CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed annullare con rinvio la sentenza quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia emessa il 31/1/2023 dal locale Tribunale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e confermava la decisione di primo grado quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al medesimo delitto.2. Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] - Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; difetto di motivazione rafforzata. La Corte di appello avrebbe ribaltato la decisione assolutoria di primo grado sulla base di una propria, soggettiva convinzione, sovrapposta a quella del Tribunale, senza spiegare l'insostenibilità logica di quest'ultima, come invece dovuto. Risulterebbe del tutto apodittica, dunque, l'affermazione di responsabilità quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, specie con ruolo "senz'altro rilevante", anche considerando il brevissimo lasso di tempo interessato (pari a 22 giorni). Il rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con il gruppo criminale, per contro, non sarebbe stato strumentale a fini associativi, esaurendosi in un unico e breve contatto, senza alcuna presenza nelle fasi precedenti e successive. [OSCURATO:PERSONA] - Violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente, quale stabile fornitore dell'associazione, senza che sia stata mai contestata (e, dunque, provata) alcuna fornitura, e soltanto in forza di affermazioni congetturali con riguardo ai colloqui intercettati. Dagli atti processuali, infatti, emergerebbe il coinvolgimento in un unico episodio, esclusivamente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, nell'interesse di questo, con [OSCURATO:PERSONA]; la violazione di legge ed il vizio di motivazione, di seguito, sono dedotti quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha valorizzato plurime indicazioni istruttorie nell'ottica della piena adesione del ricorrente al sodalizio criminale in capo a [OSCURATO:PERSONA], nella veste di stabile fornitore di questo. 4.1. Richiamata la costante giurisprudenza di legittimità che ben consente di riconoscere il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, anche in assenza di evidenti reati fine, attesa la piena autonomia del primo quale fattispecie di pericolo (per tutte, Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015, Venere, Rv. 266710), la sentenza ha poi diffusamente evidenziato il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche associative riferibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA], come emerso con chiarezza da plurime 2conversazioni, richiamate nella stessa decisione e, ancor più ampiamente, in quella di primo grado. 4.2. In particolare, l'analisi di queste captazioni - oggetto di una adeguata e logica lettura da parte dei Giudici di merito, certamente non rinnovabile in sede di legittimità - ha permesso di evidenziare un consolidato rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (il cui ruolo apicale nel sodalizio è ormai riconosciuto da pronuncia irrevocabile), oltre al coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di oltre 41 chili di marijuana, occultata nel settembre 2017, di cui l'altro aveva dato ampio conto all'imputato in oggetto. In questo frangente, peraltro, era emerso con evidenza il ruolo di tramite che il ricorrente svolgeva tra i fornitori albanesi di stanza in Puglia e gli acquirenti siciliani, quale appunto il gruppo del [OSCURATO:PERSONA], tanto che il ricorrente consigliava a quest'ultimo come comportarsi con gli altri, cui doveva il pagamento della fornitura nonostante la perdita del carico di stupefacente (invero rinvenuto e sequestrato all'insaputa degli imputati). L'insieme delle intercettazioni riportate in sentenza, ancora, ha consentito di individuare rapporti illeciti - tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo [OSCURATO:PERSONA] - precedenti a questa vicenda, nell'ambito dei quali il ricorrente non solo si era occupato della fornitura (nella già citata veste di referente dei venditori), ma aveva anche mantenuto personalmente i contatti con il capo dell'associazione (il citato [OSCURATO:PERSONA]) e con diversi dei suoi sodali, poi tutti separatamente condannati per lo stesso delitto di cui all'art. 74 (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ancora, il [OSCURATO:PERSONA] era risultato occuparsi tanto delle attività prodromiche alla fornitura quanto di quelle successive, legate alla riscossione dal gruppo messinese di quanto dovuto, al riguardo relazionando continuamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ancora dai medesimi colloqui, che le sentenze riportano con dettaglio, erano infine emersi contatti anche in vista di successive consegne, a segnare - così interpretato dai Giudici del merito, con motivazione priva di illogicità manifesta - uno stabile rapporto di fornitura, un collaudato sistema di sostegno all'associazione [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. L'affermazione di responsabilità, pertanto, non risulta meritevole di censura nei termini denunciati. 5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto al secondo motivo, in punto di circostanze attenuanti generiche. 5.1. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, infatti, la motivazione della sentenza non risulta affetta da vizi, avendo valorizzato - in termini negativi - l'esistenza di un precedente specifico (relativo a 5 episodi di vendita di stupefacenti) e l'assenza di qualunque elemento positivo eventualmente valutabile. Ebbene, questo argomento non risulta affatto vago o generico, come sostenuto nell'impugnazione, ma decisamente pertinente ed adeguato, specie 3considerando che il ricorso non sostiene affatto di aver offerto ai Giudici positivi elementi da considerare al riguardo, ma si limita a considerazioni astratte. 6. L'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta, del pari, manifestamente infondato. 8. La Corte di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, non si è limitata affatto a "sovrapporre la propria, soggettiva convinzione a quella del Tribunale", come sostenuto nell'impugnazione, ma si è adeguatamente confrontata con quest'ultima, infine superata perché ritenuta contraddittoria ed in palese contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali in tema di adesione ad un sodalizio criminoso, dei suoi caratteri e del suo sviluppo temporale. 8.1. In particolare, la sentenza ha innanzitutto richiamato alcuni esiti istruttori riconosciuti già dal Tribunale, compresa - in capo al ricorrente - la "conoscenza della struttura dell'organigramma del gruppo e dei suoi stretti (rapporti) con il Turiano" e quella dei rapporti di debito/credito vantati dai fornitori albanesi nei confronti dello stesso gruppo [OSCURATO:PERSONA] (nipote del Turiano). 8.2. Di seguito, la Corte di appello ha riportato alcuni esiti istruttori che - pur in un contesto temporale di certo non lungo - sono stati adeguatamente ritenuti meritevoli di valorizzazione, in ottica associativa, con argomento privo di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in questa sede. In particolare, la sentenza ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva esser relegato a mero collaboratore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: oltre ad accompagnare costantemente quest'ultimo (ad esempio, agli incontri con il gruppo messinese, nel dicembre 2017), il ricorrente aveva infatti mantenuto rapporti diretti con i fornitori dello stupefacente, presenti in Puglia. Al riguardo, e con argomento in fatto non verificabile da questa Corte, sono stati indicati i rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], che il primo aggiornava sia quanto all'attività di riscossione del credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine a pregresse forniture di stupefacente, oltre che agli spostamenti di questo; ancora, è stato sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riceveva direttive circa il comportamento da tenere in futuro, così come, conversando con tale Nardi, lo aggiornava della situazione in corso in Sicilia. 8.3. Alla luce di queste considerazioni, fondate su oggettive emergenze dibattimentali, la Corte di appello ha quindi riconosciuto (anche) in capo al [OSCURATO:PERSONA] il tratto tipico della partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (per tutte, Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, Arapi, Rv. 287482). 8.4. Emerge pienamente, dunque, la motivazione rafforzata che la costante giurisprudenza richiede per il superamento, in appello, di una pronuncia 4assolutoria di primo grado, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (tra le molte, Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870). 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE - 26 Composta da 11301Gastone [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] UP - 10/2/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37513/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed annullare con rinvio la sentenza quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia emessa il 31/1/2023 dal locale Tribunale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e confermava la decisione di primo grado quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al medesimo delitto.2. Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] - Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; difetto di motivazione rafforzata. La Corte di appello avrebbe ribaltato la decisione assolutoria di primo grado sulla base di una propria, soggettiva convinzione, sovrapposta a quella del Tribunale, senza spiegare l'insostenibilità logica di quest'ultima, come invece dovuto. Risulterebbe del tutto apodittica, dunque, l'affermazione di responsabilità quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, specie con ruolo "senz'altro rilevante", anche considerando il brevissimo lasso di tempo interessato (pari a 22 giorni). Il rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con il gruppo criminale, per contro, non sarebbe stato strumentale a fini associativi, esaurendosi in un unico e breve contatto, senza alcuna presenza nelle fasi precedenti e successive. [OSCURATO:PERSONA] - Violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente, quale stabile fornitore dell'associazione, senza che sia stata mai contestata (e, dunque, provata) alcuna fornitura, e soltanto in forza di affermazioni congetturali con riguardo ai colloqui intercettati. Dagli atti processuali, infatti, emergerebbe il coinvolgimento in un unico episodio, esclusivamente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, nell'interesse di questo, con [OSCURATO:PERSONA]; la violazione di legge ed il vizio di motivazione, di seguito, sono dedotti quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha valorizzato plurime indicazioni istruttorie nell'ottica della piena adesione del ricorrente al sodalizio criminale in capo a [OSCURATO:PERSONA], nella veste di stabile fornitore di questo. 4.1. Richiamata la costante giurisprudenza di legittimità che ben consente di riconoscere il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, anche in assenza di evidenti reati fine, attesa la piena autonomia del primo quale fattispecie di pericolo (per tutte, Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015, Venere, Rv. 266710), la sentenza ha poi diffusamente evidenziato il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche associative riferibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA], come emerso con chiarezza da plurime 2conversazioni, richiamate nella stessa decisione e, ancor più ampiamente, in quella di primo grado. 4.2. In particolare, l'analisi di queste captazioni - oggetto di una adeguata e logica lettura da parte dei Giudici di merito, certamente non rinnovabile in sede di legittimità - ha permesso di evidenziare un consolidato rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (il cui ruolo apicale nel sodalizio è ormai riconosciuto da pronuncia irrevocabile), oltre al coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di oltre 41 chili di marijuana, occultata nel settembre 2017, di cui l'altro aveva dato ampio conto all'imputato in oggetto. In questo frangente, peraltro, era emerso con evidenza il ruolo di tramite che il ricorrente svolgeva tra i fornitori albanesi di stanza in Puglia e gli acquirenti siciliani, quale appunto il gruppo del [OSCURATO:PERSONA], tanto che il ricorrente consigliava a quest'ultimo come comportarsi con gli altri, cui doveva il pagamento della fornitura nonostante la perdita del carico di stupefacente (invero rinvenuto e sequestrato all'insaputa degli imputati). L'insieme delle intercettazioni riportate in sentenza, ancora, ha consentito di individuare rapporti illeciti - tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo [OSCURATO:PERSONA] - precedenti a questa vicenda, nell'ambito dei quali il ricorrente non solo si era occupato della fornitura (nella già citata veste di referente dei venditori), ma aveva anche mantenuto personalmente i contatti con il capo dell'associazione (il citato [OSCURATO:PERSONA]) e con diversi dei suoi sodali, poi tutti separatamente condannati per lo stesso delitto di cui all'art. 74 (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ancora, il [OSCURATO:PERSONA] era risultato occuparsi tanto delle attività prodromiche alla fornitura quanto di quelle successive, legate alla riscossione dal gruppo messinese di quanto dovuto, al riguardo relazionando continuamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ancora dai medesimi colloqui, che le sentenze riportano con dettaglio, erano infine emersi contatti anche in vista di successive consegne, a segnare - così interpretato dai Giudici del merito, con motivazione priva di illogicità manifesta - uno stabile rapporto di fornitura, un collaudato sistema di sostegno all'associazione [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. L'affermazione di responsabilità, pertanto, non risulta meritevole di censura nei termini denunciati. 5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto al secondo motivo, in punto di circostanze attenuanti generiche. 5.1. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, infatti, la motivazione della sentenza non risulta affetta da vizi, avendo valorizzato - in termini negativi - l'esistenza di un precedente specifico (relativo a 5 episodi di vendita di stupefacenti) e l'assenza di qualunque elemento positivo eventualmente valutabile. Ebbene, questo argomento non risulta affatto vago o generico, come sostenuto nell'impugnazione, ma decisamente pertinente ed adeguato, specie 3considerando che il ricorso non sostiene affatto di aver offerto ai Giudici positivi elementi da considerare al riguardo, ma si limita a considerazioni astratte. 6. L'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta, del pari, manifestamente infondato. 8. La Corte di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, non si è limitata affatto a "sovrapporre la propria, soggettiva convinzione a quella del Tribunale", come sostenuto nell'impugnazione, ma si è adeguatamente confrontata con quest'ultima, infine superata perché ritenuta contraddittoria ed in palese contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali in tema di adesione ad un sodalizio criminoso, dei suoi caratteri e del suo sviluppo temporale. 8.1. In particolare, la sentenza ha innanzitutto richiamato alcuni esiti istruttori riconosciuti già dal Tribunale, compresa - in capo al ricorrente - la "conoscenza della struttura dell'organigramma del gruppo e dei suoi stretti (rapporti) con il Turiano" e quella dei rapporti di debito/credito vantati dai fornitori albanesi nei confronti dello stesso gruppo [OSCURATO:PERSONA] (nipote del Turiano). 8.2. Di seguito, la Corte di appello ha riportato alcuni esiti istruttori che - pur in un contesto temporale di certo non lungo - sono stati adeguatamente ritenuti meritevoli di valorizzazione, in ottica associativa, con argomento privo di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in questa sede. In particolare, la sentenza ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva esser relegato a mero collaboratore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: oltre ad accompagnare costantemente quest'ultimo (ad esempio, agli incontri con il gruppo messinese, nel dicembre 2017), il ricorrente aveva infatti mantenuto rapporti diretti con i fornitori dello stupefacente, presenti in Puglia. Al riguardo, e con argomento in fatto non verificabile da questa Corte, sono stati indicati i rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], che il primo aggiornava sia quanto all'attività di riscossione del credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine a pregresse forniture di stupefacente, oltre che agli spostamenti di questo; ancora, è stato sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riceveva direttive circa il comportamento da tenere in futuro, così come, conversando con tale Nardi, lo aggiornava della situazione in corso in Sicilia. 8.3. Alla luce di queste considerazioni, fondate su oggettive emergenze dibattimentali, la Corte di appello ha quindi riconosciuto (anche) in capo al [OSCURATO:PERSONA] il tratto tipico della partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (per tutte, Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, Arapi, Rv. 287482). 8.4. Emerge pienamente, dunque, la motivazione rafforzata che la costante giurisprudenza richiede per il superamento, in appello, di una pronuncia 4assolutoria di primo grado, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (tra le molte, Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870). 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M/ rico [OSCURATO:PERSONA] ( CaG.celieria Oggi, 26 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doti ElisabtjArrabito 5P.Q.M/ rico [OSCURATO:PERSONA] ( CaG.celieria Oggi, 26 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doti ElisabtjArrabito 5