CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 30739/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10377/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè nei confrontidi AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 2416/2020 depositata il 09/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente vicenda processuale attiene al ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] impugnava estratto di ruolo (per € 15.567,86 concernente l’imposta di registro del 2007 e sanzioni) relativamente al quale contestava l’omessa notifica della cartella e la fondatezza della pretesa fiscale. 2. L’Agente della riscossione eccepiva a sua volta l’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella che, invece, assumeva ritualmente eseguita. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la notifica per difetto di prova della conformità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione a sostegno della ritualità della stessa e annullando di conseguenza la cartella. 4. L’Agenzia della Riscossione proponeva appello, ribadendo la validità della notifica e contestando la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello e confermava la decisione di prime cure. 5. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR, affidandosi a quattro motivi. 6. La contribuente resisteva, depositando controricorso. 7. L’altra intimata non depositava difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , la ricorrente lamenta la nullità della decisione impugnata per motivazione apparente, per violazione e falsa applicazione dell’art.132 2° comma n.4) c.p.c. e dell’art.36 del D. Lgs. 546/92 in relazione all’art.360 comma 1° n.4) c.p.c.; in sintesi, la ricorrente si duole che la CTR, senza neppur aver dato conto dei motivi di appello proposti dall’Agenzia, si sia limitata ad un acritico rinvio alla sentenza di primo grado senza esplicare le ragioni che hanno indotto al rigetto dell’impugnazione e alla conferma della decisione di prime cure, pronunziando, quindi, una decisione del tutto nulla in quanto fondata su argomentazioni di mera forma. 2. Con il secondo motivo, proposto subordinatamente al mancato accoglimento della prima censura, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver la CTR apoditticamente concluso per l’invalidità della notifica della cartella impugnata nonostante l’irritualità del disconoscimento da parte della contribuente della documentazione versata in giudizio dall'Agente della riscossione a sostegno della sua validità. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'inammissibilità originaria del ricorso proposto dalla contribuente a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c. e in relazione all'art. 360, co. 1^, n. 4, c.p.c.. In sintesi, l’Agente della Riscossione sostiene che, essendo stata la cartella di pagamento regolarmente notificata, il ricorso contro l'estratto di ruolo, depositato oltre il termine perentorio di 60 giorni, difettasse di interesse ad agire, poiché l'estratto di ruolo non èautonomamente impugnabile. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, co. 1^, nn. 3 e 4, c.p.c., per l'omessa proposizione di "motivi aggiunti" da parte della contribuente. Secondo l'Agente della Riscossione, la contribuente avrebbe dovuto contestare formalmente l'invalidità della notifica della cartella e il disconoscimento delle prove mediante la presentazione di motivi aggiunti, come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992. La mancata presentazione di tali motivi avrebbe precluso la possibilità di ampliare il tema del contendere, rendendo inammissibili le eccezioni sollevate in corso di giudizio. 5. Orbene, in ragione dello jus superveniens, costituito dall’art.12 comma 4 bis DPR 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), così come interpretato dalle SS.UU di questa Corte con la sentenza n.26283/2022 e, quindi, applicabile anche ai giudizi pendenti, occorre rilevare preliminarmente la carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. in capo alla contribuente all’impugnazione dell’estratto del ruolo, come dedotto n el terzo motivo (e comunque rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimità), con conseguente assorbimento degli altri, ancorchè siffatta carenza sia stata dedotta dalla ricorrente sulla base di una diversa ragione giuridica, ossia sulla scorta della pretesa corretta notificazione della cartella impugnata. Al riguardo, va evidenziato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, cit., "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura 'dinamica' che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio". Va altresì rammentato che C. Cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.. La contribuente non ha allegato, dinanzi a questa Corte, alcun concreto interesse, anche "medio tempore" sopravvenuto, ad impugnare l'estratto di ruolo, in relazione alle ipotesi pregiudizievoli tassativamente contemplate dal citato art.12 comma 4 bis, dalla lett.a) alla lett. f). Va ancora aggiunto che la pronuncia nel merito nei gradi precedenti non ha determinato, vertendosi di causa fondante del processo perché relativa alla sua stessa proponibilità, giudicato implicito di ammissibilità (Cass. SSUU n. 24172/25). Ne consegue l'inammissibilità "ex se" ed "ab origine" dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., come declinato dal citato art.12 comma 4 bis. Il terzo motivo va, pertanto, accolto sebbene sulla base della motivazione in diritto appena esposta. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri e, visto l’art.382 3 comma ultimo periodo c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità del ricorso originario. Valutato l'esito complessivo della lite in ragione dello ius superveniens, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito e di quello di legittimità. Per le stesse ragioni di sopravvenienza degli elementi decisori indicati, neppure sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario; compensa integralm