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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16156/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 09/09/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 11/01/2018 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa per mancanza di querela e l'imputato responsabile del reato di sostituzione di persona, perché, al fine di procurare a sé un vantaggio e di procurare un danno a [OSCURATO:PERSONA], con la condotta truffaldina descritta nel capo oggetto della declaratoria di non doversi procedere, sostituiva la propria all'altrui persona, per l'attivazione di una linea ADSL; con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle recidiva reiterata e specifica, l'imputato veniva condannato alla pena di mesi 1 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Erroneamente la sentenza impugnata ha richiamato la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che all'indirizzo presso il quale era stata attivata la linea ADSL risiedeva il nucleo familiare dell'imputato, che invece era irreperibile.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta recidiva è meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

A sostegno della conferma della decisione di condanna in primo grado, la motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di convergenti dati probatori: la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (mai residente o dimorante a Vercelli) aveva consegnato copia della propria carta di identità a Iacuaniello per l'apertura di una partita IVA, poi chiusa; gli accertamenti svolti presso la Teleconn, dai quali era emerso che in sede di attivazione delle fornitura era stata indicata, quale utenza cellulare di riferimento, quella intestata a Iacuaniello; come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dalla acquisita visura intemet, presso l'abitazione sita in Vercelli, dove era stato erogato il servizio oggetto di attivazione fraudolenta, risultava dimorare l'imputato.

Il ricorso censura quest'ultimo passaggio della motivazione con riferimento esclusivo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], senza però considerare - e sottoporre ad analoga disamina critica - l'ulteriore dato tratto dai giudici di merito dalla visura intemet, il che già rende ragione di un profilo di aspecificità della doglianza, carente della necessaria, compiuta correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).D'altra parte, lungi dall'offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso - che peraltro non denuncia un travisamento probatorio, ma la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sotto il profilo dedotto - si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tale testimonianza, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

Infine, mette conto rilevare come la doglianza articolata con il ricorso investa un unico dato - la testimonianza [OSCURATO:PERSONA] - non esaustivo degli elementi valorizzati sullo specifico punto dalla Corte distrettuale (come confermato dal riferimento alla visura internet) e, tanto meno, del compendio conoscitivo posto a fondamento della decisione (disponibilità in capo all'imputato della carta d'identità di Pintus, utenza telefonica intestata a Iacuaniello indicata in sede di attivazione fraudolenta), il che rende ragione della manifesta inidoneità di tale censura a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo.

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

A fronte della motivazione della Corte di appello, che, in linea con il principio di diritto richiamato, ha rilevato come i numerosi precedenti dell'imputato siano espressione della sua maggiore pericolosità e della sua dedizione a condotte antigiuridiche, il ricorso si limita a una critica del tutto astrattizzante, che in nessun modo inficia la motivazione della sentenza impugnata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 09/09/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 11/01/2018 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa per mancanza di querela e l'imputato responsabile del reato di sostituzione di persona, perché, al fine di procurare a sé un vantaggio e di procurare un danno a [OSCURATO:PERSONA], con la condotta truffaldina descritta nel capo oggetto della declaratoria di non doversi procedere, sostituiva la propria all'altrui persona, per l'attivazione di una linea ADSL; con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle recidiva reiterata e specifica, l'imputato veniva condannato alla pena di mesi 1 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la sentenza impugnata ha richiamato la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che all'indirizzo presso il quale era stata attivata la linea ADSL risiedeva il nucleo familiare dell'imputato, che invece era irreperibile. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta recidiva è meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. A sostegno della conferma della decisione di condanna in primo grado, la motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di convergenti dati probatori: la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (mai residente o dimorante a Vercelli) aveva consegnato copia della propria carta di identità a Iacuaniello per l'apertura di una partita IVA, poi chiusa; gli accertamenti svolti presso la Teleconn, dai quali era emerso che in sede di attivazione delle fornitura era stata indicata, quale utenza cellulare di riferimento, quella intestata a Iacuaniello; come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dalla acquisita visura intemet, presso l'abitazione sita in Vercelli, dove era stato erogato il servizio oggetto di attivazione fraudolenta, risultava dimorare l'imputato. Il ricorso censura quest'ultimo passaggio della motivazione con riferimento esclusivo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], senza però considerare - e sottoporre ad analoga disamina critica - l'ulteriore dato tratto dai giudici di merito dalla visura intemet, il che già rende ragione di un profilo di aspecificità della doglianza, carente della necessaria, compiuta correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).D'altra parte, lungi dall'offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso - che peraltro non denuncia un travisamento probatorio, ma la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sotto il profilo dedotto - si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tale testimonianza, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Infine, mette conto rilevare come la doglianza articolata con il ricorso investa un unico dato - la testimonianza [OSCURATO:PERSONA] - non esaustivo degli elementi valorizzati sullo specifico punto dalla Corte distrettuale (come confermato dal riferimento alla visura internet) e, tanto meno, del compendio conoscitivo posto a fondamento della decisione (disponibilità in capo all'imputato della carta d'identità di Pintus, utenza telefonica intestata a Iacuaniello indicata in sede di attivazione fraudolenta), il che rende ragione della manifesta inidoneità di tale censura a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo. In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). A fronte della motivazione della Corte di appello, che, in linea con il principio di diritto richiamato, ha rilevato come i numerosi precedenti dell'imputato siano espressione della sua maggiore pericolosità e della sua dedizione a condotte antigiuridiche, il ricorso si limita a una critica del tutto astrattizzante, che in nessun modo inficia la motivazione della sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris