittura "non esistente" l'istanza, ancorchè portata a conoscenza del giudice delegato successivamente dagli amministratori giudiziari ai quali era stata erroneamente presentata.

Ed infatti, è esplicitamente indicato dal primo comma dell'art. 58 cit. che i creditori di cui all'articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011 "presentano al giudice domanda di ammissione del credito", con un'indicazione chiara, dunque, sulla modalità di deposito dell'istanza, che non può essere oggetto di equivoco.

Inoltre, che la cancelleria del giudice, nell'ambito delle misure di prevenzione, sia l'unico luogo giuridico cui far riferimento - in mancanza di diversa ed espressa, specifica disposizione di legge - al fine del deposito e delle notifiche degli atti relativi alla procedura di ammissione dei crediti allo stato passivo, è confermato anche dal successivo terzo comma dello stesso art. 58.

Nell'indicare, infatti, la necessità che il creditore elegga domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente, si enucleano la sua facoltà di scegliere modalità di notificazione e di comunicazione per posta elettronica o per telefax, nonché l'onere dello stesso di comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle citate modalità.

Ma si stabilisce, altresì, in chiusura del comma, che, in difetto di indicazioni, tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite mediante deposito in cancelleria del giudice.

E tale indicazione esplicita costituisce la riprova della posizione di centralità sistematica di tale luogo, quale espressione della forma ordinaria di deposito nel procedimento disciplinato.

Anche l'art. 57, comma 2, offre spunti di ricostruzione organica della questione in esame, nel senso che, pur in mancanza di una esplicita indicazione da parte del legislatore, l'istanza di ammissione del credito allo stato passivo, proposta senza deposito presso la cancelleria del giudice, sia fuori dal sistema e debba essere considerata come non effettuata e inesistente o inammissibile se, come nel caso di specie, successivamente l'istanza stessa venga comunque portata a sua conoscenza (mediante deposito da parte degli amministratori che le avevano viste erroneamente loro recapitate).

E difatti, tale disposizione prevede, al primo comma, che l'amministratore giudiziario alleghi alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'art. 54-bis dello stesso decreto legislativo antimafia, nonchè l'indicazione dei crediti e 8delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Al secondo comma è stabilito che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi.

Espressamente è stabiito, in chiusura del comma, che il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

Infine, il terzo comma disciplina l'unico caso consentito di esame delle domande tardive, quello delle domande previste dall'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, imponendo al giudice delegato di fissare per l'esame di tali domande un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

La domanda, secddo tale disposizione, infatti, è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 57, comma 2.

Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Al procedimento si applica l'art. 59 dello stesso testo unico antimafia.

Come si evince chiaramente dalla lettera della legge, nel riepilogo dei documenti che l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare al giudice delegato manca qualsiasi riferimento alle domande di ammissione dei creditori, poiché, in linea con la ricostruzione sistematica sin qui proposta, queste fuoriescono dalla competenza degli amministratori, i quali non possono riceverle per la ragione evidente che esse vanno "presentate al giudice" (cfr. il primo comma dell'art. 58 cit. e già richiamato); e il luogo di presentazione del giudice è ritualmente la sua cancelleria, per quanto spiegato sinora.

Non può invocarsi - per giungere a diverse conclusioni favorevoli alla tesi difensiva secondo cui o sarebbe consentito il deposito dell'istanza di ammissione al passivo presso gli amministratori giudiziari o, al più, il deposito presso di loro integrerebbe una mera irregolarità priva di conseguenze - la disciplina prevista per altri tipi di procedura (quella fallimentare o quella della liquidazione giudiziale), alla luce della specialità della normativa di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e delle diversità manifeste che esistono tra gli apparati normativi in esame e le loro ragioni fondanti, pur in presenza di alcune analogie procedimentali.

Manifestamente infondato, poi, l'argomento difensivo basato sul fatto che l'art. 57, comma 2, dello stesso decreto legislativo antimafia abbia una 9formulazione che possa ingenerare equivoco circa la possibilità del deposito delle istanze presso gli amministratori giudiziari.

La disposizione si limita a prevedere, nell'ultima parte, che il decreto di confisca di primo grado sia notificato tramite gli amministratori giudiziari, senza alcun cenno al fatto che questi ultimi siano legittimati a ricevere le istanze di ammissione al passivo per l'accertamento dei diritti di credito per le quali viene assegnato, dal giudice delegato, il termine di sessanta giorni per il deposito, nella prima parte dello stesso comma dell'art. 57.

Non si può giungere, infine, ad affermare un principio di raggiungimento dello scopo nel deposito fuori termine, da parte degli amministratori giudiziari, delle domande di insinuazione al passivo erroneamente a loro depositate, stante, appunto, l'intempestività conclamata e ammessa dagli stessi ricorrenti e la necessità che la procedura abbia corso secondo regole e cadenze che non ne producono l'essere perennemente sottoposta a modifiche per l'intervento di altri creditori tardivamente emersi.

Ciò a garanzia della correttezza complessiva della procedura e dei creditori che, invece, abbiano correttamente e tempestivamente presentato le proprie istanze al giudice delegato.

2.2. Il terzo motivo di censura è infondato.

Il deposito fuori termine, perciò privo comunque di efficacia sanante, delle istanze di ammissione al passivo da parte dei ricorrenti costituisce ratio della decisione del Tribunale sulle opposizioni, senza che si possa dedurre la formazione di un giudicato implicito su una ragione argomentativa volta a respingere la richiesta difensiva di consentire ingresso alle domande depositate irritualmente agli amministratori (e da costoro, poi, veicolate al giudice delegato).

2.3. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si ripropone l'eccezione sollevata in sede di opposizione relativa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, in violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

La norma in esame, già analizzata in precedenza, prevede espressamente che la notifica del decreto del giudice delegato avvenga da parte degli amministratori giudiziari, onerandoli alla notifica esclusiva del provvedimento del giudice.

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 10 P.Q.Mt [OSCURATO:PERSONA] Sbrina fJmQnfe 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/10/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CuvaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, ha rigettato le opposizioni proposte avverso lo stato passivo formato con decreto del 03.06.2024 dal giudice delegato della misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, dichiarandolo esecutivo. I proposti, destinatari di un provvedimento di confisca, sono indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere plurime condotte di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con percezione di svariati milioni di euro in modo illecito. 2. Avverso il citato decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo hanno avanzato ricorso alcuni creditori esclusi da esso: l'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativamente ai crediti vantati nei confronti delle società "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita" soc. coop. a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al credito da ciascuno di loro vantato nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita" soc. coop. a r.l. (i primi tre, per l'attività espletata nelle qualità di commissari liquidatori della citata società; il quarto, per l'attività professionale svolta in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] per i ricorsi presentati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani per alcuni avvisi di accertamento, relativi agli anni 2002-2005. I crediti vantati dalla banca ricorrente, ancorchè antecedenti ai sequestri preventivi effettuati dall'autorità giudiziaria e al venire in luce dei delitti, non sono stati ammessi perché ritenuti strumentali alle attività illecite e constatata l'insussistenza della prova della buona fede. I crediti per prestazioni professionali degli altri ricorrenti non sono stati ammessi per ragioni formali e difetti procedurali. 3. Il ricorso dell'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposto tramite il difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di due diversi motivi. 3.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in ordine al presupposto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto. Tale carattere è solo enunciato dal provvedimento impugnato, con motivazione apparente che non indica a quali attività illecite sono stati diretti i finanziamenti alla base dei crediti. 2Inoltre, quanto alla buona fede, si evidenzia che i crediti sono di molto antecedenti all'emersione dei reati (circa dieci anni prima, nel 2003/2004, là dove la pericolosità si è manifestata nel 2012, quando è stato emesso il decreto applicativo di misura di prevenzione il 30 maggio) e che, in relazione a questi ultimi, non era possibile nutrire sospetti con riguardo alle quattro società debitrici, alle quali i mutui sono stati concessi solo previa concessione di ampie garanzie. Infine, non basterebbe a negare la buona fede dell'ente il fatto che si sia ritenuto che la direttrice della filiale [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, [OSCURATO:PERSONA], fosse coinvolta negli illeciti; si tratta di un'ipotesi che è sostenuta, infatti, dalle dichiarazioni di un unico coimputato dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica con riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del presupposto della buona fede dell'istituto di credito. Si evidenzia che, all'epoca dell'erogazione del credito, la ricorrente banca ha applicato un livello di diligenza superiore alla media di quella richiesta per un operatore qualificato - si richiamano tutti i corretti adempimenti posti in essere per la tutela del credito, corrispondenti agli indici di buona fede richiesti dalla giurisprudenza di legittimità - e che il giudice ha basato il suo convincimento su percezioni soggettive, privando di valore gli indicatori oggettivi, comprese le certificazioni antimafia e quelle sull'assenza di pendenze penali dei soci delle società istanti. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulati tutti tramite il medesimo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattati unitariamente, avendo ad oggetto le medesime questioni, di natura solo procedimentale e relativa alle modalità di presentazione dell'istanza di ammissione del credito. Il provvedimento impugnato, infatti, evidenziano le difese, non ha formulato alcuna ipotesi sul merito dell'ammissibilità dei crediti, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità per ragioni formali. 4.1. I primi due motivi di tutti i ricorsi attengono al vizio di violazione di legge, nonché alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 19 del Trattato sull'Unione, dell'art. 47 della Carta di Nizza, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità da parte del Giudice delegato delle domande di ammissione al passivo del credito vantato da ciascun ricorrente nei confronti della citata società "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita", per l'attività svolta quali commissari liquidatori, i primi tre, e quale difensore proponente ricorsi tributari in favore della società attinta da misura di prevenzione, il quarto. 3La statuizione di inammissibilità della domanda di insinuazione del credito al passivo fallimentare si fonda su una ragione formale: il deposito delle relative istanze di ammissione è stato effettuato via pec all'indirizzo degli amministratori giudiziari, invece che presso la cancelleria del giudice delegato. La difesa rileva che la "forma" non è un valore in sé, come insegnano gli orientamenti delle Corti europee, ma un valore meramente strumentale al raggiungimento dello scopo; nella specie, le domande di insinuazione sarebbero, comunque, pervenute al vaglio del Giudice delegato competente al loro esame. Nelle ragioni di ricorso si denuncia la mancanza di previsione di una causa di inammissibilità quale quella attivata dal giudice e che la formulazione della disposizione normativa di riferimento — l'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 - è equivoca sul punto. Da essa, infatti, potrebbe desumersi, per l'assenza di indicazioni univoche nel senso della necessità che il deposito avvenga presso la cancelleria del giudice delegato, che sia possibile agire come in materia di liquidazione giudiziale, con deposito presso gli ausiliari del giudice, ovvero gli amministratori giudiziari (si evoca Sez. 5, n. 1402 del 15/11/2016, dep. 2017, che ritiene la procedura di ammissione dei crediti al passivo nella procedura di prevenzione come un incidente processuale governato, ove non sia diversamente disposti, da principi mutuati dal diritto civile e dal diritto fallimentare). Si tratterebbe, in ogni caso - anche a volere accedere alla tesi del decreto impugnato, con cui, rigettandosi l'opposizione, si ritiene implicita nell'art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011 l'indicazione della cancelleria del giudice delegato quale luogo di deposito dell'istanza di ammissione al passivo del credito -, di una mera irregolarità della forma di trasmissione, in adesione a quanto affermato dalla sentenza della Cassazione civile n. 18535 del 2019 (in materia di opposizione ad insinuazione a passivo di una procedura fallimentare). Una mera irregolarità, dunque, che non dà luogo a inammissibilità, dovendosi ragionare in termini, anzi, di raggiungimento dello scopo (si cita giurisprudenza recente della Cassazione civile in proposito e la sentenza n. 132 del 2018 Corte cost.), tanto più che le domande di ammissione sono state inserite nel fascicolo processuale del giudice delegato. 4.2. Il terzo motivo di censura eccepisce violazione di legge quanto all'ulteriore ragione di inammissibilità delle domande di insinuazione al passivo, ritrovata dal provvedimento impugnato nell'essere state depositate, le stesse, nella cancelleria del giudice oltre il termine fissato dal giudice delegato, deposito che, pertanto, non avrebbe efficacia sanante rispetto al vizio. 4Su tale questione, non dedotta nell'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta dai ricorrenti, deve ritenersi, infatti, che si sia formato un giudicato implicito. 4.3. Il quarto motivo ripropone l'eccezione sollevata in sede di opposizione, con cui si era lamentata l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, in violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la notifica era priva dei requisiti minimi richiesti per legge e irrituale, in quanto effettuata dagli amministratori giudiziari. In particolare, tra l'altro, si rileva come la notifica del decreto di fissazione dell'udienza da parte degli amministratori giudiziari aveva indotto i ricorrenti a credere in buona fede che gli amministratori stessi fossero legittimati a notificare, appunto, ma anche a ricevere notifiche dalla procedura. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato e deve essere rigettato. I due motivi ai quali si affida la difesa possono essere trattati insieme in quanto parte di una censura unitaria e complessivamente incoerente rispetto ai dati di fatto posti alla base della decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva escluso l'istituto bancario ricorrente dal novero dei creditori ammessi. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo un condivisibile criterio generale cui informare il sindacato di legittimità in materia di misure patrimoniali di prevenzione, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso, in quanto, non avendo egli preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione (celebrato, nel caso di specie, prima della modifica dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge 17 ottobre 2017, n. 161), risulterebbe altrimenti leso il suo diritto a difendersi in giudizio (Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, Ca.ri.ge ., Rv. 276849 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha annullato per carenza di motivazione il provvedimento di rigetto dell'opposizione,5 agassunto dal tribunale senza valutare le allegazioni e le prove fornite dal terzo creditore per escludere il nesso in oggetto). 1.1. Il dedotto vizio di motivazione in ordine al presupposto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto è manifestamente infondato e assertivo, costruito secondo schemi di censura che non si confrontano con le ragioni del provvedimento impugnato e mirano ad ottenere una rivalutazione degli esiti decisori senza erodere le ragioni a questi sottostanti. Il carattere di strumentalità dei crediti agitati dalla ricorrente nei confronti delle società sottoposte a confisca di prevenzione - [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - è stato ben delineato dal provvedimento in esame, a dispetto delle prospettazioni della difesa, mettendosi in risalto alcuni forti dati indiziari: -la connivenza con il proposto della direttrice di banca impiegata nella filiale coinvolta, emersa dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prese in esame dal decreto di confisca; -le intercettazioni ulteriori disposte nei confronti del proposto stesso, [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si è svelato l'illecito modus operandi posto in essere dalla direttrice della filiale del [OSCURATO:PERSONA] (istituto di credito poi incorporato con operazione di fusione per incorporazione dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]), attraverso l'utilizzo dell'anticipo del contributo per scopi diversi da quelli stabiliti. 1.2. Le modalità di esecuzione delle operazioni bancarie, avallate dai vertici locali dell'istituto di credito, hanno, inoltre, indotto il Tribunale di Trapani ad escludere il presupposto della buona fede e dell'incolpevole e inconsapevole affidamento, nonostante la datazione dei crediti vantati sia antecedente all'emersione dei reati. Sottolinea il provvedimento impugnato che il sostegno della direttrice [OSCURATO:PERSONA] non soltanto consentì al proposto [OSCURATO:PERSONA] e alle società a lui riferibili di ottenere ingenti finanziamenti da parte dell'istituto bancario, per l'evidente peso decisionale nell'istruttoria delle pratiche, ma si rivelò un aiuto prezioso anche per ottenere, da parte del proposto, il cambio di assegni di dubbia provenienza con denaro contante, versato nei conti correnti delle stesse società, contribuendo ad assicurargli il profitto dei reati. Inoltre, depongono nel senso dell'assenza di buona fede dell'istituto di credito, in relazione all'operato della sua funzionaria direttrice di filiale, anche la concessione di una pluralità di finanziamenti a tali società, a prescindere dalle garanzie prestate dagli stessi che erano - si evidenzia - addirittura "risibili". Quanto all'eccezione secondo cui era possibile ritenere in buona fede la concessione di mutui alle quattro società debitrici, alle quali sarebbero state richieste ampie garanzie per la stipula dei finanziamenti, deve rilevarsi come si 6tratti di un'affermazione priva di basi di fatto, che non tiene conto del plurimo quadro indiziario, già descritto, che lascia propendere invece per la mancanza del presupposto della buona fede. 1.3. Infine, non spostano la valutazione circa l'assenza del requisito della buona fede le considerazioni relative al fatto che i soci delle società che hanno chiesto ed ottenuto i finanziamenti, proiettati al centro della richiesta di ammisione allo stato passivo, non abbiano pendenze penali; e neppure la constatazione che tali società fossero in regola con le certificazioni antimafia. Né tantomeno incidono su tale valutazione gli agitati livelli di diligenza superiore alla media che il ricorso evidenzia adottati: essi si riducono, invero, ad un elenco generico e autoreferenziale di indicatori di buona fede. Il giudice, d'altra parte, a dispetto di quanto si tenta di insinuare, non ha basato il suo convincimento su percezioni soggettive bensì su evidenze oggettive, comprese le intensamente inadeguate garanzie prestate per la copertura dei fidi e il cambio di assegni di indubbia provenienza con denaro contante, come si è già esposto. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi infondati. 2.1. I primi due motivi di tutti i ricorsi, come si è già sintetizzato, attengono al vizio di violazione di legge, nonché alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 19 del Trattato sull'Unione, dell'art. 47 della Carta di Nizza, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità delle domande di ammissione al passivo del credito vantato da ciascun ricorrente nei confronti della citata società "[OSCURATO:PERSONA] sociale rinascita". I motivi sono, nondimeno, infondati. I ricorrenti muovono la pretesa creditoria dall'attività svolta quali commissari liquidatori - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, [OSCURATO:PERSONA], dall'attività svolta quale difensore proponente ricorsi tributari in favore della società attinta da misura di prevenzione. L'inammissibilità è stata dichiarata dal Giudice delegato perchè il deposito delle istanze di ammissione dei crediti al passivo è stato effettuato, via pec, all'indirizzo degli amministratori giudiziari, invece che presso la cancelleria del giudice delegato. Il provvedimento impugnato, che ha deciso le opposizioni con le quali si contestava l'esattezza di tale inammissibilità, ha ribadito invece l'orientamento del giudice delegato, spiegandone le ragioni, basate su una ricostruzione sistematica del procedimento di ammissione dei crediti al passivo nell'ambito delle misure di prevenzione.7 IMIn proposito il Collegio rileva che, pur se corrisponde al vero che, nella formulazione della disposizione normativa di riferimento - l'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 - manca la previsione espressa di una causa di inammissibilità quale quella attivata dal giudice, tuttavia, la norma è chiaramente volta a imporre il deposito dell'istanza di ammissione presso la cancelleria del giudice delegato. Con la conseguenza che, ove il deposito non avvenga presso di essa, si deve ritenere inammissibile o addirittura "non esistente" l'istanza, ancorchè portata a conoscenza del giudice delegato successivamente dagli amministratori giudiziari ai quali era stata erroneamente presentata. Ed infatti, è esplicitamente indicato dal primo comma dell'art. 58 cit. che i creditori di cui all'articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011 "presentano al giudice domanda di ammissione del credito", con un'indicazione chiara, dunque, sulla modalità di deposito dell'istanza, che non può essere oggetto di equivoco. Inoltre, che la cancelleria del giudice, nell'ambito delle misure di prevenzione, sia l'unico luogo giuridico cui far riferimento - in mancanza di diversa ed espressa, specifica disposizione di legge - al fine del deposito e delle notifiche degli atti relativi alla procedura di ammissione dei crediti allo stato passivo, è confermato anche dal successivo terzo comma dello stesso art. 58. Nell'indicare, infatti, la necessità che il creditore elegga domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente, si enucleano la sua facoltà di scegliere modalità di notificazione e di comunicazione per posta elettronica o per telefax, nonché l'onere dello stesso di comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle citate modalità. Ma si stabilisce, altresì, in chiusura del comma, che, in difetto di indicazioni, tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite mediante deposito in cancelleria del giudice. E tale indicazione esplicita costituisce la riprova della posizione di centralità sistematica di tale luogo, quale espressione della forma ordinaria di deposito nel procedimento disciplinato. Anche l'art. 57, comma 2, offre spunti di ricostruzione organica della questione in esame, nel senso che, pur in mancanza di una esplicita indicazione da parte del legislatore, l'istanza di ammissione del credito allo stato passivo, proposta senza deposito presso la cancelleria del giudice, sia fuori dal sistema e debba essere considerata come non effettuata e inesistente o inammissibile se, come nel caso di specie, successivamente l'istanza stessa venga comunque portata a sua conoscenza (mediante deposito da parte degli amministratori che le avevano viste erroneamente loro recapitate). E difatti, tale disposizione prevede, al primo comma, che l'amministratore giudiziario alleghi alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'art. 54-bis dello stesso decreto legislativo antimafia, nonchè l'indicazione dei crediti e 8delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Al secondo comma è stabilito che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Espressamente è stabiito, in chiusura del comma, che il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. Infine, il terzo comma disciplina l'unico caso consentito di esame delle domande tardive, quello delle domande previste dall'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, imponendo al giudice delegato di fissare per l'esame di tali domande un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. La domanda, secddo tale disposizione, infatti, è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'art. 59 dello stesso testo unico antimafia. Come si evince chiaramente dalla lettera della legge, nel riepilogo dei documenti che l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare al giudice delegato manca qualsiasi riferimento alle domande di ammissione dei creditori, poiché, in linea con la ricostruzione sistematica sin qui proposta, queste fuoriescono dalla competenza degli amministratori, i quali non possono riceverle per la ragione evidente che esse vanno "presentate al giudice" (cfr. il primo comma dell'art. 58 cit. e già richiamato); e il luogo di presentazione del giudice è ritualmente la sua cancelleria, per quanto spiegato sinora. Non può invocarsi - per giungere a diverse conclusioni favorevoli alla tesi difensiva secondo cui o sarebbe consentito il deposito dell'istanza di ammissione al passivo presso gli amministratori giudiziari o, al più, il deposito presso di loro integrerebbe una mera irregolarità priva di conseguenze - la disciplina prevista per altri tipi di procedura (quella fallimentare o quella della liquidazione giudiziale), alla luce della specialità della normativa di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e delle diversità manifeste che esistono tra gli apparati normativi in esame e le loro ragioni fondanti, pur in presenza di alcune analogie procedimentali. Manifestamente infondato, poi, l'argomento difensivo basato sul fatto che l'art. 57, comma 2, dello stesso decreto legislativo antimafia abbia una 9formulazione che possa ingenerare equivoco circa la possibilità del deposito delle istanze presso gli amministratori giudiziari. La disposizione si limita a prevedere, nell'ultima parte, che il decreto di confisca di primo grado sia notificato tramite gli amministratori giudiziari, senza alcun cenno al fatto che questi ultimi siano legittimati a ricevere le istanze di ammissione al passivo per l'accertamento dei diritti di credito per le quali viene assegnato, dal giudice delegato, il termine di sessanta giorni per il deposito, nella prima parte dello stesso comma dell'art. 57. Non si può giungere, infine, ad affermare un principio di raggiungimento dello scopo nel deposito fuori termine, da parte degli amministratori giudiziari, delle domande di insinuazione al passivo erroneamente a loro depositate, stante, appunto, l'intempestività conclamata e ammessa dagli stessi ricorrenti e la necessità che la procedura abbia corso secondo regole e cadenze che non ne producono l'essere perennemente sottoposta a modifiche per l'intervento di altri creditori tardivamente emersi. Ciò a garanzia della correttezza complessiva della procedura e dei creditori che, invece, abbiano correttamente e tempestivamente presentato le proprie istanze al giudice delegato. 2.2. Il terzo motivo di censura è infondato. Il deposito fuori termine, perciò privo comunque di efficacia sanante, delle istanze di ammissione al passivo da parte dei ricorrenti costituisce ratio della decisione del Tribunale sulle opposizioni, senza che si possa dedurre la formazione di un giudicato implicito su una ragione argomentativa volta a respingere la richiesta difensiva di consentire ingresso alle domande depositate irritualmente agli amministratori (e da costoro, poi, veicolate al giudice delegato). 2.3. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si ripropone l'eccezione sollevata in sede di opposizione relativa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, in violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La norma in esame, già analizzata in precedenza, prevede espressamente che la notifica del decreto del giudice delegato avvenga da parte degli amministratori giudiziari, onerandoli alla notifica esclusiva del provvedimento del giudice. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 10 P.Q.Mt [OSCURATO:PERSONA] Sbrina fJmQnfe 11
Decreto Cassazione n. 12620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris