Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1985

Cassazione n. 26409/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/01/1985 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'unico motivo di ricorso - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna di riforma della sentenza di primo grado, con applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondato.

La sussistenza della recidiva è stata ritenuta correttamente in diritto e con motivazione immune da vizi logici in base ai reiterati precedenti penali, anche specifici, ed al giudizio di pericolosità.

Con tal motivazione cui il ricorso non si confronta ed è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/01/1985 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'unico motivo di ricorso - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna di riforma della sentenza di primo grado, con applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondato. La sussistenza della recidiva è stata ritenuta correttamente in diritto e con motivazione immune da vizi logici in base ai reiterati precedenti penali, anche specifici, ed al giudizio di pericolosità. Con tal motivazione cui il ricorso non si confronta ed è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 26409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris