Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 novembre 1978

Cassazione n. 21497/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1978 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva nei suoi confronti.

2. Il ricorso è inammissibile poiché deduce l'illegittimità della pena che è stata comunque oggetto di accordo con la pubblica accusa.

È infatti ius receptum, cui questo Collegio intende dare seguito, che l'imputato non possa porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p., nel quale l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado.

D'altra parte, anche quando era in vigore l'istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc.pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte aveva già statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergente dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 17 aprile 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e«gco [OSCURATO:PERSONA] Caputo_ (Li) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1978 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva nei suoi confronti. 2. Il ricorso è inammissibile poiché deduce l'illegittimità della pena che è stata comunque oggetto di accordo con la pubblica accusa. È infatti ius receptum, cui questo Collegio intende dare seguito, che l'imputato non possa porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p., nel quale l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado. D'altra parte, anche quando era in vigore l'istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc.pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte aveva già statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergente dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 aprile 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e«gco [OSCURATO:PERSONA] Caputo_ (Li) [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21497/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris