CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 42284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 19 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 10 marzo 2022, con la quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stato condannata, per il reato di cui agli artt. 99, primo e secondo comma, cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare le dichiarazioni annuali. Rilevato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'omessa motivazione relativamente all'insussistenza di riscontri circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato; che, in particolare, la ricorrente lamenta l'applicazione di presunzioni, consistenti negli accertamenti dell'Agenzia delle entrate e nelle deposizioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], quali unici elementi posti a fondamento del giudizio di conferma della sua responsabilità; che la stessa ricorrente ritiene non vi siano prove a supporto della sua condotta omissiva e del dolo specifico, in quanto non era obbligata alla presentazione della dichiarazione contributiva, mentre, al contrario, l'obbligo ricadeva sul dott. [OSCURATO:PERSONA] suo commercialista. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché le doglianze sono aspecifiche e prive di qualsivoglia riferimento chiaro in diritto; che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, l'accertamento induttivo svolto - i cui criteri di calcolo sono analiticamente esaminati (pagg. 5 e 6 della sentenza) e risultano rispondenti a logica - non è l'unica prova dei fatti, ma è corroborato nei suoi esiti dalle dichiarazioni testimoniali, dalla presenza di fatture emesse dall'imputata nonostante la chiusura della partita iva, dalla mancata indicazione delle precise generalità del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dall'assenza di deleghe a terzi; che, in particolare, la responsabilità penale della ricorrente risulta da controlli incrociati su conti correnti a lei riconducibili, per la presenza di movimenti privi di giustificazione e mai documentati - neanche su successiva richiesta degli organi accertatori - indice di una piena consapevolezza e volontà della finalità di evasione; che l'asserito affidamento a soggetti terzi delle incombenze fiscali, oltre essere non provato, è anche irrilevante, perché, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (ex plurimis, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere es