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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 05392/2024

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ricorso n. 19893/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Apollodoro n. 26,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],tramite l’Unione di [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 551/8/20 21 , depositata il 21 aprile2021. visto l’atto depositato in cancelleria l’11 maggio 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 19893/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Apollodoro n. 26,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],tramite l’Unione di [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 551/8/20 21 , depositata il 21 aprile2021. visto l’atto depositato in cancelleria l’11 maggio 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris