CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 1989
Cassazione n. 39246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/07/1989 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con sentenza del 15 novembre 2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con cui, il 15 giugno 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che Lesniak propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo del reato; che il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato; che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto; che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa nel giudizio di merito e riproposta con il ricorso attiene alle modalità, non clandestine, della condotta, posta in essere presentandosi alla frontiera ed esibendo i documenti di identità al personale preposto al controllo; che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dalla Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito, atteso che l'extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni di legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assenso delle autorità italiane, anche nelle ipotesi in cui i familiari domiciliati sul territorio nazionale siano, come nel caso di specie, cittadini italiani o di altro Stato dell'unione europea (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni, Rv. 252045); che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percorso ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizzato, dal paese dal quale era stato espulso avvalendosi delle generalità, parzialmente diverse in conseguenza del matrimonio (che,, si è detto, non ha alcuna valenza scriminante del comportamento qui contestato), in tal modo riuscendo a non essere identificato all'atto del suo reingresso in Italia; che ineccepibile appare, pertanto, il rilievo, operato dalla Corte di appello, per cui «La condizione sopravvenuta di coniugato con una cittadina comunitaria, attributiva del diritto al ricongiungimento familiare, non legittima altre forme di esercizio di tale diritto, ove siano stati emessi in precedenza validi e legittimi provvedimenti di espulsione, da quelle consistente nella richiesta di revoca degli stessi»; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle