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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 1972

Cassazione n. 45447/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1972 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consiglier9 [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite_le conclusioqi del PGA , 6)6u2d (14200 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 28 settembre 2021 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Presidente della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che stava celebrando il processo nr. 1/2019 RG Assise a carico del predetto Farao ed altri per il reato di concorso nell'omicidio pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 A fondamento della decisione, rilevava che non costituiva motivo di ricusazione l'avere il magistrato ricusato concorso a decidere la sentenza emessa il 25 settembre 2020 in separato procedimento, che aveva accertato nei confronti di altri imputati reati differenti, ossia l'esistenza della cosca di 'ndrangheta di Legnano/[OSCURATO:PERSONA], peraltro già ritenuta sussistente in precedenti sentenze irrevocabili, nonché fatti che non implicavano nessuna valutazione inerente ai reati ascritti a Farao.

A tal fine riteneva irrilevante il già espresso giudizio di attendibilità di un collaboratore, escusso anche nel presente procedimento, che non anticipava la valutazione sullo stesso dichiarante in relazione ad altri fatti criminosi. 1.2 Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 cod. proc. pen. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l'istanza con procedura de plano, nonostante abbia proceduto ad una valutazione di merito a cognizione piena della richiesta, valutando i fatti.

Inoltre, ha dedotto l'erroneità della "valutazione di merito" della richiesta di ricusazione poiché, contrariamente a quanto motivato nell'ordinanza impugnata, nel precedente procedimento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato l'esistenza del locale `ndranghitistico di Legnano, la sua dedizione alla commissione di attività illecite, tra le quali omicidi secondo quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il potere decisionale esercitato dai suoi capi Farao e Marincola, ossia esattamente le medesime modalità commissive contestate in riferimento all'omicidio di Aloisio, deliberato da Farao e Marincola ed eseguito da Rispoli della locale di Legnano. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La difesa investe il provvedimento impugnato di una prima censura di natura processuale, sostenendo che non sarebbe consentita la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza dei motivi ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. quando il giudice abbia affrontato il merito con disamina approfondita ed a cognizione piena. 1.1 Osserva il Collegio che la doglianza non coglie minimamente nel segno, in quanto la Corte di appello è pervenuta ad escludere il compimento da parte della dr.ssa Ferrazzi di attività giudiziaria pregiudicante nell'ambito della decisione assunta in data 25 settembre 2020 a ragione del mero confronto tra l'identità degli imputati, le imputazioni elevate e gli elementi probatori considerati nei due diversi contesti giudiziari, come emergenti dalla richiesta di ricusazione.

Sulla scorta di tali dati ha concluso che il magistrato ricusato non aveva «mai esaminato, neppure incidentalmente [...]...i fatti di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno, a maggior ragione, la posizione dell'odierno ricusante in relazione a quel fatto» (pag. 3 ordinanza impugnata).

Nel replicare alle ulteriori deduzioni contenute nell'istanza, la stessa Corte ha altresì osservato che l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso insediata in Legnano e zone limitrofe era stata oggetto di accertamento in sentenze già irrevocabili, richiamate nell'imputazione del precedente processo e diverse da quella costituente causa del dedotto pregiudizio, che le parti della sentenza emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], segnalate dal ricusante, non esprimono nessuna valutazione in ordine all'omicidio di Aloisio e che il giudizio di credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non è causa di incompatibilità, dal momento che è stato formulato in riferimento a diversi accadimenti storici dallo stesso riferiti.

L'ordinanza impugnata, dopo tali argomentazioni, ha citato alcuni precedenti tratti dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2 Nel percorso giustificativo dell'ordinanza impugnata si coglie, dunque, il riscontro della mancata coincidenza del perimetro cognitivo del processo già definito rispetto a quello richiesto per ricostruire le vicende dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quale esito, non di un'analisi approfondita e penetrante sui fatti accertati e sul compendio probatorio acquisito, ma della comparazione condotta alla stregua di quanto dedotto dal ricusante rispetto agli addebiti del processo che lo vede imputato ed in corso di trattazione.

La Corte di appello ha condotto una sommaria delibazione dei motivi di ricusazione che l'ha indotta a ritenere non plausibile il compimento di attività giudiziaria, fonte di pregiudizio nei termini denunciati dalla difesa dell'imputato, risultato insussistente in base a disamina condotta ictu ocu/i; in altri termini, ha riscontrato la divergenza dei contenuti della richiesta dal modello legale della ricusazione sulla base di quanto prospettato dal ricusante. 1.3 Né può trarre in inganno la lunghezza o la complessità anche in diritto delle argomentazioni addotte a giustificazione della decisione di manifesta infondatezza, dovendosi distinguere il giudizio espresso dalla sua motivazione: un conto è la metodica dell'accertamento, intesa come riscontro immediato della palese inconsistenza dei contenuti prospettati dalla parte (Sez.

U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) quale «verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo, il sindacato del giudice, la mera plausibilità, risultante ictu °culi, dei motivi che sorreggono l'atto, con effetti di stretto diritto processuale e a salvaguardia del "limite invalicabile all'impiego di moduli volti a eludere lo schema" del procedimento» (Sez. 6, n. 37112 del 5/4/2012, Iannuzzi, Rv. 253462, ripresa in seguito da Sez. 4, n. 42024 del 6/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 e da Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952), altro è l'apparato argomentativo che estrinseca le ragioni della decisione, che non solo non può mancare, ma che può articolarsi anche in diffuse illustrazioni senza perciò snaturare la qualità sommaria della delibazione. 2.11 ricorso ha contestato anche l'erroneità della decisione, addebitando alla Corte di appello l'omessa compiuta valutazione delle circostanze dedotte e plurimi vizi motivazionali.

Lo sforzo di dimostrare il compimento da parte della dr.ssa Ferrazzi di attività pregiudicante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 cod. proc. pen. s'infrange sulla constatazione della prospettazione di circostanze fattuali in termini soltanto oppositivi rispetto alle considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata, che non tengono conto sia delle argomentazioni ivi esposte, sia della lezione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1 L'assunto difensivo deduce che la ricostruzione, operata nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2020, dell'esistenza di un'associazione 'ndranghetistica, avente tra i propri fini anche la commissione di omicidi, la cui deliberazione rientrava tra i poteri dei capicosca Farao e Marincola, equivale ad affermare la responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Tale prospettazione non si confronta minimamente con quanto affermato dalla Corte di appello circa la necessità che il giudizio pregiudicante, per assumere rilievo ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., riguardi lo stesso imputato e il medesimo fatto di reato, condizioni che non ricorrono nel caso specifico, posto che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto al solo imputato [OSCURATO:PERSONA].

Difetta dunque l'identità dei fatti oggetto di imputazione nei due processi, sicché la dr.ssa Ferrazzi non ha espresso precedenti valutazioni che riguardino la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di Aloisio in modo tale da avere compromesso la propria imparzialità.

Né per contrastare le superiori considerazioni il ricorso offre un qualsiasi dato valutabile, posto che non si comprende come l'aver indicato in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] i vertici del sodalizio insediato in Cirò, cui spettavano compiti deliberativi e direttivi dell'associazione, interferisca sull'accertamento della responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale di uno specifico omicidio di cui in quel processo mai si è discusso. 2.3 Giova ricordare che la Corte costituzionale con le sue plurime pronunce additive è intervenuta sull'istituto della incompatibilità e delle cause di ricusazione.

In primo luogo, la Consulta con la sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che non possa occuparsi del giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti se in tale diversa sede la posizione di quello stesso imputato sia stata già valutata quanto alla sua responsabilità penale.

In tale apprezzamento incidentale si è riconosciuta la compromissione dell'imparzialità in contrasto con i principi del giusto processo, che non tollera che l'attività giudiziaria sia o appaia condizionata da valutazioni già espresse nello stesso o in diverso procedimento, pretendendo che il verdetto di colpevolezza si formi in base al razionale apprezzamento delle prove acquisite.

L'esigenza di garanzia opera a prescindere dalla particolare struttura dei reati a "concorso necessario", come nel caso del delitto di associazione per delinquere, ma riguarda tutte le ipotesi in cui per qualunque ragione il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente formulato considerazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo a fronte di situazioni in cui la valutazione pregiudicante, pur espressa in un procedimento penale formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto e dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale.

E' quindi intervenuta la successiva sentenza nr. 283 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha ravvisato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.

A fondamento di tale decisione è stato illustrato che, mentre le «situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice riconducibili all'istituto dell'incompatibilità operano infatti all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata e si riferiscono ad atti o funzioni che hanno "di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata" (sentenza n. 308 del 1997), le incompatibilità trovano la loro ratio nell'esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, «di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo» (sentenza n. 306 del 1997).

Ne deriva che le situazioni di incompatibilità, essendo tipicizzate dal legislatore, sono prevedibili e quindi prevenibili mediante accorgimenti organizzativi adottati nell'ambito dell'ufficio giudiziario.

Gli istituti della astensione-ricusazione, invece, riguardano situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante - ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità - che solitamente preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a, b, d, e, f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) e richiedono «una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo», non essendo esigibile dal legislatore una previsione casistica di situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale.

E' stata così ampliata l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a casi non previsti dal codice di rito, nei quali egualmente si producono effetti pregiudicanti per l'imparzialità-neutralità del giudice con la precisazione che per riconoscere tali effetti non è sufficiente la mera cognizione dei fatti di causa, la raccolta di prove, ovvero l'espressione in via incidentale ed occasionale su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta a giudizio (Corte cost., sentenze nn. 131 e 155 del 1996, ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del 1997).

La causa pregiudicante va individuata nella valutazione di merito attinente la responsabilità penale, a prescindere che la stessa sia contenuta in una sentenza, oppure in provvedimenti di forma differente, ma egualmente portatori di un apprezzamento dei fatti, oggetto del successivo giudizio e dovrà essere individuata dal giudice, cui sia rivolta l'istanza di ricusazione, in concreto ed in relazione al caso specifico.

L'elaborazione condotta dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di tali principi si è quindi impegnata ad individuare le situazioni in cui possa operare la causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen., che è stata esclusa qualora lo stesso magistrato sia chiamato a celebrare procedimenti diversi per reati distinti a carico del medesimo soggetto, atteso che la «posizione di quello stesso imputato», menzionata dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 371 del 1996, deve riguardare il medesimo reato per il quale si procede (Sez. 1, n. 9539 del 12/5/1999, Commisso ed altri, Rv. 215133), situazione esclusa in un caso concreto in cui gli stessi soggetti avevano subito due processi diversi, celebrati dallo stesso magistrato, uno per associazione per delinquere di tipo mafioso e l'altro per singoli fatti criminosi ed in tale secondo procedimento il primo addebito non era stato preso in considerazione nemmeno ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 (Sez. 1, n. 21064 del 12/05/2010, Abbruzzese, Rv. 247578).

A tal fine non assume rilevo nemmeno la eventuale connessione probatoria tra procedimenti, o l'identità di fonti di prova già apprezzate e da valutare nel successivo processo, atteso che il relativo giudizio si esprime sui fatti rievocati e non sulla persona in sé del dichiarante e che la stessa fonte probatoria, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non dimostrarsi tale in un altro (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845; Sez. 5, n. 15021 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760). 2.4 La considerazione della presente fattispecie alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità rende evidente come, nella situazione sottoposta all'esame di questa Corte, non è dato rinvenire nella precedente attività della dr.ssa Ferrazzi alcuna situazione pregiudicante, a mente dell'art. 37, comma 1, lett. b).

