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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28017/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assunzione di prove decisive in ordine a ciascuno dei profili di responsabilità (l'escussione di un teste e l'accertamento della destinazione dei beni distratti); - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e della ritenuta superfluità delle invocate nuove prove, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non confutano la loro ritenuta superfluità, considerando, quanto alla bancarotta documentale, che l'amministratore comunque risponde del fatto e della condotta delle persone delegate a tenere la contabilità, e che la diversa destinazione dei beni posseduti in locazione finanziaria costituisce una forma di distrazione, configurando una ragione di danno a carico della fallita; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assunzione di prove decisive in ordine a ciascuno dei profili di responsabilità (l'escussione di un teste e l'accertamento della destinazione dei beni distratti); - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e della ritenuta superfluità delle invocate nuove prove, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non confutano la loro ritenuta superfluità, considerando, quanto alla bancarotta documentale, che l'amministratore comunque risponde del fatto e della condotta delle persone delegate a tenere la contabilità, e che la diversa destinazione dei beni posseduti in locazione finanziaria costituisce una forma di distrazione, configurando una ragione di danno a carico della fallita; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giug
Sentenza Cassazione n. 28017/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris