CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso, il 25 agosto 1950; avverso la sentenza del 12 settembre 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui al secondo comma dell'art. 497-bis del codice penale. 2. Il ricorrente articola tre motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, censura le modalità di scrittura della motivazione che, secondo la prospettazione difensiva, essendo parzialmente manoscritta, sarebbe del tutto incomprensibile. 2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, lamenta l'erronea qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, sussunto nella (più grave) fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nonostante non fossero emersi elementi dai quali dedurre il concorso nella contraffazione dei documenti personali rinvenuti in suo possesso. 2.3. Il terzo, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l'illegalità della pena applicata. 3. Il ricorso è inammissibile. Appare opportuno premettere che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La prima doglianza, per quanto astrattamente ammissibile, è manifestamente infondata: nonostante la redazione manuale, la scrittura è perfettamente comprensibile. E, a riprova di ciò, la circostanza per cui lo stesso ricorrente, nel formulare il terzo motivo di censura, ne ripropone (seppur in parte) il contenuto. La seconda è, invece, inammissibile, in quanto, alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'erronea qualificazione del fatto (in questi termini, l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente attiene alla corretta qualificazione del fatto: Sez. 6, Sentenza n. 44393 del 24/09/2019, Rv. 277214) deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu °cui/ dal capo di imputazione, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nel caso di specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto. In ogni caso, la qualificazione è corretta. Il fatto contestato, infatti, deve essere sussunto nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. atteso che, come ripetutamente precisato da questa Corte, la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303). La terza, in ultimo, è manifestamente infondata. Il ricorrente, per come si è detto deduce l'illegalità della pena appplicata, in ipotesi, da ricondurre alla previsione del primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. in ragione della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Ebbene, questa Corte ha già avuto modo di precisare che il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Rv. 255468). Cosicché, la ritenuta "prevalenza" delle riconosciute attenuanti non rappresenta, in realtà, un effettivo giudizio di bilanciamento, ma un mero riconoscimento delle stesse. Tanto dà conto della legalità della pena applicata e della manifesta infondatezza della censura sollevata. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così