Per le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella formulazione di impugnazione di siffatto tenore, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1972 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consiglier9 [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite_le conclusioqi del PGA , 6)6u2d (14200 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 28 settembre 2021 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Presidente della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che stava celebrando il processo nr. 1/2019 RG Assise a carico del predetto Farao ed altri per il reato di concorso nell'omicidio pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 A fondamento della decisione, rilevava che non costituiva motivo di ricusazione l'avere il magistrato ricusato concorso a decidere la sentenza emessa il 25 settembre 2020 in separato procedimento, che aveva accertato nei confronti di altri imputati reati differenti, ossia l'esistenza della cosca di 'ndrangheta di Legnano/[OSCURATO:PERSONA], peraltro già ritenuta sussistente in precedenti sentenze irrevocabili, nonché fatti che non implicavano nessuna valutazione inerente ai reati ascritti a Farao. A tal fine riteneva irrilevante il già espresso giudizio di attendibilità di un collaboratore, escusso anche nel presente procedimento, che non anticipava la valutazione sullo stesso dichiarante in relazione ad altri fatti criminosi. 1.2 Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 cod. proc. pen. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l'istanza con procedura de plano, nonostante abbia proceduto ad una valutazione di merito a cognizione piena della richiesta, valutando i fatti. Inoltre, ha dedotto l'erroneità della "valutazione di merito" della richiesta di ricusazione poiché, contrariamente a quanto motivato nell'ordinanza impugnata, nel precedente procedimento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato l'esistenza del locale `ndranghitistico di Legnano, la sua dedizione alla commissione di attività illecite, tra le quali omicidi secondo quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il potere decisionale esercitato dai suoi capi Farao e Marincola, ossia esattamente le medesime modalità commissive contestate in riferimento all'omicidio di Aloisio, deliberato da Farao e Marincola ed eseguito da Rispoli della locale di Legnano. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La difesa investe il provvedimento impugnato di una prima censura di natura processuale, sostenendo che non sarebbe consentita la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza dei motivi ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. quando il giudice abbia affrontato il merito con disamina approfondita ed a cognizione piena. 1.1 Osserva il Collegio che la doglianza non coglie minimamente nel segno, in quanto la Corte di appello è pervenuta ad escludere il compimento da parte della dr.ssa Ferrazzi di attività giudiziaria pregiudicante nell'ambito della decisione assunta in data 25 settembre 2020 a ragione del mero confronto tra l'identità degli imputati, le imputazioni elevate e gli elementi probatori considerati nei due diversi contesti giudiziari, come emergenti dalla richiesta di ricusazione. Sulla scorta di tali dati ha concluso che il magistrato ricusato non aveva «mai esaminato, neppure incidentalmente [...]...i fatti di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno, a maggior ragione, la posizione dell'odierno ricusante in relazione a quel fatto» (pag. 3 ordinanza impugnata). Nel replicare alle ulteriori deduzioni contenute nell'istanza, la stessa Corte ha altresì osservato che l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso insediata in Legnano e zone limitrofe era stata oggetto di accertamento in sentenze già irrevocabili, richiamate nell'imputazione del precedente processo e diverse da quella costituente causa del dedotto pregiudizio, che le parti della sentenza emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], segnalate dal ricusante, non esprimono nessuna valutazione in ordine all'omicidio di Aloisio e che il giudizio di credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non è causa di incompatibilità, dal momento che è stato formulato in riferimento a diversi accadimenti storici dallo stesso riferiti. L'ordinanza impugnata, dopo tali argomentazioni, ha citato alcuni precedenti tratti dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2 Nel percorso giustificativo dell'ordinanza impugnata si coglie, dunque, il riscontro della mancata coincidenza del perimetro cognitivo del processo già definito rispetto a quello richiesto per ricostruire le vicende dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quale esito, non di un'analisi approfondita e penetrante sui fatti accertati e sul compendio probatorio acquisito, ma della comparazione condotta alla stregua di quanto dedotto dal ricusante rispetto agli addebiti del processo che lo vede imputato ed in corso di trattazione. La Corte di appello ha condotto una sommaria delibazione dei motivi di ricusazione che l'ha indotta a ritenere non plausibile il compimento di attività giudiziaria, fonte di pregiudizio nei termini denunciati dalla difesa dell'imputato, risultato insussistente in base a disamina condotta ictu ocu/i; in altri termini, ha riscontrato la divergenza dei contenuti della richiesta dal modello legale della ricusazione sulla base di quanto prospettato dal ricusante. 1.3 Né può trarre in inganno la lunghezza o la complessità anche in diritto delle argomentazioni addotte a giustificazione della decisione di manifesta infondatezza, dovendosi distinguere il giudizio espresso dalla sua motivazione: un conto è la metodica dell'accertamento, intesa come riscontro immediato della palese inconsistenza dei contenuti prospettati dalla parte (Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) quale «verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo, il sindacato del giudice, la mera plausibilità, risultante ictu °culi, dei motivi che sorreggono l'atto, con effetti di stretto diritto processuale e a salvaguardia del "limite invalicabile all'impiego di moduli volti a eludere lo schema" del procedimento» (Sez. 6, n. 37112 del 5/4/2012, Iannuzzi, Rv. 253462, ripresa in seguito da Sez. 4, n. 42024 del 6/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 e da Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952), altro è l'apparato argomentativo che estrinseca le ragioni della decisione, che non solo non può mancare, ma che può articolarsi anche in diffuse illustrazioni senza perciò snaturare la qualità sommaria della delibazione. 2.11 ricorso ha contestato anche l'erroneità della decisione, addebitando alla Corte di appello l'omessa compiuta valutazione delle circostanze dedotte e plurimi vizi motivazionali. Lo sforzo di dimostrare il compimento da parte della dr.ssa Ferrazzi di attività pregiudicante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 cod. proc. pen. s'infrange sulla constatazione della prospettazione di circostanze fattuali in termini soltanto oppositivi rispetto alle considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata, che non tengono conto sia delle argomentazioni ivi esposte, sia della lezione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1 L'assunto difensivo deduce che la ricostruzione, operata nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2020, dell'esistenza di un'associazione 'ndranghetistica, avente tra i propri fini anche la commissione di omicidi, la cui deliberazione rientrava tra i poteri dei capicosca Farao e Marincola, equivale ad affermare la responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Tale prospettazione non si confronta minimamente con quanto affermato dalla Corte di appello circa la necessità che il giudizio pregiudicante, per assumere rilievo ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., riguardi lo stesso imputato e il medesimo fatto di reato, condizioni che non ricorrono nel caso specifico, posto che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto al solo imputato [OSCURATO:PERSONA]. Difetta dunque l'identità dei fatti oggetto di imputazione nei due processi, sicché la dr.ssa Ferrazzi non ha espresso precedenti valutazioni che riguardino la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di Aloisio in modo tale da avere compromesso la propria imparzialità. Né per contrastare le superiori considerazioni il ricorso offre un qualsiasi dato valutabile, posto che non si comprende come l'aver indicato in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] i vertici del sodalizio insediato in Cirò, cui spettavano compiti deliberativi e direttivi dell'associazione, interferisca sull'accertamento della responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale di uno specifico omicidio di cui in quel processo mai si è discusso. 2.3 Giova ricordare che la Corte costituzionale con le sue plurime pronunce additive è intervenuta sull'istituto della incompatibilità e delle cause di ricusazione. In primo luogo, la Consulta con la sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che non possa occuparsi del giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti se in tale diversa sede la posizione di quello stesso imputato sia stata già valutata quanto alla sua responsabilità penale. In tale apprezzamento incidentale si è riconosciuta la compromissione dell'imparzialità in contrasto con i principi del giusto processo, che non tollera che l'attività giudiziaria sia o appaia condizionata da valutazioni già espresse nello stesso o in diverso procedimento, pretendendo che il verdetto di colpevolezza si formi in base al razionale apprezzamento delle prove acquisite. L'esigenza di garanzia opera a prescindere dalla particolare struttura dei reati a "concorso necessario", come nel caso del delitto di associazione per delinquere, ma riguarda tutte le ipotesi in cui per qualunque ragione il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente formulato considerazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo a fronte di situazioni in cui la valutazione pregiudicante, pur espressa in un procedimento penale formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto e dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale. E' quindi intervenuta la successiva sentenza nr. 283 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha ravvisato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. A fondamento di tale decisione è stato illustrato che, mentre le «situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice riconducibili all'istituto dell'incompatibilità operano infatti all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata e si riferiscono ad atti o funzioni che hanno "di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata" (sentenza n. 308 del 1997), le incompatibilità trovano la loro ratio nell'esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, «di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo» (sentenza n. 306 del 1997). Ne deriva che le situazioni di incompatibilità, essendo tipicizzate dal legislatore, sono prevedibili e quindi prevenibili mediante accorgimenti organizzativi adottati nell'ambito dell'ufficio giudiziario. Gli istituti della astensione-ricusazione, invece, riguardano situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante - ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità - che solitamente preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a, b, d, e, f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) e richiedono «una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo», non essendo esigibile dal legislatore una previsione casistica di situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale. E' stata così ampliata l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a casi non previsti dal codice di rito, nei quali egualmente si producono effetti pregiudicanti per l'imparzialità-neutralità del giudice con la precisazione che per riconoscere tali effetti non è sufficiente la mera cognizione dei fatti di causa, la raccolta di prove, ovvero l'espressione in via incidentale ed occasionale su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta a giudizio (Corte cost., sentenze nn. 131 e 155 del 1996, ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del 1997). La causa pregiudicante va individuata nella valutazione di merito attinente la responsabilità penale, a prescindere che la stessa sia contenuta in una sentenza, oppure in provvedimenti di forma differente, ma egualmente portatori di un apprezzamento dei fatti, oggetto del successivo giudizio e dovrà essere individuata dal giudice, cui sia rivolta l'istanza di ricusazione, in concreto ed in relazione al caso specifico. L'elaborazione condotta dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di tali principi si è quindi impegnata ad individuare le situazioni in cui possa operare la causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen., che è stata esclusa qualora lo stesso magistrato sia chiamato a celebrare procedimenti diversi per reati distinti a carico del medesimo soggetto, atteso che la «posizione di quello stesso imputato», menzionata dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 371 del 1996, deve riguardare il medesimo reato per il quale si procede (Sez. 1, n. 9539 del 12/5/1999, Commisso ed altri, Rv. 215133), situazione esclusa in un caso concreto in cui gli stessi soggetti avevano subito due processi diversi, celebrati dallo stesso magistrato, uno per associazione per delinquere di tipo mafioso e l'altro per singoli fatti criminosi ed in tale secondo procedimento il primo addebito non era stato preso in considerazione nemmeno ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 (Sez. 1, n. 21064 del 12/05/2010, Abbruzzese, Rv. 247578). A tal fine non assume rilevo nemmeno la eventuale connessione probatoria tra procedimenti, o l'identità di fonti di prova già apprezzate e da valutare nel successivo processo, atteso che il relativo giudizio si esprime sui fatti rievocati e non sulla persona in sé del dichiarante e che la stessa fonte probatoria, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non dimostrarsi tale in un altro (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845; Sez. 5, n. 15021 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760). 2.4 La considerazione della presente fattispecie alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità rende evidente come, nella situazione sottoposta all'esame di questa Corte, non è dato rinvenire nella precedente attività della dr.ssa Ferrazzi alcuna situazione pregiudicante, a mente dell'art. 37, comma 1, lett. b). Per le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella formulazione di impugnazione di siffatto tenore, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara i