CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 36965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44H17 L291S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H10 D969T), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, v. Alberico II, n. 4; -ricorrenti - contro I.N.A.I.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato con gli stessi in Roma, v. IV novembre, n. 144, presso la sede legale della stessa INAIL; - controricorrente – nonché R.G.N. 24869/’18 U.P. 10/11/2022 Dismissione patrimonio immobiliare ex Inail –aggiudicazione di immobile -effetti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74C69 D969V), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 118; -controricorrente-ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova – Sezione I Civile, n. 837/2018(pubblicata il 21 maggio 2018 e notificata il 23 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale; lette le memorie dep ositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dai difensori dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 28 agosto 2013, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano: - che esso [OSCURATO:PERSONA] l mo aveva presentato offerta per l’acquisto dell’appartamento sito in Genova, alla v. Almeria n. 23 – int. 5 alla [OSCURATO:PERSONA] ed aveva ottenuto l’aggiudicazione con atto per notar Novara del 5 novembre 2004 per l’importo offerto di euro 108.001,00, indicando come beneficiario il figlio Roberto; - che aveva effettuato versamenti cauzionali ed ottenuto mutuo ipotecario dall’INAIL nella misura di euro 65.400,00, con trasmissione della bozza del contratto di compravendita e fissazione della data del rogito per il 30 novembre 2004; - che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’annullamento al TAR Liguria della suddetta aggiudicazione mediante ricorso accolto con sentenza n. 172/2006, poi riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2478/2011; -che, a seguito dell’emanazione della citata sentenza di primo grado (con riapertura delle operazioni di aggiudicazione), con atto dell’8 maggio 2006 a rogito notaio Novara l’immobile – ancorché la sentenza del TAR fosse stata appellata - era stato venduto dall’INAIL (rappresentante la [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA], quale nuova aggiudicataria; -che il citato notaio, a seguito della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, con atto integrativo del 28 dicembre 2012 del verbale d’asta, a seguito di istanza dell’INAIL del 6 dicembre antecedente, aveva attestato e confermato il verbale del 5 novembre 2004, mediante cui l’immobile era stato aggiudicato al [OSCURATO:PERSONA]; -che l’INAIL si era dichiarato disponibile ad ottemp erare alla predetta sentenza del Consiglio di Stato, ma che la [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di consegnare l’appartamento, assumendo di aver subito danni per effetto della condotta dell’INAIL; -che il verbale di aggiudicazione definitiva in favore di esso [OSCURATO:PERSONA] era idoneo a produrre, di per sé, l’effetto traslativo immediato dell’immobile oggetto dell’asta pubblica e che, in ogni caso, sussistevano le condizioni per l’emissione di sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c.; - tanto premesso, chiedevano all’adito Tribunale di accertare – nella rispettiva qualità - l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile in loro favore e, in subordine, pronunciare sentenza costitutiva di detto trasferimento ai sensi della citata norma e, conseguentemente, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell’immobile, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e ciò anche nei confronti dell’INAIL, ove si fosse opposta all’accoglimento della domanda. Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute. L’INAIL eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la insussistenza di legittimazione processuale quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], costituente società a responsabilità limitata con propri organi rappresentativi iscritti al CCIAA di Roma. La convenuta [OSCURATO:PERSONA] instava per il rigetto della domanda, sostenendo che, quale acquirente in buona fede, aveva comprato l’immobile libero da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, con conseguente applicabilità dell’art. 2652 c.c., e non era stata trascritta alcuna domanda del Roi antecedentemente al suo rogito e che, inoltre, non poteva applicarsi l’art. 2932 c.c., stante la previsione del disciplinare di gara della facoltà di [OSCURATO:PERSONA] di non dare corso alla vendita dopo l’aggiudicazione. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere adeguata indennità per le migliorie apportate all’immobile. Con ordinanza del 29 luglio 2013 il Tribunale adito respingeva la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, per carenza di legittimazione passivanei riguardi dell’INAIL e per sua infondatezza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico e provato che l’immobile, al momento della vendita in favore di quest’ultima, era di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e non essendo applicabile la disposizione di cui all’art. 43-bis, commi 2 e 12, del d.l. n. 207/2008, conv., con modif., nella legge n. 14/2009. In ogni caso, il citato Tribunale poneva in risalto che le domande proposte dai Roi non avrebbero potuto comunque trovare accoglimento e, in particolare, quella di accertamento dell’effetto traslativo del verbale di aggiudicazione, essendo esso escluso dall’art. 8 del disciplinare d’asta, e quella formulata ai sensi dell’art. 2932 c.c., essendo il bene di proprietà di un soggetto che non si era assunto alcun obbligo di trasferirlo. 2. Decidendo sull’appello formulato dagli attori soccombenti Roi, resistito da entrambe le parti appellate, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 837/2018 (pubblicata il 21 maggio 2018), rigettava nel merito il gravame, riformando la sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva condannato i Roi al pagamento delle spese giudiziali in favore della [OSCURATO:PERSONA], disponendone la compensazione, dichiarando, altresì, compensate anche quelle di appello. In primo luogo, il giudice di secondo grado dava atto che, con l’atto di appello, non era stata riproposta alcuna domanda nei confronti dell’INAIL e che rimaneva in discussione la sola domanda di cui all’art. 2932 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale aveva ritenuto estranea alla causa, escludendo la sua rappresentanza processuale da parte della convenuta INAIL. Esaminando i motivi di appello avanzati nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, che il giudice di primo grado aveva correttamente chiarito le ragioni per cui non erano applicabili nel caso di specie i commi 2 e 12 dell’art. 43 del citato d.l., non essendo l’immobile in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] né in corso di vendita alla data della legge di conversione del citato d.l., ma già compravenduto, e non essendosi, quindi, in presenza di ipotesi nelle quali erano previste la retrocessione all’INAIL e la sua successione nei rapporti in corso con la [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla invocata nullità dell’atto di vendita alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ligure osservava che la declaratoria di nullità non era stata oggetto di alcuna domanda e non era stata validamente citata in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava, inoltre, la Corte genovese, quanto al comportamento successivo ed all’atto integrativo dell’aggiudicazione al Roi, che essi non avrebbero potuto incidere sugli effetti del contratto di compravendita concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], essendosi perfezionato antecedentemente tra soggetti diversi. Accoglieva, infine, il motivo sulla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sussistendo giuste ragioni costituite dalla particolarità della situazione originata dal fatto che l’atto di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile al Roi con una sentenza del TAR, poi riformata all’esito del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. 3. Contro la menzionata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con distinti controricorsi dall’INAIL e dalla [OSCURATO:PERSONA] (con il quale, quest’ultima, ha anche formulato un motivo di ricorso incidentale). I difensori dei Roi e della [OSCURATO:PERSONA] hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt.2907, 2908 e 2909 c.c., nonché – anche in via subordinata – degli artt. 2930, 2931 e 2932 c.c. In particolare, con tale mezzo, i Roi hanno inteso confutare l’impugnata sentenza con la quale è stata rigettata la loro domanda, deducendo che la stessa si era basata sull’errato presupposto che l’acquisto dell’immobile e la sua trascrizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] erano avvenuti in un forza di un verbale di aggiudicazione divenuto invalido e privo di effetti in conseguenza della richiamata sentenza irrevocabile del Consiglio di Stato n. 2478/2011, con la quale era stata riformata quella di primo grado di accoglimento del TAR, senza, oltretutto, considerare che il verbale di aggiudicazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] era stato superato dal verbale di aggiudicazione dell’immobile a vantaggio di essi ricorrenti, in esecuzione del giudicato amministrativo, rendendo così nullo ed inefficace –ai sensi dell’art. 1418 c.c. – il precedente verbale di aggiudicazione rettificato, rispetto a quello originario, a favore della [OSCURATO:PERSONA] (non qualificabile come terza in buona fede rispetto all’INAIL e alla [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei loro riguardi), con il quale aveva trascritto il suo titolo di proprietà. I ricorrenti hanno, altresì, denunciato l’illegittimità della decisione di appello nella parte in cui, con essa, era stato escluso che il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico indetto da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l’effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso, con la conseguenza – nella fattispecie - che il verbale di aggiudicazione risultante dall’atto integrativo, predisposto dal notaio Novara del 28 dicembre 2012, del verbale d’asta relativo al lotto n. 21007, aveva già prodotto di per sé l’effetto traslativo del cespite immobiliare, univocamente identificato, oggetto della gara e che, perciò, la [OSCURATO:PERSONA] (la quale aveva, nel frattempo, con malafede e comunque accettando i relativi rischi, trascritto il suo atto di acquisto) avrebbe dovuto considerarsi detentrice illegittima dell’immobile stesso. 2. Con la second a censura i ricorrenti hanno lamentato – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione degli artt. 6 e 13, nonché dell’art. 1 – prot. n. 1 CEDU, oltre che dell’art. 112 del d.lgs. n. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo). A tal proposito i Roi hanno inteso sostenere che il rigetto delle loro domande, senza avere altra azione a disposizione – esclusa la possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza per ottenere l’acquisto dell’immobile e l’esecuzione del giudicato amministrativo nei confronti di una parte privata (tuttavia non esercitabile per difetto dei presupposti di legge) – per conseguire la proprietà dell’immobile ad essi regolarmente aggiudicato all’esito di un processo dinanzi al G.A. azionato dalla parte privata resistente in primo grado, in appello ed in revocazione, aveva configurato una violazione del diritto al giusto processo, ad un ricorso effettivo ed alla tutela della proprietà garantiti dalla CEDU. 3. Con l’unico suo motivo di ricorso incidentale la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che sussistessero le condizioni per disporre la compensazione delle spese giudiziali, ovvero eccezionali ragioni da ricondursi alla specificità della fattispecie esaminata. 4. Rileva il collegio che occorre esaminare, in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che lo stesso era stato formulato nei suoi confronti anche nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] e malgrado la sua carenza di legittimazione passiva – nella duplice qualità –fosse stata esclusa con la sentenza di primo grado, confermata sul punto con quella di secondo grado oggetto del presente ricorso per cassazione, senza che con quest’ultimo tale statuizione risulti essere stata confutata. Va, in proposito, osservato che, in effetti, dalla sentenza di appello emerge – senza alcuna contestazione da parte dei ricorrenti in proposito – che questi ultimi, quali appellanti, avevano implicitamente rinunciato alla proposizione di motivi nei confronti dell’INAIL, chiamata anche in proprio e che si era costituita solo in tale qualità, non avendo alcuna legittimazione sostanziale e/o processuale per rappresentare la [OSCURATO:PERSONA], pure in ogni caso da escludersi. Orbene, tale statuizione non risulta costituire oggetto del ricorso per cassazione, ragion per cui si è venuto a formare il giudicato sull’insussistenza della legittimazione passiva dell’INAIL, nella doppia qualità evocata nei gradi di merito. Ciò è avvalorato dalla circostanza che i ricorrenti -nell’esporre, con i due riportati motivi, le ragioni addotte a sostegno delle denunciate violazioni, tutte rivolte a confutare il mancato riconoscimento della proprietà in capo agli stessi dell’immobile conteso per effetto di una legittima aggiudicazione intervenuta in loro favore – hanno provveduto al loro svolgimento senza mettere in discussione il già dichiarato difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, anche in proprio, non avendo prospettato alcuna critica avverso tale statuizione. Pertanto, la decisione accertativa della carenza di legittimazione passiva sia dell’INAIL che della [OSCURATO:PERSONA] – come affermata con la sentenza di appello – è da ritenersi passata in giudicato e, quindi, non più costituente materia del contendere, poiché – come appena evidenziato - i motivi sono attinenti alle sole vicende riguardanti la doppia aggiudicazione del controverso immobile e, in particolare, la nullità e/o inefficacia di quella successivamente intervenuta in favore della [OSCURATO:PERSONA], di cui risulta dedotta la qualità di detentrice illegittima dell’immobile stesso (che si era rifiutato di consegnarlo ai Roi) all’atto della proposizione dell’azione, dalla medesima invece contestata sulla scorta delle vicende traslative interessanti l’immobile stesso, che – a suo avviso – avrebbero comprovato la legittimità del suo titolo. Pertanto, in ultima analisi, ogni questione sulla legittimazione passiva dell’INAIL e della [OSCURATO:PERSONA] è stata superata e definita con la sentenza di appello, investendo i motivi del ricorso per cassazione esclusivamente il rapporto sostanziale direttamente involgente i Roi e la [OSCURATO:PERSONA] riguardante il contrasto dei due relativi titoli di acquisto a seguito dell’aggiudicazione in tempi diversi dello stesso immobile e rispetto al quale i ricorrenti avevano, fin dall’inizio della causa, prospettato l’illegittimità dell’inerente detenzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], con il proporre le due richiamate domande di cui all’atto di citazione introduttivo. 5. Passando, quindi, all’esame del primo motivo del ricorso principale, il collegio ritiene che lo stesso è fondato per le ragioni che seguono. E’ opportuno, preliminarmente, ripercorrere sinteticamente lo svolgimento fattuale della complessa vicenda sottesa alle questioni di diritto in questa sede proposte. L’immobile (all’esito della procedura di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare dell’INAIL) oggetto di controversia era stato, in un primo momento, aggiudicato, a seguito di asta pubblica con verbale sostanziato in apposito atto notarile del 5 novembre 2004, al [OSCURATO:PERSONA] (che aveva indicato come beneficiario il figlio Roberto). Senonché, la [OSCURATO:PERSONA], esclusa dalla gara, aveva impugnato – ma per un asserito vizio meramente formale - dinanzi al competente TAR la citata aggiudicazione, che aveva accolto il relativo ricorso con sentenza n. 172/2006, a seguito della quale il notaio incaricato di procedere all’incanto, ne rinnovava, in data 27 marzo 2006, le operazioni e dichiarava aggiudicataria finale dell’immobile la [OSCURATO:PERSONA], la quale, di conseguenza, in data 8 maggio 2006, stipulava il correlato atto di compravendita con la [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come venditrice e in quella sede rappresentata in atti dall’INAIL (quale ente gestore della procedura di dismissione degli immobili anteriormente rientranti nel suo patrimonio). Tuttavia, la citata sentenza del TAR veniva riformata all’esito del giudizio di appello con la sentenza (passata in giudicato) n. 2478/2011 del Consiglio di Stato, per effetto della quale, quindi, veniva riconosciuta la validità e la legittimità della prima aggiudicazione in favore del Roi, ragion per cui il notaio incaricato della procedura dell’incanto redigeva – su richiesta dell’INAIL - apposito “atto integrativo” in data 28 dicembre 2012 del verbale d’asta relativo al lotto comprendente l’immobile oggetto di causa, con il quale era stato attestato e confermato il predetto verbale in data 5 novembre 2004, con cui il lotto era stato aggiudicato al [OSCURATO:PERSONA] per persona da nominare, poi indicata in [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, i Roi –con la proposta azione - avevano chiesto di accertare, in via principale, l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile in loro favore e, in subordine, pronunciare sentenza costitutiva di detto trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. (per la mancata stipula del contratto conseguente ed accessivo all’intervenuta aggiudicazione in favore del [OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell’immobile. Ciò posto, deve osservarsi che non è in discussione che il verbale di aggiudicazione in favore del [OSCURATO:PERSONA] seguito alla prima asta pubblica individuasse in modo determinato ed incontestato l’immobile oggetto della procedura, né un motivo del genere risulta essere stato posto dalla [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del ricorso poi avanzato dinanzi al TAR (formulato solo per far valere vizi formali nella presentazione della sua domanda di partecipazione all’asta), con la cui sentenza era stato accolto, ma che poi era stata riformata con la sentenza definitiva – divenuta irrevocabile - del Consiglio di Stato n. 2478/2011, mediante la quale – quindi – era st ata ristabilita sul piano giuridico la situazione riconducibile (quanto alla sua legittimità ed ai relativi effetti) alla prima aggiudicazione, tanto è vero che – proprio a seguito del giudicato amministrativo e su sollecitazione dell’INPS – il notaio, che aveva presieduto alle operazioni di asta, aveva proceduto ad attestare e confermare –con atto integrativo del 6.12.2012 - il precedente verbale di aggiudicazione del 5.11.2004 in favore del Roi. Di conseguenza, deve ritenersi che, essendosi prodotto l’effetto traslativo immediatamente in favore del [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza del primo atto di aggiudicazione in capo allo stesso all’esito della procedura di asta pubblica del 2004 con il riconoscimento della legittimità, validità ed efficacia dell’atto stesso per effetto dell’intervenuto definitivo giudicato amministrativo (come tale travolgente le vicende relative all’immobile “medio tempore” intervenute in favore della [OSCURATO:PERSONA], destinataria diretta degli effetti di tale giudicato, in conseguenza del quale era, infatti, rimasta accertata la sua qualità di detentrice dell’immobile senza idoneo titolo), la domanda dei Roi avrebbe dovuto essere accolta. A tal proposito è rilevante osservare – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio -come la c ondivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr., in generale, Cass. n. 11513/1997 e Cass. n. 8420/2000; in modo specifico v., invece, Cass. n. 14545/2009 e, da ultimo, Cass. n. 14592/2021) abbia chiarito che il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente identificato nel verbale stesso, circostanza, questa, pacifica nel caso di specie (diversamente, sarebbe accaduto ove il bene immobile fosse stato individuato soltanto in via approssimativa nel relativo bando e, conseguentemente, nel suddetto verbale, poiché l'effetto traslativo reale della vendita pubblica si sarebbe venuto a produrre, in virtù dell'art. 1376 c.c., solo al momento della stipula del susseguente rogito in favore dell'acquirente-aggiudicatario, in cui le parti avrebbero manifestato legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta ed integrale indicazione di tutti i suoi estremi). Né risulta ostativo a tale conclusione l’argomento (ritenuto –a torto - insuperabile con la sentenza di appello: v. pag. 11) – del riferimento al disposto dell’art. 8 del disciplinare d’asta (nonché all’art. 5.9 dello stesso), perché esso si rivolge ad eventuali condotte degli enti gestori importanti la sospensione o il differimento degli atti (e non degli effetti) della procedura, senza alcuna pretesa da parte degli offerenti od aggiudicatari. Non è emerso, però, che una tale iniziativa sia stata intrapresa dagli enti gestori, ma piuttosto che le successive vicende relative all’asta siano riconducibili, in via esclusiva, ad un’iniziativa giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA], conclusasi con un esito a lei definitivamente sfavorevole: e a seguito di ciò, infatti, erano sopravvenute la presa d’atto dell’INAIL e la sua sollecitazione a redigere il suddetto atto notarile (intervenuto il 28.12.2012) integrativo di conferma della validità e dell’efficacia del verbale d’asta e di aggiudicazione del 5.11.2004 in favore del [OSCURATO:PERSONA], per effetto della necessaria conformazione al giudicato amministrativo. Da tutto quanto esposto deriva che – in dipendenza d ella rimozione definitiva degli effetti della seconda aggiudicazione –si erano venute a verificare la reviviscenza di quelli riconoscibili al primo atto di aggiudicazione in favore del [OSCURATO:PERSONA] e la correlata caducazione degli effetti della seconda aggiudicazione (siccome divenuta riferibile ad un titolo invalido ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico) e del connesso atto di acquisto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] (ancorché trascritto), accollatasi i rischi di un possibile esito negativo (come, poi, accaduto) del giudizio amministrativo da lei intentato, che ha ripristinato la situazione che si era venuta a determinare al momento della prima aggiudicazione in favore del citato Roi, da ritenersi definitivamente valida, legittima ed efficace “ex tunc”, anche nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] per effetto di detto giudicato -come tale tenuto ad eseguirlo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. - e della conferma per atto pubblico intervenuta nel 2012, prima che venisse instaurato dai Roi il conseguente giudizio con ricorso ex art. 702-bis del 28 agosto 2013. E’, del resto, indiscutibile il principio per cui i provvedimenti giurisdizionali, per loro forza intrinseca, costituiscono un impedimento giuridico alla prosecuzione di attività ritenute illegittime, ma, ove vengano riformati con decisione poi divenuta irrevocabile, rideterminano, per equivalente forza intrinseca, la situazione giuridica originaria, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze del caso. 6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, da cui deriva l’assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso nonché del ricorso incidentale. Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che si uniformerà all’enunciato principio di diritto (in relazione all’esercitata pretesa dei ricorrenti principali diretta all’ottenimento della dichiarazione dell’avvenuto trasferimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] - che aveva indicato come beneficiario dell’asta il figlio Roberto - della proprietà dell’immobile sito in Genova, v. Almeria n. 23, int. 5, già di proprietà dell’INAIL, allo stesso aggiudicato a seguito di asta pubblica avvenuta in data 5 novembre 2004 e degli effetti dell’atto integrativo e confermativo per atto notar Novara in data 28 dicembre 2012). La suddetta Corte di rinvio provvederà anche a regolare le complessive spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di