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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20012/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –Controdall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 5676/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 3295/2015;Numero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5676 del 2019,pubblicata l’8 novembre 2019, ha riformato la pronuncia emessa dalTribunale del medesimo capoluogo ed ha accolto la domanda, promossadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente, voltaad ottenere il riconoscimento, nei confronti della INARCASSA - CassaNazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti LiberiProfessionisti (di seguito INARCASSA) del diritto a godere della pensionedi vecchiaia in base allo statuto della medesima Cassa, presso la quale eraiscritto a partire dal 21.4.1972, alla luce della norma transitoria checonsente di riconoscere il diritto alla pensione laddove si sia maturata unaanzianità minima di 20 anni.2.

Il professionista aveva svolto l’attività di architetto dal 21 aprile al31 luglio 1972, versando il contributo sia per l’anno 1972 che per l’anno1973; successivamente, dall’1 ottobre 1973 al 31 dicembre 1992, erastato assunto, quale pubblico dipendente, presso la Soprintendenza per ibeni archeologici di Napoli e Caserta.3.

Titolare di pensione INPS sin dal 1° gennaio 1993, avendo maturatoil requisito anagrafico e quello contributivo, il 6 luglio 2012, avevainoltrato domanda di pensione di vecchiaia presso l’INARCASSA,avvalendosi della norma transitoria di cui all’art. 42 dello Statuto, chericonosce a coloro i quali, compiuti i sessantacinque anni di età ed iscrittiall’INARCASSA anteriormente al 29 gennaio 1981, di conservare il diritto amaturare la pensione di vecchiaia con una anzianità di soli venti anni(inferiore a quella di trent’anni prevista a regime).4.

La Corte territoriale, con la sentenza gravata, ha riconosciuto ildiritto alla pensione alla luce della normativa transitoria, contenutaNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026nell’art. 25, comma 7 della l. n. 6 del 1981, secondo cui il diritto ad avereuna pensione di vecchiaia, con l’anzianità minima di 20 anni, deve esserericonosciuto a coloro i quali, alla data di entrata in vigore, fossero iscrittialla cassa.

Il dettato della disposizione, secondo quanto evidenziato dallaCorte territoriale, faceva riferimento alla sua iscrizione a quella data qualeevento in sé, non già in una prospettiva dinamica o in via di svolgimento,così da non richiedere la permanenza della stessa iscrizione alla data dientrata in vigore della medesima legge.

Quanto poi all’utilizzo, a tal fine,dell’accredito figurativo per il servizio di leva svolto, la Corte territoriale haosservato che durante il servizio di leva il professionista non aveva svoltoalcuna attività e dunque non vi era alcuna sovrapposizione rispetto acontributi versati ad altro titolo.

Quanto infine alla cancellazionedell’iscrizione, operata attraverso provvedimenti non impugnati, la Corteha osservato come la circostanza che l’INARCASSA avesse inviato alprofessionista una raccomandata nella quale aveva rilevato di non potercomputare il periodo in questione, raccomandata alla quale il Federico nonaveva risposto e che si era perfezionata per compiuta giacenza, nonassumeva alcun rilievo, dovendosi attribuire rilievo preminente allaricostruzione del dato normativo secondo cui l’unica condizione necessariaper usufruire della pensione sulla base dei soli 20 anni è rappresentatadalla iscrizione anteriore alla entrata in vigore della l. n. 6 del 1981.5.

INARCASSA ha impugnato la predetta sentenza articolando, nelproprio ricorso, tre motivi di censura.6. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso con il quale, evidenziandonel’infondatezza, chiede il rigetto dei profili di censura.7.

Entrambe le parti, con memorie depositate in prossimitàdell’udienza, hanno insistito nelle proprie richieste.8.

Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/20269.

All’esito dell’adunanza camerale, fissata per la trattazione delricorso, il Collegio ha indicato il termine di sessanta giorni per il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

INARCASSA lamenta, nell’ambito del primo motivo di ricorso,formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo corrispondente alla mancata iscrizione del Federico adINARCASSA in periodo utile al conseguimento del beneficio previdenziale.Secondo la ricorrente il professionista risulta essere stato iscritto il21.4.1972 e poi cancellato, essendosi iscritto solo successivamente, il 1°gennaio 1993; la Corte avrebbe errato nel ritenere integrato il predettorequisito non risultando periodi di iscrizione anteriori al 29 gennaio 1981.Evidenzia inoltre che, quantunque iscritto in data 21.4.1972 ilprofessionista aveva perfezionato l’iscrizione, con il versamento dellarelativa contribuzione, solo il 14 agosto 1972, con il pagamento delcontributo avvenuto in un periodo nel quale svolgeva il servizio militare eche, pertanto, non era computabile ai fini della iscrizione alla cassa.2.

Con la seconda doglianza, formulata ai sensi dell’art. 360, n. 3c.p.c., in relazione agli articoli 25, comma 7, l. n. 6 del 1981 e 2, comma10 del d.P.R. n. 301 del 1975 nonché artt. 2 e 3 Cost., la ricorrenteevidenzia come la legge n. 6 del 1981, nell’innovare il precedente sistema,disciplinato dalla l. n. 179 del 1958 e dal d.P.R. n. 301 del 1975, inrelazione al requisito del trattamento pensionistico, abbia spostato atrent’anni il limite per il conseguimento della pensione.

Con disposizionetransitoria, tuttavia, l’art. 25, comma 7 della medesima l. n. 6 del 1981,ha previsto che gli “iscritti alla Cassa in data anteriore” alla sua entrata invigore “conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l’anzianitàminima di venti anni”.

Il dato normativo, secondo la ricorrente, dovrebbeessere letto nel senso di imporre, per il conseguimento del predettodiritto, l’avvenuta maturazione del ventennio previsto, in data antecedenteNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’entrata in vigore della normativa, ovvero la presenza di una iscrizionecontinuativa alla Cassa, dal momento dell’entrata in vigore della nuovadisciplina ed anche oltre.

La natura di favore della previsione dovrebbecondurre, secondo la parte ricorrente, ad una lettura della disposizione insenso restrittivo, rispetto alle quali, del resto, concorrerebbero esigenze diequilibrio finanziario.3.

Nel terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1385 c.c., 149 c.p.c. e l. n. 890del 1982.

L’istituto rileva di aver periodicamente inviato al ricorrente unasintesi della sua posizione contributiva ove non era conteggiato il periodoin questione, invitandolo espressamente, laddove avesse elementi insenso contrario, a sollecitare una rettifica del sistema. [OSCURATO:PERSONA], nonavendo mai sollecitato alcuna rettifica, aveva prestato acquiescenza alcomputo dei contributi compiuto dalla Inarcassa così impedendo lavalutazione del predetto periodo ai fini della maturazione dell’anzianitàcontributiva richiesta dalla disposizione.4.

Il primo motivo è inammissibile.5.

Deve preliminarmente rilevarsi come la Corte territoriale abbiaricostruito nella motivazione le modalità di iscrizione del controricorrentealla Cassa a partire dal 21 aprile 1972, avendo lo stesso svolto, senzasovrapposizione di periodi con altra attività, la professione di architetto dal21 aprile al 31 luglio 1972, versando la contribuzione prevista sia perl’anno 1972 che per il 1973, senza aver svolto una doppia attivitàlavorativa, atteso che a partire dal 1° agosto 1972, lo stesso iniziava asvolgere il servizio militare.6.

La Corte ha, altresì, osservato come alla luce di tale ricostruzione,rispetto alla quale risultava priva di rilievo la circostanza del versamentodei contributi solo il 14 agosto 1972, dovesse essere consideratoirrilevante, al fine di ritenere non integrato il requisito contributivoanteriore al 1981, lo svolgimento del servizio di leva posto che lo stessoNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026non risultava contemporaneamente iscritto ad alcuna altra forma diprevidenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavorosubordinato, instauratosi solo successivamente.7.

A fronte di tale articolata ricostruzione del presupposto di fatto, lasentenza impugnata, lungi dall’omettere l’esame di tale aspetto, hadunque provveduto a ricostruire, in maniera esaustiva ed articolata, sial’intervenuta iscrizione da parte del Federico sia il versamento deicontributi, così integrando il requisito di anzianità contributiva richiestodalla disposizione.8.

Ciò premesso, deve rilevarsi l’inammissibilità delle modalità diformulazione del ricorso, nel quale ad una generica contestazionedell’aspetto censurato il ricorrente non allega, anche mediante il richiamoa diverse ricostruzioni del dato probatorio emerso agli atti, alcuna diversaricostruzione degli elementi valutati dalla Corte territoriale.9.

D’altro canto, deve osservarsi come in tema di ricorso percassazione, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. adopera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7agosto 2012, n. 134, si è osservato come la ricostruzione del fatto operatadai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando lamotivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistentinell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loromanifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi odobiettivamente incomprensibili (Cass. Sez. 6, 9/06/2014, n. 12928, Rv.631150-01).10.

In definitiva, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» delsindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile incassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellaNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (tra le tante, Cass. Sez.1, 3/03/2022, n. 7090, Rv. 664120-01, in motivazione; Cassazione civileSez.

Un., 22/09/2014, n.19881, non massimata).11.

Rilevata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, deve ritenersiinvece infondato il secondo motivo di ricorso con il quale INARCASSApropugna una lettura del dettato normativo nel senso che lo stessoimporrebbe, per il conseguimento del diritto vantato dal professionista, lapresenza di una iscrizione continuativa alla Cassa, dal momentodell’entrata in vigore della nuova disciplina ed anche oltre.12.

Anche recentemente questa Corte ha evidenziato come, ai fini dellaconservazione del diritto alla pensione di vecchiaia con il regime piùfavorevole di cui all’art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981, rileva il merofatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata invigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa ocon versamento di contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia inbase al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso aqualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico-sistematico,non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo dellaragionevolezza che impone di non discriminare situazioni tra di loroequiparabili sul piano della tutelabilità. (v.

Cass., sez.

L., n. 2670 del04/02/2021, Rv. 660340-01).13.

È noto che nel sistema della L. 4 marzo 1958, n. 179, istituiva dellaCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gliArchitetti, era ammessa l'iscrizione contestuale alla Cassa e ad altra formaNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026di previdenza obbligatoria in correlazione, rispettivamente, con lapossibilità legale di esercizio della libera professione e con l'esplicazionenel medesimo tempo di altra attività professionale; gli iscritti alla Cassache fossero già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoriaavevano diritto ad una riduzione del contributo individuale, ma potevanopretendere dalla Cassa soltanto un trattamento integrativo, ove iltrattamento erogato dall'altro ente previdenziale "in dipendenza del lavoroprestato nel periodo di iscrizione alla Cassa" fosse inferiore a quellostabilito dalla Cassa stessa per i propri iscritti, e, comunque, ad untrattamento corrispondente ai soli versamenti individuali (L. n. 179 del1958, art. 4 e art. 23, comma 2, e D.P.R. 31 marzo 1961, n. 521, art.16).14.

L’ammissibilità della doppia contemporanea iscrizione venne acessare dal 1° gennaio 1972 per effetto dalla L. 11 novembre 1971 n.1046, la quale, recando modifiche ed integrazioni alla legge del 1958,confermò come requisito di iscrizione alla Cassa la mera possibilità legaledi esercizio della libera professione, ma escluse con l'indicata decorrenzal'iscrizione stessa quando il professionista fosse iscritto ad altre forme diprevidenza obbligatorie “in dipendenza di un rapporto di lavorosubordinato o comunque di altra attività esercitata” (art. 2), con laconseguente abrogazione delle disposizioni della L. del 1958, art. 4 intema di trattamento integrativo (art. 3).15.

La suddetta L. n. 1046 del 1971 dettò però, con l’art. 6, disposizionidi diritto transitorio per definire la sorte di quei ridotti versamenti che nonavessero dato luogo a liquidazione di pensione, prevedendone, adecorrere dal 1° gennaio 1972, la restituzione ai professionisti, con lamaggiorazione degli interessi legali maturati, o, in alternativa, sudomanda da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, l'accantonamento ai finidella corresponsione del trattamento pensionistico nella misura stabilitadalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata inNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026vigore della stessa legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli annidi contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971.16.

Sull'assunto che la sua posizione rientri fra quelle contemplate dalcomma settimo del suddetto articolo 25, il Federico ha in origine formulatoall’INARCASSA domanda di pensione di vecchiaia, ritenendo che dovessetrovare applicazione, anche per coloro i quali hanno optato perl’accantonamento della contribuzione ridotta versata a suo tempo, ilrequisito contributivo minimo ventennale contemplato dalla previgentenormativa.17.

A questo proposito va richiamato quanto osservato da questa Corte(v.

Cass. n. 5571 del 2009 e successivamente Cass. n. 6922 del 2010; n.8892 del 2010).18.

Si è in tali pronunce osservato che la l. 3 gennaio 1981, n. 6,applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che integra emodifica le disposizioni contenute nella L. 4 marzo 1958 n. 179, istitutivadella cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, neidecreti presidenziali attuativi della stessa e nella L. 11 novembre 1971 n.1046, ha innovato rispetto alla disciplina precedente (secondo la quale,alla stregua di quanto disposto alla L. n. 179 del 1958, art. 5 l'anzianitàcontributiva minima utile per la pensione di vecchiaia era indicata in ventianni).19.

Si è stabilito, dunque, con riferimento alle pensioni di vecchiaia chematurano dal 1° gennaio 1983 (art. 25, comma 1 della Legge), che "Lapensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione..."; l'art. 25 della medesima legge detta poi alcune disposizioni transitoriedirette a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgentedisciplina, tra le quali interessa il presente giudizio quella di cui al settimocomma, del seguente tenore: "Gli iscritti alla Cassa in data anterioreNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026all'entrata in vigore della presente Legge conservano il diritto: 1) allapensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni ...".20.

La parte ricorrente ritiene che la disposizione non sia applicabile alcaso in esame in quanto, per la sua applicazione, sarebbe necessaria nonsolo l'iscrizione al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, il29 gennaio 1981, ma anche che tali iscritti avessero già maturato il dirittoalla pensione di vecchiaia secondo la previgente disciplina entro il primogennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n.6/1981 ovvero che assicurassero una continuità di iscrizione anchesuccessiva.21.

Si evidenzia che la combinazione dei termini "iscritti alla Cassa" e"conservano" utilizzati dalla stessa disposizione in esame sarebbechiaramente indicativa di un ambito di riferimento esclusivo aiprofessionisti che erano già iscritti alla Inarcassa al momento dell'entratain vigore della legge di modifica e che avessero già maturato il diritto apensione.22.

Senonché, come già affermato da Cass. n. 5571/2009 sopra citata,appare semmai significativo l'uso della locuzione "iscritti ... in dataanteriore all'entrata in vigore della presente legge" invece di quella "dadata anteriore ...", essendo la prima indicativa del riferimento ad unmomento singolo all'interno di un periodo segnato dal termine finale dellaentrata in vigore della legge mentre la seconda potrebbe assumere unsignificato di continuità a partire da una determinata data e fino a quelladell'entrata in vigore della legge, per questa via introducendo il requisitodella costanza della iscrizione a tale ultima data.23.

Al dato testuale, significativo pertanto di un ambito delladisposizione transitoria esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione alla Cassa indata precedente alla entrata in vigore della Legge, compreso il caso di noncontinuità di tale iscrizione o di non attualità della stessa al momentoNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'entrata in vigore della legge, vanno associate considerazioni di ordinelogico-sistematico.24.

Anzitutto, con riferimento alla necessità di continuità fino alla data diefficacia della legge, va rilevato come nel precedente comma 6 delmedesimo articolo di legge, laddove il legislatore ha inteso legare, connorma transitoria, la conservazione di una determinata disciplinaprecedente alla iscrizione continuativa alla cassa a partire da una certadata, lo ha detto esplicitamente, usando l'avverbio "continuativamente",che invece non viene usato nel comma in esame.25.

Si è pure valutato non giustificabile, sul piano della razionalità dellalegge e quindi ai sensi dell'art. 3 Cost., una differenziazione di trattamentotra chi sia stato iscritto per diciannove anni alla Cassa fino al 28 gennaio1981, cancellandosi dal 29 per iscriversi di nuovo il 2 febbraio 1981 e chisi iscriva per la prima volta il 1° gennaio 1981, proseguendo nell'iscrizioneanche oltre l'entrata in vigore della legge medesima.26.

Viceversa, l'interpretazione della norma di legge emergente dal testodella stessa, come sopra indicato, consente di parificare, nel bene e nelmale, situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità; il pianotestuale concorre pertanto con quello logico-sistematico nel sostenere unalettura della norma di legge in esame nel senso indicato, come taleapplicabile al fatto rappresentato in giudizio, (vedi Cass. 17 aprile 1989 n.1818).27.

Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.28.

Nell’ambito della predetta censura la ricorrente, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c. si duole dell’inosservanza della disciplina in tema diperfezionamento della raccomandata, inviata da Inarcassa e checonteneva una sintesi della sua posizione contributiva nella quale nonrisultava conteggiato il periodo in contestazione, con anche l’invito aformulare, ove lo ritenesse, una rettifica; la Corte ha errato nel nonritenere in tal modo perfezionato una condotta di acquiescenza da parteNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026del Federico e conseguentemente prescritto il diritto di quest’ultimo altrattamento previdenziale privilegiato.29.

Il motivo è innanzi tutto inammissibile.30.

La censura, che muove dal presupposto della intervenutamaturazione di una acquiescenza rispetto ad una missiva inviata alprecludendo l’illustrazione del presupposto fattuale del motivo di censura.Si tratta di lacuna la quale, nella misura in cui impedisce di valutarne ilcontenuto, preclude qualsivoglia valutazione circa la possibilità di31.

D’altro canto, l’acquiescenza può essere invocata solo allorquandol’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inmaniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effettigiuridici di una pronuncia o di una dichiarazione unilaterale, e che sianoassolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dei rimedi previstidall’ordinamento.

Nel caso di specie, a fronte della mancatarappresentazione del contenuto della missiva inviata e della prova delpervenimento di siffatta comunicazione al ricorrente (circostanza anziesclusa dal giudice di merito e non contestata), il mero silenzio fornito dalrequisito corrispondente contributivo richiesto per il trattamentoprevidenziale invocato dal professionista.32.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Segue per legge lacondanna della parte ricorrente al pagamento delle spese relative algiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredel controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre euro 200 per esborsi, oltre a spese generali edaccessori come per legge.Numero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –Controdall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 5676/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 3295/2015;Numero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5676 del 2019,pubblicata l’8 novembre 2019, ha riformato la pronuncia emessa dalTribunale del medesimo capoluogo ed ha accolto la domanda, promossadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente, voltaad ottenere il riconoscimento, nei confronti della INARCASSA - CassaNazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti LiberiProfessionisti (di seguito INARCASSA) del diritto a godere della pensionedi vecchiaia in base allo statuto della medesima Cassa, presso la quale eraiscritto a partire dal 21.4.1972, alla luce della norma transitoria checonsente di riconoscere il diritto alla pensione laddove si sia maturata unaanzianità minima di 20 anni.2. Il professionista aveva svolto l’attività di architetto dal 21 aprile al31 luglio 1972, versando il contributo sia per l’anno 1972 che per l’anno1973; successivamente, dall’1 ottobre 1973 al 31 dicembre 1992, erastato assunto, quale pubblico dipendente, presso la Soprintendenza per ibeni archeologici di Napoli e Caserta.3. Titolare di pensione INPS sin dal 1° gennaio 1993, avendo maturatoil requisito anagrafico e quello contributivo, il 6 luglio 2012, avevainoltrato domanda di pensione di vecchiaia presso l’INARCASSA,avvalendosi della norma transitoria di cui all’art. 42 dello Statuto, chericonosce a coloro i quali, compiuti i sessantacinque anni di età ed iscrittiall’INARCASSA anteriormente al 29 gennaio 1981, di conservare il diritto amaturare la pensione di vecchiaia con una anzianità di soli venti anni(inferiore a quella di trent’anni prevista a regime).4. La Corte territoriale, con la sentenza gravata, ha riconosciuto ildiritto alla pensione alla luce della normativa transitoria, contenutaNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026nell’art. 25, comma 7 della l. n. 6 del 1981, secondo cui il diritto ad avereuna pensione di vecchiaia, con l’anzianità minima di 20 anni, deve esserericonosciuto a coloro i quali, alla data di entrata in vigore, fossero iscrittialla cassa. Il dettato della disposizione, secondo quanto evidenziato dallaCorte territoriale, faceva riferimento alla sua iscrizione a quella data qualeevento in sé, non già in una prospettiva dinamica o in via di svolgimento,così da non richiedere la permanenza della stessa iscrizione alla data dientrata in vigore della medesima legge. Quanto poi all’utilizzo, a tal fine,dell’accredito figurativo per il servizio di leva svolto, la Corte territoriale haosservato che durante il servizio di leva il professionista non aveva svoltoalcuna attività e dunque non vi era alcuna sovrapposizione rispetto acontributi versati ad altro titolo. Quanto infine alla cancellazionedell’iscrizione, operata attraverso provvedimenti non impugnati, la Corteha osservato come la circostanza che l’INARCASSA avesse inviato alprofessionista una raccomandata nella quale aveva rilevato di non potercomputare il periodo in questione, raccomandata alla quale il Federico nonaveva risposto e che si era perfezionata per compiuta giacenza, nonassumeva alcun rilievo, dovendosi attribuire rilievo preminente allaricostruzione del dato normativo secondo cui l’unica condizione necessariaper usufruire della pensione sulla base dei soli 20 anni è rappresentatadalla iscrizione anteriore alla entrata in vigore della l. n. 6 del 1981.5. INARCASSA ha impugnato la predetta sentenza articolando, nelproprio ricorso, tre motivi di censura.6. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso con il quale, evidenziandonel’infondatezza, chiede il rigetto dei profili di censura.7. Entrambe le parti, con memorie depositate in prossimitàdell’udienza, hanno insistito nelle proprie richieste.8. Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/20269. All’esito dell’adunanza camerale, fissata per la trattazione delricorso, il Collegio ha indicato il termine di sessanta giorni per il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. INARCASSA lamenta, nell’ambito del primo motivo di ricorso,formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo corrispondente alla mancata iscrizione del Federico adINARCASSA in periodo utile al conseguimento del beneficio previdenziale.Secondo la ricorrente il professionista risulta essere stato iscritto il21.4.1972 e poi cancellato, essendosi iscritto solo successivamente, il 1°gennaio 1993; la Corte avrebbe errato nel ritenere integrato il predettorequisito non risultando periodi di iscrizione anteriori al 29 gennaio 1981.Evidenzia inoltre che, quantunque iscritto in data 21.4.1972 ilprofessionista aveva perfezionato l’iscrizione, con il versamento dellarelativa contribuzione, solo il 14 agosto 1972, con il pagamento delcontributo avvenuto in un periodo nel quale svolgeva il servizio militare eche, pertanto, non era computabile ai fini della iscrizione alla cassa.2. Con la seconda doglianza, formulata ai sensi dell’art. 360, n. 3c.p.c., in relazione agli articoli 25, comma 7, l. n. 6 del 1981 e 2, comma10 del d.P.R. n. 301 del 1975 nonché artt. 2 e 3 Cost., la ricorrenteevidenzia come la legge n. 6 del 1981, nell’innovare il precedente sistema,disciplinato dalla l. n. 179 del 1958 e dal d.P.R. n. 301 del 1975, inrelazione al requisito del trattamento pensionistico, abbia spostato atrent’anni il limite per il conseguimento della pensione. Con disposizionetransitoria, tuttavia, l’art. 25, comma 7 della medesima l. n. 6 del 1981,ha previsto che gli “iscritti alla Cassa in data anteriore” alla sua entrata invigore “conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l’anzianitàminima di venti anni”. Il dato normativo, secondo la ricorrente, dovrebbeessere letto nel senso di imporre, per il conseguimento del predettodiritto, l’avvenuta maturazione del ventennio previsto, in data antecedenteNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’entrata in vigore della normativa, ovvero la presenza di una iscrizionecontinuativa alla Cassa, dal momento dell’entrata in vigore della nuovadisciplina ed anche oltre. La natura di favore della previsione dovrebbecondurre, secondo la parte ricorrente, ad una lettura della disposizione insenso restrittivo, rispetto alle quali, del resto, concorrerebbero esigenze diequilibrio finanziario.3. Nel terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1385 c.c., 149 c.p.c. e l. n. 890del 1982. L’istituto rileva di aver periodicamente inviato al ricorrente unasintesi della sua posizione contributiva ove non era conteggiato il periodoin questione, invitandolo espressamente, laddove avesse elementi insenso contrario, a sollecitare una rettifica del sistema. [OSCURATO:PERSONA], nonavendo mai sollecitato alcuna rettifica, aveva prestato acquiescenza alcomputo dei contributi compiuto dalla Inarcassa così impedendo lavalutazione del predetto periodo ai fini della maturazione dell’anzianitàcontributiva richiesta dalla disposizione.4. Il primo motivo è inammissibile.5. Deve preliminarmente rilevarsi come la Corte territoriale abbiaricostruito nella motivazione le modalità di iscrizione del controricorrentealla Cassa a partire dal 21 aprile 1972, avendo lo stesso svolto, senzasovrapposizione di periodi con altra attività, la professione di architetto dal21 aprile al 31 luglio 1972, versando la contribuzione prevista sia perl’anno 1972 che per il 1973, senza aver svolto una doppia attivitàlavorativa, atteso che a partire dal 1° agosto 1972, lo stesso iniziava asvolgere il servizio militare.6. La Corte ha, altresì, osservato come alla luce di tale ricostruzione,rispetto alla quale risultava priva di rilievo la circostanza del versamentodei contributi solo il 14 agosto 1972, dovesse essere consideratoirrilevante, al fine di ritenere non integrato il requisito contributivoanteriore al 1981, lo svolgimento del servizio di leva posto che lo stessoNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026non risultava contemporaneamente iscritto ad alcuna altra forma diprevidenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavorosubordinato, instauratosi solo successivamente.7. A fronte di tale articolata ricostruzione del presupposto di fatto, lasentenza impugnata, lungi dall’omettere l’esame di tale aspetto, hadunque provveduto a ricostruire, in maniera esaustiva ed articolata, sial’intervenuta iscrizione da parte del Federico sia il versamento deicontributi, così integrando il requisito di anzianità contributiva richiestodalla disposizione.8. Ciò premesso, deve rilevarsi l’inammissibilità delle modalità diformulazione del ricorso, nel quale ad una generica contestazionedell’aspetto censurato il ricorrente non allega, anche mediante il richiamoa diverse ricostruzioni del dato probatorio emerso agli atti, alcuna diversaricostruzione degli elementi valutati dalla Corte territoriale.9. D’altro canto, deve osservarsi come in tema di ricorso percassazione, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. adopera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7agosto 2012, n. 134, si è osservato come la ricostruzione del fatto operatadai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando lamotivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistentinell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loromanifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi odobiettivamente incomprensibili (Cass. Sez. 6, 9/06/2014, n. 12928, Rv.631150-01).10. In definitiva, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellaNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (tra le tante, Cass. Sez.1, 3/03/2022, n. 7090, Rv. 664120-01, in motivazione; Cassazione civileSez. Un., 22/09/2014, n.19881, non massimata).11. Rilevata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, deve ritenersiinvece infondato il secondo motivo di ricorso con il quale INARCASSApropugna una lettura del dettato normativo nel senso che lo stessoimporrebbe, per il conseguimento del diritto vantato dal professionista, lapresenza di una iscrizione continuativa alla Cassa, dal momentodell’entrata in vigore della nuova disciplina ed anche oltre.12. Anche recentemente questa Corte ha evidenziato come, ai fini dellaconservazione del diritto alla pensione di vecchiaia con il regime piùfavorevole di cui all’art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981, rileva il merofatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata invigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa ocon versamento di contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia inbase al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso aqualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico-sistematico,non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo dellaragionevolezza che impone di non discriminare situazioni tra di loroequiparabili sul piano della tutelabilità. (v. Cass., sez. L., n. 2670 del04/02/2021, Rv. 660340-01).13. È noto che nel sistema della L. 4 marzo 1958, n. 179, istituiva dellaCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gliArchitetti, era ammessa l'iscrizione contestuale alla Cassa e ad altra formaNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026di previdenza obbligatoria in correlazione, rispettivamente, con lapossibilità legale di esercizio della libera professione e con l'esplicazionenel medesimo tempo di altra attività professionale; gli iscritti alla Cassache fossero già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoriaavevano diritto ad una riduzione del contributo individuale, ma potevanopretendere dalla Cassa soltanto un trattamento integrativo, ove iltrattamento erogato dall'altro ente previdenziale "in dipendenza del lavoroprestato nel periodo di iscrizione alla Cassa" fosse inferiore a quellostabilito dalla Cassa stessa per i propri iscritti, e, comunque, ad untrattamento corrispondente ai soli versamenti individuali (L. n. 179 del1958, art. 4 e art. 23, comma 2, e D.P.R. 31 marzo 1961, n. 521, art.16).14. L’ammissibilità della doppia contemporanea iscrizione venne acessare dal 1° gennaio 1972 per effetto dalla L. 11 novembre 1971 n.1046, la quale, recando modifiche ed integrazioni alla legge del 1958,confermò come requisito di iscrizione alla Cassa la mera possibilità legaledi esercizio della libera professione, ma escluse con l'indicata decorrenzal'iscrizione stessa quando il professionista fosse iscritto ad altre forme diprevidenza obbligatorie “in dipendenza di un rapporto di lavorosubordinato o comunque di altra attività esercitata” (art. 2), con laconseguente abrogazione delle disposizioni della L. del 1958, art. 4 intema di trattamento integrativo (art. 3).15. La suddetta L. n. 1046 del 1971 dettò però, con l’art. 6, disposizionidi diritto transitorio per definire la sorte di quei ridotti versamenti che nonavessero dato luogo a liquidazione di pensione, prevedendone, adecorrere dal 1° gennaio 1972, la restituzione ai professionisti, con lamaggiorazione degli interessi legali maturati, o, in alternativa, sudomanda da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, l'accantonamento ai finidella corresponsione del trattamento pensionistico nella misura stabilitadalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata inNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026vigore della stessa legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli annidi contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971.16. Sull'assunto che la sua posizione rientri fra quelle contemplate dalcomma settimo del suddetto articolo 25, il Federico ha in origine formulatoall’INARCASSA domanda di pensione di vecchiaia, ritenendo che dovessetrovare applicazione, anche per coloro i quali hanno optato perl’accantonamento della contribuzione ridotta versata a suo tempo, ilrequisito contributivo minimo ventennale contemplato dalla previgentenormativa.17. A questo proposito va richiamato quanto osservato da questa Corte(v. Cass. n. 5571 del 2009 e successivamente Cass. n. 6922 del 2010; n.8892 del 2010).18. Si è in tali pronunce osservato che la l. 3 gennaio 1981, n. 6,applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che integra emodifica le disposizioni contenute nella L. 4 marzo 1958 n. 179, istitutivadella cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, neidecreti presidenziali attuativi della stessa e nella L. 11 novembre 1971 n.1046, ha innovato rispetto alla disciplina precedente (secondo la quale,alla stregua di quanto disposto alla L. n. 179 del 1958, art. 5 l'anzianitàcontributiva minima utile per la pensione di vecchiaia era indicata in ventianni).19. Si è stabilito, dunque, con riferimento alle pensioni di vecchiaia chematurano dal 1° gennaio 1983 (art. 25, comma 1 della Legge), che "Lapensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione..."; l'art. 25 della medesima legge detta poi alcune disposizioni transitoriedirette a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgentedisciplina, tra le quali interessa il presente giudizio quella di cui al settimocomma, del seguente tenore: "Gli iscritti alla Cassa in data anterioreNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026all'entrata in vigore della presente Legge conservano il diritto: 1) allapensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni ...".20. La parte ricorrente ritiene che la disposizione non sia applicabile alcaso in esame in quanto, per la sua applicazione, sarebbe necessaria nonsolo l'iscrizione al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, il29 gennaio 1981, ma anche che tali iscritti avessero già maturato il dirittoalla pensione di vecchiaia secondo la previgente disciplina entro il primogennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n.6/1981 ovvero che assicurassero una continuità di iscrizione anchesuccessiva.21. Si evidenzia che la combinazione dei termini "iscritti alla Cassa" e"conservano" utilizzati dalla stessa disposizione in esame sarebbechiaramente indicativa di un ambito di riferimento esclusivo aiprofessionisti che erano già iscritti alla Inarcassa al momento dell'entratain vigore della legge di modifica e che avessero già maturato il diritto apensione.22. Senonché, come già affermato da Cass. n. 5571/2009 sopra citata,appare semmai significativo l'uso della locuzione "iscritti ... in dataanteriore all'entrata in vigore della presente legge" invece di quella "dadata anteriore ...", essendo la prima indicativa del riferimento ad unmomento singolo all'interno di un periodo segnato dal termine finale dellaentrata in vigore della legge mentre la seconda potrebbe assumere unsignificato di continuità a partire da una determinata data e fino a quelladell'entrata in vigore della legge, per questa via introducendo il requisitodella costanza della iscrizione a tale ultima data.23. Al dato testuale, significativo pertanto di un ambito delladisposizione transitoria esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione alla Cassa indata precedente alla entrata in vigore della Legge, compreso il caso di noncontinuità di tale iscrizione o di non attualità della stessa al momentoNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'entrata in vigore della legge, vanno associate considerazioni di ordinelogico-sistematico.24. Anzitutto, con riferimento alla necessità di continuità fino alla data diefficacia della legge, va rilevato come nel precedente comma 6 delmedesimo articolo di legge, laddove il legislatore ha inteso legare, connorma transitoria, la conservazione di una determinata disciplinaprecedente alla iscrizione continuativa alla cassa a partire da una certadata, lo ha detto esplicitamente, usando l'avverbio "continuativamente",che invece non viene usato nel comma in esame.25. Si è pure valutato non giustificabile, sul piano della razionalità dellalegge e quindi ai sensi dell'art. 3 Cost., una differenziazione di trattamentotra chi sia stato iscritto per diciannove anni alla Cassa fino al 28 gennaio1981, cancellandosi dal 29 per iscriversi di nuovo il 2 febbraio 1981 e chisi iscriva per la prima volta il 1° gennaio 1981, proseguendo nell'iscrizioneanche oltre l'entrata in vigore della legge medesima.26. Viceversa, l'interpretazione della norma di legge emergente dal testodella stessa, come sopra indicato, consente di parificare, nel bene e nelmale, situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità; il pianotestuale concorre pertanto con quello logico-sistematico nel sostenere unalettura della norma di legge in esame nel senso indicato, come taleapplicabile al fatto rappresentato in giudizio, (vedi Cass. 17 aprile 1989 n.1818).27. Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.28. Nell’ambito della predetta censura la ricorrente, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c. si duole dell’inosservanza della disciplina in tema diperfezionamento della raccomandata, inviata da Inarcassa e checonteneva una sintesi della sua posizione contributiva nella quale nonrisultava conteggiato il periodo in contestazione, con anche l’invito aformulare, ove lo ritenesse, una rettifica; la Corte ha errato nel nonritenere in tal modo perfezionato una condotta di acquiescenza da parteNumero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026del Federico e conseguentemente prescritto il diritto di quest’ultimo altrattamento previdenziale privilegiato.29. Il motivo è innanzi tutto inammissibile.30. La censura, che muove dal presupposto della intervenutamaturazione di una acquiescenza rispetto ad una missiva inviata alprecludendo l’illustrazione del presupposto fattuale del motivo di censura.Si tratta di lacuna la quale, nella misura in cui impedisce di valutarne ilcontenuto, preclude qualsivoglia valutazione circa la possibilità di31. D’altro canto, l’acquiescenza può essere invocata solo allorquandol’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inmaniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effettigiuridici di una pronuncia o di una dichiarazione unilaterale, e che sianoassolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dei rimedi previstidall’ordinamento. Nel caso di specie, a fronte della mancatarappresentazione del contenuto della missiva inviata e della prova delpervenimento di siffatta comunicazione al ricorrente (circostanza anziesclusa dal giudice di merito e non contestata), il mero silenzio fornito dalrequisito corrispondente contributivo richiesto per il trattamentoprevidenziale invocato dal professionista.32. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Segue per legge lacondanna della parte ricorrente al pagamento delle spese relative algiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredel controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre euro 200 per esborsi, oltre a spese generali edaccessori come per legge.Numero registro generale 2455/2020Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 20012/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 20012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris