CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1983
Cassazione n. 21052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/09/1983 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione per uso non esclusivamente personale di 689,73 grammi di hashish (di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, sostenuti da memoria. Con il primo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello, anche in termini di violazione della regola di giudizio del "ragionevole dubbio", nel ritenere non provato l'assunto dell'imputato per cui lo stupefacente sequestrato sarebbe stato parte di altra partita di stupefacente sequestrata presso altra abitazione in altro momento storico (circostanza che avrebbe condotto al precedente arresto dello stesso Zaki). Avrebbe altresì errato il giudice d'appello nel confermare la confisca dei 40.000,00 sequestrati a carico del prevenuto, trattandosi di detenzione di stupefacente e non di vendita, con conseguente insussistenza del necessario rapporto di pertinenzialità. Con il secondo motivo si censura, in termini di violazione di legge anche per apoditticità della motivazione e di vizi motivazionali, la confermata commisurazione giudiziale della pena, anche circa l'aumento per la recidiva e la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 5-6), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, ha ritenuto non provata la circostanza per cui lo stupefacente rinvenuto nell'abitazione utilizzata dall'imputato fosse riconducibile a una partita di stupefacente della quale una parte era già stata in precedenza oggetto di sequestro. A ciò è stato aggiunto, quale autonoma ragione fondante la decisione, che, comunque, anche nel caso in cui fosse stata accertata la detta circostanza si sarebbe trattato di autonoma fattispecie in ragione del diverso contesto spazio temporale, peraltro caratterizzato da una detenzione protrattasi oltre il precedente arresto. 4.3. Medesime considerazioni valgono in merito alle censure che si appuntano sulla confisca perché, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non si è trattato di una confisca ex art. 240 cod. pen. bensì di confisca in casi particolari, ex art. 240-bis cod. pen., dettata e nella specie motivata dalla sproporzione rispetto ai redditi dell'imputato, privo di regolare attività lavorativa, e con riferimento alla quale è stata esclusa la paventata giustificazione della relativa provenienza. 4.4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, compresa l'insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, in ragione anche dei precedenti penali specifici oltre che di polizia. Rileva peraltro sul punto evidenziare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del